§ 5.5.58 - Legge Regionale 3 agosto 2001, n. 17.
Celebrazioni del quinto centenario della nascita di Ruzante.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:03/08/2001
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programma delle iniziative.
Art. 3.  Comitato scientifico per la promozione della figura e dell'opera di Ruzante.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 5.5.58 - Legge Regionale 3 agosto 2001, n. 17. [1]

Celebrazioni del quinto centenario della nascita di Ruzante.

(B.U. n. 71 del 7 agosto 2001).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi fondamentali del proprio statuto, nella ricorrenza del quinto centenario di Angelo Beolco detto il Ruzante, promuove un programma di iniziative culturali finalizzate a far conoscere l'importanza letteraria di Ruzante e valorizzare la sua opera teatrale.

 

     Art. 2. Programma delle iniziative.

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione attua un programma di iniziative di ricerca, di studio e divulgazione sulla figura e sull'attività di Ruzante, in collaborazione con i principali organismi operanti a livello regionale nel settore della cultura teatrale professionale ed amatoriale, con enti locali, università degli studi e istituzioni culturali aventi sede nel territorio regionale.

     2. Il programma, elaborato e proposto dal Comitato di cui all'articolo 3, è approvato, sentita la competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale, che ne dispone il finanziamento e le modalità attuative, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e prevede in particolare:

     a) convegni, seminari di studio e ricerche sul Ruzante e sui rapporti della sua opera con la drammaturgia italiana ed europea del Cinquecento;

     b) sostegno alla pubblicazione delle opere di Ruzante, anche attraverso la promozione di edizioni critiche, in lingua italiana con testo originale a fronte e loro diffusione nel territorio regionale;

     c) stages, laboratori e seminari per l'allestimento da parte di compagnie teatrali di opere ruzantiane da rappresentare in diverse sedi del territorio regionale;

     d) produzione e circuitazione, anche a livello nazionale ed internazionale, in rassegne teatrali, di rappresentazioni ruzantiane, in collaborazione con i principali centri di produzione teatrale presenti nel territorio regionale;

     e) sostegno a laboratori scolastici per la rielaborazione originale e l'allestimento all'interno delle scuole di opere ruzantiane da parte degli studenti;

     f) trasferimento in audiovisivo dei più significativi progetti di allestimenti teatrali realizzati da laboratori scolastici, da mettere a disposizione degli istituti scolastici ed universitari della Regione, quali strumenti per attività didattiche;

     g) programma di incontri e presentazioni di Ruzante e dei suoi rapporti con il teatro per ragazzi nelle scuole del Veneto, anche con la produzione di audiovisivi in animazione e la realizzazione di laboratori- spettacolo;

     h) mostra dei manoscritti, epistolari, edizioni e progetti di allestimenti scenici delle opere di Ruzante, in collaborazione con enti ed istituzioni culturali del Veneto;

     i) istituzione di borse di studio per tesi di laurea aventi ad oggetto lo studio di Ruzante e della sua opera;

     l) creazione di un archivio regionale sulla figura ed opera di Ruzante;

     m) progetto unitario regionale di comunicazione delle iniziative culturali finalizzate alla diffusione della conoscenza di Ruzante e della sua opera.

 

     Art. 3. Comitato scientifico per la promozione della figura e dell'opera di Ruzante.

     1. Per la elaborazione del programma delle iniziative da proporre alla Giunta regionale è istituito il Comitato scientifico per la promozione della figura ed opera di Ruzante.

     2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

     a) l'Assessore regionale alle politiche per la cultura e l'identità veneta, che lo presiede, o suo delegato;

     b) il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di cultura, o suo delegato;

     c) il Segretario regionale alla cultura e alla pubblica istruzione, o suo delegato;

     d) cinque esperti nella materia indicati dalla Giunta regionale tra docenti, cultori e ricercatori universitari in materie letterarie e critici teatrali.

     3. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della competente Direzione.

     4. Ai componenti esterni del Comitato scientifico è corrisposta una indennità di partecipazione alle sedute nella misura prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12; agli stessi è altresì corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per i dirigenti della Regione.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, quantificati in complessive lire 700 milioni per il biennio 2001 - 2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli importi accantonati nella partita n. 3 del fondo globale spese correnti di cui al capitolo n. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003, per lire 300 milioni relativamente all'anno 2001 e lire 400 milioni per l'anno 2002.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2001 e nel bilancio pluriennale 2001-2003 è istituito il capitolo n. 70232 denominato "Spese per le celebrazioni del quinto centenario della nascita di Ruzante" con lo stanziamento di lire 300 milioni, per competenza e per cassa, per l'anno 2001 e di lire 400 milioni per sola competenza per l'anno 2002.

     3. Alle spese per il Comitato istituito ai sensi dell'articolo 3, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.