§ 5.5.24 - Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 54.
Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:22/12/1989
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Finalità generali.
Art. 2.  Forme di intervento.
Art. 3.  Campi sosta.
Art. 4.  Abitazioni stabili.
Art. 5.  Istruzione e formazione professionale.
Art. 6.  Attività lavorativa e artigiana.
Art. 7.  Forme di contributi.
Art. 8.  Domande di contributo e procedure di riparto.
Art. 9.  Procedure di erogazione.
Art. 10.  Consulta regionale per la tutela dei Rom e dei Sinti.
Art. 11.  Compiti della consulta.
Art. 12.  Abrogazione.
Art. 13.  Norme transitorie.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.5.24 - Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 54. [1]

Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti.

(B.U. n. 70 del 27-12-1989).

 

Art. 1. Finalità generali.

     1. La Regione del Veneto intende tutelare con forme apposite di intervento la cultura dei Rom e dei Sinti, ivi compreso il diritto al nomadismo e alla sosta all'interno del territorio regionale.

 

     Art. 2. Forme di intervento.

     1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite attraverso:

     a) l'erogazione dei contributi ai Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per la realizzazione e la gestione di campi di sosta appositamente attrezzati;

     b) agevolazioni per il reperimento e/o l'acquisto dell'alloggio ai Rom e ai Sinti che preferiscano adottare la vita sedentaria;

     c) l'erogazione di contributi ai comuni, loro consorzi, comunità montane, enti gestori di attività di formazione professionale, istituti, enti e convitti, per l'attivazione di iniziative di istruzione per i Rom e i Sinti, con particolare riguardo per i bambini in età scolare, nonché di formazione professionale;

     d) iniziative di sostegno dell'attività di artigianato e di altri mestieri tipici della cultura dei Rom e dei Sinti.

     2. In caso di mancata richiesta o utilizzazione dei fondi assegnati dalla Regione ai soggetti individuati ai sensi del presente articolo, la giunta della provincia competente è delegata, previa diffida, a sostituirsi al comune interessato per la realizzazione delle previste iniziative.

 

     Art. 3. Campi sosta.

     1. Il campo-sosta deve avere una superficie non inferiore a 2.000 mq e non superiore a 4.000 mq.

     2. Per comunità più ridotte e resistenti per lunghi periodi dell'anno in un comune del Veneto, possono, quando particolari circostanze lo richiedano, essere ammessi campi sosta che prevedano superfici inferiori ai 2000 mq.

     3. Il campo-sosta deve essere dotato di servizi igienici, prese idriche, impianto per l'allacciamento all'energia elettrica e di tutte le attrezzature idonee a garantire le normali condizioni di vita.

     4. Al campo-sosta sono garantite, a cura dell'Unità locale socio- sanitaria competente per territorio, la vigilanza e l'assistenza sanitaria.

     5. La gestione e la manutenzione del campo-sosta sono assicurate, secondo criteri previamente concordati fra le parti, mediante il concorso congiunto nelle spese da parte della pubblica amministrazione e degli utenti, privilegiando le forme di autogestione.

     6. Per l'accesso al campo-sosta, i nomadi che intendano ivi fissare provvisoria dimora devono versare un contributo all'amministrazione comunale, declinando nel contempo le proprie generalità.

     7. L'ubicazione del campo-sosta deve essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione degli utenti alla vita sociale.

     8. A integrazione di quanto stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, il Piano territoriale provinciale individua i comuni e, al loro interno, le aree idonee alla sosta dei nomadi.

     9. I comuni procedono all'individuazione delle aree da adibire a campo-sosta attraverso un'apposita variante allo strumento urbanistico.

     10. I rapporti di dimensionamento, di cui all'articolo 25 della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, tengono conto degli abitanti insediabili.

     11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono deroga all'articolo 1, commi 7 e 8, per le conseguenti sanzioni, all'articolo 15 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31.

