Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 informazione e cultura |
Data: | 16/04/1992 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Iniziative. |
Art. 3. Organismi. |
Art. 4. Comitato Promotore. |
Art. 5. Comitato scientifico. |
Art. 6. Segretariato. |
Art. 7. Norma finanziaria. |
§ 5.5.29 - Legge regionale 16 aprile 1992, n. 15. [1]
Celebrazioni del secondo centenario della morte di Carlo Goldoni.
(B.U. n. 43 del 21 aprile 1992).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione del Veneto, nella ricorrenza del secondo centenario della morte di Carlo Goldoni, intende onorarne degnamente la memoria, celebrarne la fama e promuoverne la conoscenza.
Art. 2. Iniziative.
1. Per il raggiungimento delle finalità enunciate all'art. 1 la Regione, a partire dall'anno 1992 e fino a tutto l'anno 1994, assume, in collaborazione con Enti locali, Università degli Studi e Istituzioni culturali, aventi sede nel territorio regionale, le seguenti iniziative:
a) fondazione di un festival internazionale permanente, a partire dall'anno 1993, dedicato a Carlo Goldoni e alla drammaturgia del Settecento;
b) convegni, seminari di studio, mostre, ricerche e acquisizione di fonti multimediali e loro sistemazione in un archivio goldoniano;
c) produzioni teatrali e musicali goldoniane in eventuale concomitanza dei previsti convegni;
d) stages, laboratori, seminari di regia e interpretazione goldoniana nonché sulla vocalità settecentesca nell'opera comica, da svolgersi in diverse sedi del territorio regionale;
e) rassegne teatrali in decentramento;
f) interventi nelle scuole superiori e nelle Università;
g) pubblicazione e diffusione di una nuova edizione delle opere di Carlo Goldoni;
h) sostegno delle attività editoriali, connesse alle celebrazioni previste dalla presente legge, quali atti di convegni, cataloghi, documenti informativi nonché materiale audiovisivo di carattere artistico e didattico.
Art. 3. Organismi.
1. Alla realizzazione delle manifestazioni di cui all'art. 2 sono preposti:
a) il Comitato promotore;
b) il Comitato scientifico;
c) il Segretariato.
Art. 4. Comitato Promotore.
1. Il Comitato promotore è composto dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia e dal Sindaco del Comune di Venezia o da loro delegati.
2. Il Comitato promotore ha il compito di:
a) formulare gli indirizzi generali delle iniziative da realizzare;
b) approvare i progetti delle iniziative predisposti dal Comitato scientifico, corredati dei relativi preventivi di spesa.
Art. 5. Comitato scientifico.
1. Il Comitato scientifico è composto da cinque membri eletti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e individuati con i criteri di cui agli artt. 184 e seguenti della
2. Il Comitato scientifico ha il compito di predisporre i progetti delle iniziative previste dalla presente legge, sulla base degli indirizzi generali formulati dal Comitato promotore.
3. Ai componenti il Comitato scientifico è corrisposta l'indennità di partecipazione alle sedute prevista dall'art. 187 della
Art. 6. Segretariato.
1. Il Segretariato è formato da quattro componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto:
a) il Segretario generale, designato dalla Giunta regionale, che presiede il Segretariato, e coordina l'esecuzione delle attività;
b) il Dirigente del Dipartimento per le attività culturali della Regione;
c) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Venezia;
d) un rappresentante del Comune di Venezia.
2. Il segretariato ha il compito di:
a) dare attuazione ai progetti e alle iniziative previste dalla presente legge adottando ogni adempimento amministrativo e finanziario;
b) coadiuvare i Comitati promotore e scientifico nell'espletamento delle loro funzioni.
3. Per gli adempimenti connessi alla realizzazione del programma di manifestazioni celebrative, il Segretariato si avvale di strutture, di personale e di mezzi e attrezzature tecniche e informatiche della Regione.
4. Al personale dipendente della Regione incaricato di svolgere funzioni per la realizzazione delle manifestazioni è dovuto il compenso per il lavoro straordinario effettivamente svolto in eccedenza ai limiti di cui all'art. 63 della
Art. 7. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in complessive L. 3.000 milioni per gli anni 1992-1994, si fa fronte mediante riduzione degli importi accantonati nella partita n. 2 «Iniziative regionali per la celebrazione delle ricorrenze di Goldoni, Canova, Galilei» del fondo globale di parte corrente di cui al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1992-1994, per lire 500 milioni relativamente all'anno finanziario 1992, lire 2.000 milioni per l'anno 1993 e lire 500 milioni per l'anno 1994.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 e nel bilancio pluriennale 1992-1994 è istituito il capitolo n. 70106 denominato «Spese per le celebrazioni del secondo centenario della morte di Carlo Goldoni» con lo stanziamento di lire 500 milioni, per competenza e per cassa, per l'anno 1992, di lire 2.000 milioni per sola competenza per l'anno 1993 e di lire 500 milioni per sola competenza per l'anno 1994.
[1] Abrogata dall’art. 1 della