§ 5.5.3 – L.R. 15 dicembre 1981, n. 71.
Iniziative regionali nel quadro dell'attività della Comunità Alpe Adria.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:15/12/1981
Numero:71


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Nelle spese conseguenti alle iniziative di cui alla presente legge, sia con onere totale che a titolo di concorso, sono incluse anche quelle di rappresentanza e di pubblicazione degli atti
Art. 4.      La Giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere o a contribuire, sempre nell'ambito di dette attività, alla realizzazione di iniziative editoriali, nonché di quelle rivolte [...]
Art. 5.      Per l'esercizio 1981 è stabilita la spesa di lire 300.000.000 mentre per gli esercizi successivi e finché la Regione del Veneto farà parte della Comunità Alpe Adria, l'onere sarà determinato con [...]
Art. 6.      Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire 300.000.000 per l'esercizio 1981, si fa fronte mediante la riduzione di pari importo del capitolo 196219740 «Fondo [...]
Art. 7.      Al bilancio di previsione 1981 sono apportate le seguenti variazioni
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta


§ 5.5.3 – L.R. 15 dicembre 1981, n. 71.

Iniziative regionali nel quadro dell'attività della Comunità Alpe Adria.

(B.U. 18 dicembre 1981, n. 58).

 

     Art. 1. [1]

     1. Nel quadro delle attività della Comunità di Lavoro Alpe Adria, di cui la Regione Veneto fa parte, la Giunta regionale è autorizzata, su materie di competenza regionale:

     a) ad organizzare direttamente o a contribuire all'organizzazione di mostre, manifestazioni, convegni, riunioni ed incontri di studio;

     b) a partecipare ad altre iniziative realizzate nell'area geografica di Alpe Adria e rientranti nelle tipologie di attività promosse dalla Comunità di Lavoro.

 

     Art. 2. [2]

     1. Fra le iniziative di cui al precedente articolo 1 sono comprese anche quelle da realizzare all'estero, con l'osservanza di quanto disposto dal DPR 31 marzo 1994, recante norme di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni e delle Provincie Autonome.

 

     Art. 3.

     Nelle spese conseguenti alle iniziative di cui alla presente legge, sia con onere totale che a titolo di concorso, sono incluse anche quelle di rappresentanza e di pubblicazione degli atti.

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere o a contribuire, sempre nell'ambito di dette attività, alla realizzazione di iniziative editoriali, nonché di quelle rivolte all'informazione anche mediante convenzioni con agenzie di stampa.

 

     Art. 5.

     Per l'esercizio 1981 è stabilita la spesa di lire 300.000.000 mentre per gli esercizi successivi e finché la Regione del Veneto farà parte della Comunità Alpe Adria, l'onere sarà determinato con le rispettive leggi di bilancio, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

 

     Art. 6.

     Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire 300.000.000 per l'esercizio 1981, si fa fronte mediante la riduzione di pari importo del capitolo 196219740 «Fondo globale spese correnti normali» (Partita: «Spese per rilevamenti, ricerche, studi e progettazioni d'opere pubbliche per l'attuazione della legge n. 319/1976») dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981.

 

     Art. 7.

     Al bilancio di previsione 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

     (omissis).

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.