     12. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana disposizioni esecutive di attuazione per la sistemazione delle aree ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto.

 

     Art. 4. Abitazioni stabili.

     I Comuni, d'intesa con gli Enti di tutela della cultura nomade e con i Rom e i Sinti che preferiscono scegliere la vita sedentaria, adottano opportune iniziative per favorire il loro accesso alla casa, utilizzando la legislazione vigente.

 

     Art. 5. Istruzione e formazione professionale.

     1. I comuni, i loro consorzi e le comunità montane possono realizzare iniziative per favorire la scolarizzazione dei Rom e dei Sinti, con particolare riferimento ai bambini in età scolare, nonché di istruzione permanente, in forme compatibili con la cultura nomade, e in accordo con i competenti uffici periferici del Ministro della pubblica istruzione.

     2. Possono altresì essere realizzate , dai comuni e loro consorzi, dalle comunità montane e da enti specializzati operanti nei settori, iniziative di istruzione ed educazione permanente e di formazione professionale, ai sensi della vigente legislazione regionale e nazionale.

     3. Per i Rom e i Sinti che preferiscano scegliere la vita sedentaria, oltre alle iniziative previste nei commi 1 e 2, possono essere realizzati interventi che favoriscano l'accesso al lavoro, ai sensi della vigente legislazione.

 

     Art. 6. Attività lavorativa e artigiana.

     1. In rapporto a quanto previsto nella lettera d) dell'articolo 2, e nell'ambito della legislazione regionale, possono essere realizzate iniziative di sostegno dell'artigianato o di altri mestieri tipici della cultura dei Rom e dei Sinti.

     2. I comuni, e loro consorzi, le comunità montane, nonché organismi a carattere associativo possono presentare alla Giunta regionale, avvalendosi anche dell'apporto di gruppi di volontariato, specifici progetti annuali o pluriennali.

 

     Art. 7. Forme di contributi. [2]

     1. Per le iniziative e le attività previste dalla presente legge, la Regione prevede l'erogazione di contributi:

     a) per l'acquisto dell'area di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fino al cento per cento della spesa;

     b) per le spese di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, fino al cento per cento della spesa;

     c) per le iniziative di cui all'articolo 5, fino al cento per cento della spesa;

     d) per le iniziative di cui all'articolo 6 fino al cento per cento della spesa, sia di carattere annuale che pluriennale.

 

     Art. 8. Domande di contributo e procedure di riparto.

     1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 7, i comuni, i loro consorzi, le comunità montane, gli enti di cui all'articolo 2, lettera c) e all'articolo 6, devono presentare la relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.

     Alla domanda devono essere allegati, in quanto a essa riferiti:

     a) il progetto del campo-sosta di cui all'articolo 3, con relazione tecnica e preventivo di spesa;

     b) preventivo della spesa relativa alla gestione e manutenzione del campo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3;

     c) progetto di iniziative di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale, nonchè di interventi che favoriscano l'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 5, con preventivo di spesa;

     d) per i progetti di cui all'articolo 6 gli enti interessati devono produrre un programma di massima relativamente all'azione pluriennale e un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per le iniziative dell'anno in questione.

     2. Entro il 31 marzo la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera il programma di riparto dei contributi.

 

     Art. 9. Procedure di erogazione.

     1. I benefici dei contributi relativi alle opere di cui alla lettera a) dell'articolo 8 utilmente inclusi nel programma di riparto devono presentare il progetto esecutivo dell'opera prevista all'Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio entro 60 giorni

dall'approvazione del programma, pena la decadenza del contributo. Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che la Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 23 della Legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, abbia fatto conoscere motivato parere tecnico negativo, si può dare immediato inizio all'esecuzione dei lavori.

