§ 5.5.7 - Legge Regionale 29 marzo 1983, n. 17.
Istituzione di borse di studio per la frequenza del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:29/03/1983
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Assegnazione delle borse di studio.
Art. 3.  Erogazione delle borse di studio.
Art. 4.  Autorizzazione di spesa.
Art. 5.  Variazione di bilancio.


§ 5.5.7 - Legge Regionale 29 marzo 1983, n. 17. [1]

Istituzione di borse di studio per la frequenza del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.

(B.U. n. 14 dell'1-4-1983).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     Al fine di contribuire all'attività del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino-Aurisina, di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 6 marzo 1978, n. 102, e di favorire lo scambio culturale e l'esperienza educativa tra giovani veneti e di altre nazionalità, sono istituite, con la presente legge, borse di studio per la frequenza di corsi biennali.

     L'ammontare di ciascuna borsa di studio sarà determinato, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni di costo fornite dal Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.

     Limitatamente agli anni scolastici 1982-1983 e 1983-1984 sono istituite quattro borse di studio biennali per ogni anno, dell'importo di L. 20.000.000 ciascuna.

 

     Art. 2. Assegnazione delle borse di studio.

     Le borse di studio istituite con la presente legge sono riservate a studenti d'ambo i sessi residenti nel Veneto o figli di emigrati dalla Regione.

     Esse sono assegnate annualmente con deliberazione della Giunta regionale su indicazione della Commissione italiana per i Collegi del Mondo Unito, che provvede alla selezione dei candidati in base ai criteri adottati da tale organismo.

 

     Art. 3. Erogazione delle borse di studio.

     Le borse di studio sono erogate in due rate annuali di pari entità all'inizio di ciascun anno scolastico, direttamente al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, il quale deve documentare la regolare frequenza dei corsi da parte degli assegnatari. La prima rata annuale relativa al biennio scolastico 1982-1983 e 1983-1984 è posta a carico dell'esercizio finanziario 1983 unitamente al saldo dello stesso biennio e alla prima rata del biennio scolastico 1983-1984/1984-1985.

 

     Art. 4. Autorizzazione di spesa.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata a partire dal 1983 la iscrizione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

     Per l'esercizio finanziario 1983 la spesa è autorizzata nell'importo di Lire 120.000.000, cui l'Amministrazione regionale fa fronte mediante lo storno dell'importo corrispondente dal fondo di riserva spese impreviste di cui al cap. 80020.

     Per gli anni successivi lo stanziamento annuale sarà determinato dalla legge di approvazione del bilancio regionale di previsione a norma del primo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 72/1977, come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

 

     Art. 5. Variazione di bilancio.

     (Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.