Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 informazione e cultura |
Data: | 16/08/1984 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. La Regione del Veneto, al fine di approfondire la problematica dei propri rapporti con la Comunità Europea e di favorirne lo sviluppo, istituisce la «Consulta regionale per i problemi [...] |
Art. 2. La Consulta è costituita dai sottoelencati componenti, nominati dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza |
Art. 3. La Consulta, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, formula pareri e proposte alla Regione in ordine ai problemi dell'unificazione europea, e in particolare in ordine alla [...] |
Art. 4. La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da uno dei Vice-presidenti del Consiglio regionale da lui delegati |
Art. 5. La Consulta è insediata all'inizio di ogni legislatura regionale e resta in carica quanto il Consiglio regionale |
Art. 6. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale, per la sua attività, dei mezzi e del personale messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale |
Art. 7. In sede di prima applicazione della presente legge, la Consulta è insediata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima |
Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto |
§ 5.5.12 - Legge Regionale 16 agosto 1984, n. 44. [1]
Istituzione della Consulta regionale del Veneto per i problemi dell'unificazione europea.
(B.U. n. 38 del 17-8-1984).
La Regione del Veneto, al fine di approfondire la problematica dei propri rapporti con la Comunità Europea e di favorirne lo sviluppo, istituisce la «Consulta regionale per i problemi dell'unificazione europea», quale proprio organo permanente di consultazione.
La Consulta è costituita dai sottoelencati componenti, nominati dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza:
- i componenti della Giunta regionale, di volta in volta designati in base alle materie all'esame della Consulta stessa;
- un rappresentante per ciascun gruppo consiliare regionale;
- i componenti veneti del Parlamento Europeo;
- i rappresentanti veneti nelle varie istituzioni della Comunità Europea;
- i rappresentanti regionali dei partiti politici e dei loro movimenti giovanili e femminili, i rappresentanti regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I, dell'U.N.C.E.M. e dell'A.I.C.C.E., delle organizzazioni europeiste e delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria maggiormente rappresentative, previa determinazione da parte dell'Ufficio di Presidenza dell'elenco delle predette organizzazioni.
L'Ufficio di Presidenza può anche invitare, sentita la Consulta, a far parte della stessa o a partecipare ai suoi lavori, rappresentanti di altre organizzazioni che ne facciano domanda, nonchè esponenti della cultura, dell'arte o delle scienze particolarmente interessati ai problemi europei.
La Consulta, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, formula pareri e proposte alla Regione in ordine ai problemi dell'unificazione europea, e in particolare in ordine alla diffusione della conoscenza di tali problemi, alle istanze emergenti nell'opinione pubblica, al ruolo specifico della Regione nel processo di unificazione, agli aspetti riguardanti i lavoratori emigranti, alla democratizzazione delle istituzioni della Comunità Europea e ai rapporti con analoghi organismi di altre Regioni.
Attraverso gli organi regionali, la Consulta formula proposte alle forze politiche, economiche, sociali e culturali, e agli Enti locali, al Parlamento, al Governo.
La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da uno dei Vice-presidenti del Consiglio regionale da lui delegati.
Il Presidente rappresenta la Consulta, ne coordina i lavori, ne convoca e presiede le sedute, stabilendo l'ordine del giorno.
La Consulta è insediata all'inizio di ogni legislatura regionale e resta in carica quanto il Consiglio regionale.
La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale, per la sua attività, dei mezzi e del personale messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
In sede di prima applicazione della presente legge, la Consulta è insediata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.
Entro i successivi 90 giorni, la Consulta predispone il proprio regolamento interno, che viene approvato con provvedimento del Consiglio regionale.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
[1] Abrogata dall’art. 1 della