     2. L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto del Dirigente della struttura regionale competente sulla base:

     a) per le opere di cui alla lettera a) dell'articolo 8, della contabilità finale e della documentazione delle spese sostenute in economia, dell'eventuale certificato di collaudo e di una attestazione della regolare esecuzione dei lavori rilasciata dall'Ufficio del Genio civile regionale competente per territorio;

     b) per le attività e le iniziative di cui all'articolo 6 e alle lettere b) e c) dell'articolo 8, di dettagliata relazione conclusiva, da redigersi di anno in anno, relativa a quanto attivato in materia dall'ente interessato [3].

     3. Per le iniziative di cui all'articolo 6, e per quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 8, può essere erogato un anticipo pari al 50% del contributo ammesso e assegnato, ad approvazione del progetto; il saldo è liquidato a consuntivo.

     4. I progetti di scolarizzazione sono considerati per anno scolastico anzichè per anno solare.

     4 bis. Il termine per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, di cui agli articoli 6 e 8, e per la presentazione del consuntivo, di cui al comma 3, è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di assegnazione del contributo e la sua inosservanza comporta la decadenza dallo stesso e la conseguente revoca, con l'obbligo di restituzione delle somme già erogate. La contabilità finale, la documentazione delle spese sostenute in economia e l'eventuale certificato di collaudo degli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 8 dovranno essere prodotti all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, congiuntamente alla richiesta di erogazione del contributo, entro trentasei mesi dalla data di approvazione del programma di riparto, pena la decadenza del contributo stesso [4].

 

     Art. 10. Consulta regionale per la tutela dei Rom e dei Sinti.

     1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la tutela dei Rom e dei Sinti.

     2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

     a) dall'Assessore regionale competente per materia;

     b) da 3 rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nel campo della tutela del nomadismo;

     c) da 1 rappresentante dei comuni del Veneto designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani;

     d) da 1 rappresentante delle comunità montane del Veneto designato dalla sezione regionale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani;

     e) da 2 nomadi appartenenti alla Comunità Rom e Sinti designati dalle associazioni di cui alla lettera b);

     f) da 2 esperti su problematiche dei nomadi designati dalla Giunta regionale.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale.

     4. I componenti della consulta rimangono in carica per 5 anni dal momento della nomina e continuano a svolgere le loro funzioni anche oltre il termine della sua durata in carica, fino alle nomine dei nuovi componenti.

     5. Ai componenti della consulta, spettano le indennità e i rimborsi spese previsti dall'art. 5 della Legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 11. Compiti della consulta.

     1. La consulta ha i seguenti compiti:

     a) studiare i fenomeni del nomadismo nelle sue cause e negli effetti che determina nel tessuto sociale della Regione e in riferimento alle condizioni di vita e di lavoro dei nomadi;

     b) individuare e proporre interventi generali promozionali e culturali, a favore delle comunità nomadi;

     c) formulare pareri relativi allo stato di attuazione delle leggi e proposte di legge o di regolamento che riguardano il problema del nomadismo.

 

     Art. 12. Abrogazione.

     1. E' abrogata la Legge regionale 16 agosto 1984, n. 41.

 

     Art. 13. Norme transitorie.

     1. La Legge regionale 16 agosto 1984, n. 41 continua ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alla predetta legge. In relazione alle domande già presentate fino all'entrata in vigore della presente legge, gli interessati possono richiedere, con apposita domanda da presentarsi entro il termine di cui al comma 2, che le domande stesse siano ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge.

     2. In fase di prima applicazione, le domande di contributo vanno presentate entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 1990, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 70180 «contributi a comuni, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione, manutenzione e gestione di aree destinate a campi di sosta attrezzati per nomadi Rom e Sinti» e 70182 «contributi ai comuni, loro consorzi, comunità montane, enti pubblici e privati, per iniziative di scolarizzazione e formazione professionale dei Rom e dei Sinti nonchè per valorizzazione di produzioni tipiche dell'artigianato Rom e Sinti», dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1989-1991 approvato con Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5.

 

     Art. 15. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2016, n. 10.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 53 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[3] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[4] Comma aggiunto dall'art. 98, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.