§ 5.5.12 - Legge Regionale 16 agosto 1984, n. 44.
Istituzione della Consulta regionale del Veneto per i problemi dell'unificazione europea.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:16/08/1984
Numero:44


Sommario
Art. 1.      La Regione del Veneto, al fine di approfondire la problematica dei propri rapporti con la Comunità Europea e di favorirne lo sviluppo, istituisce la «Consulta regionale per i problemi [...]
Art. 2.      La Consulta è costituita dai sottoelencati componenti, nominati dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza
Art. 3.      La Consulta, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, formula pareri e proposte alla Regione in ordine ai problemi dell'unificazione europea, e in particolare in ordine alla [...]
Art. 4.      La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da uno dei Vice-presidenti del Consiglio regionale da lui delegati
Art. 5.      La Consulta è insediata all'inizio di ogni legislatura regionale e resta in carica quanto il Consiglio regionale
Art. 6.      La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale, per la sua attività, dei mezzi e del personale messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
Art. 7.      In sede di prima applicazione della presente legge, la Consulta è insediata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto


§ 5.5.12 - Legge Regionale 16 agosto 1984, n. 44. [1]

Istituzione della Consulta regionale del Veneto per i problemi dell'unificazione europea.

(B.U. n. 38 del 17-8-1984).

 

Art. 1.

     La Regione del Veneto, al fine di approfondire la problematica dei propri rapporti con la Comunità Europea e di favorirne lo sviluppo, istituisce la «Consulta regionale per i problemi dell'unificazione europea», quale proprio organo permanente di consultazione.

 

     Art. 2.

     La Consulta è costituita dai sottoelencati componenti, nominati dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza:

     - i componenti della Giunta regionale, di volta in volta designati in base alle materie all'esame della Consulta stessa;

     - un rappresentante per ciascun gruppo consiliare regionale;

     - i componenti veneti del Parlamento Europeo;

     - i rappresentanti veneti nelle varie istituzioni della Comunità Europea;

     - i rappresentanti regionali dei partiti politici e dei loro movimenti giovanili e femminili, i rappresentanti regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I, dell'U.N.C.E.M. e dell'A.I.C.C.E., delle organizzazioni europeiste e delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria maggiormente rappresentative, previa determinazione da parte dell'Ufficio di Presidenza dell'elenco delle predette organizzazioni.

     L'Ufficio di Presidenza può anche invitare, sentita la Consulta, a far parte della stessa o a partecipare ai suoi lavori, rappresentanti di altre organizzazioni che ne facciano domanda, nonchè esponenti della cultura, dell'arte o delle scienze particolarmente interessati ai problemi europei.

 

     Art. 3.

     La Consulta, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, formula pareri e proposte alla Regione in ordine ai problemi dell'unificazione europea, e in particolare in ordine alla diffusione della conoscenza di tali problemi, alle istanze emergenti nell'opinione pubblica, al ruolo specifico della Regione nel processo di unificazione, agli aspetti riguardanti i lavoratori emigranti, alla democratizzazione delle istituzioni della Comunità Europea e ai rapporti con analoghi organismi di altre Regioni.

     Attraverso gli organi regionali, la Consulta formula proposte alle forze politiche, economiche, sociali e culturali, e agli Enti locali, al Parlamento, al Governo.

 

     Art. 4.

     La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da uno dei Vice-presidenti del Consiglio regionale da lui delegati.

     Il Presidente rappresenta la Consulta, ne coordina i lavori, ne convoca e presiede le sedute, stabilendo l'ordine del giorno.

 

     Art. 5.

     La Consulta è insediata all'inizio di ogni legislatura regionale e resta in carica quanto il Consiglio regionale.

 

     Art. 6.

     La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale, per la sua attività, dei mezzi e del personale messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 7.

     In sede di prima applicazione della presente legge, la Consulta è insediata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

     Entro i successivi 90 giorni, la Consulta predispone il proprio regolamento interno, che viene approvato con provvedimento del Consiglio regionale.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.