§ 5.4.102 - L.R. 12 agosto 2011, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 formazione professionale
Data:12/08/2011
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive [...]
Art. 2.  Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive [...]


§ 5.4.102 - L.R. 12 agosto 2011, n. 16. [1]

Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modificazioni.

(B.U. 16 agosto 2011, n. 61)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 dopo le parole: “di una qualifica o di una specializzazione,” sono inserite le seguenti: “o di altro titolo abilitante all’esercizio di una attività,”.

 

2. Al comma 6 dell’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 dopo le parole: “attestati di qualifica professionale o di specializzazione” sono inserite le seguenti: “, o altri attestati relativi al titolo abilitante di cui al comma 1,” e dopo le parole: “vigente legislazione” sono inserite le seguenti: “comunitaria,”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 è inserito il seguente:

 

“3 bis. Il riconoscimento dei percorsi formativi diversi da quelli diretti al conseguimento di qualifiche o specializzazioni, regolamentati dalla normativa di settore comunitaria, nazionale e regionale, è subordinato, oltre alle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 1, al rispetto della specifica disciplina di settore. La Giunta regionale determina la composizione della commissione per l’espletamento delle prove finali formata dal responsabile del corso, dagli insegnanti del corso da un minimo di due ad un massimo di quattro e da esperti qualificati in relazione al profilo professionale di riferimento. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 18.”.

 

2. Al comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 dopo le parole: “attestati di qualifica professionale o di specializzazione” sono inserite le seguenti: “, o altri attestati relativi al titolo abilitante di cui al comma 1 dell’articolo 18,” e dopo le parole: “vigente legislazione” sono inserite le seguenti: “comunitaria,”.


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 31 marzo 2017, n. 8.