Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 formazione professionale |
Data: | 18/05/2007 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Attività di informazione e di formazione. |
Art. 3. Interventi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori. |
Art. 4. Interventi a sostegno delle imprese che favoriscono lo sviluppo della cultura della previdenza complementare. |
Art. 5. Previdenza complementare a favore dei dipendenti regionali. |
Art. 6. Norma finanziaria. |
§ 5.4.99 - L.R. 18 maggio 2007, n. 10. [1]
Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto.
(B.U. 22 maggio 2007, n. 47).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’esercizio delle competenze attribuite dal comma terzo dell’articolo 117 della Costituzione, in osservanza dei principi fondamentali desumibili dalle disposizioni di cui al
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attua iniziative dirette a favorire la diffusione della cultura previdenziale, incentivando le adesioni dei soggetti interessati alle forme pensionistiche complementari.
3. La Regione riconosce le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari, come definite dall’articolo 3 del
4. La Regione riconosce come elemento qualificante di assunzione di responsabilità sociale le azioni delle imprese dirette allo sviluppo della previdenza complementare.
Art. 2. Attività di informazione e di formazione.
1. La Giunta regionale attua iniziative di informazione dirette a sensibilizzare i soggetti interessati alle forme previdenziali integrative.
2. Al fine di favorire le iniziative di informazione di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere:
a) attività di formazione del personale regionale;
b) iniziative specifiche di formazione degli operatori delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale.
Art. 3. Interventi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori.
1. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a concedere a favore di lavoratrici e lavoratori residenti nel Veneto, iscritti ai fondi pensione di natura collettiva, contributi diretti ad assicurare per limitati periodi di tempo la copertura contributiva.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore di soggetti in congedo parentale e di lavoratori con contratti di lavoro che prevedono livelli ridotti di contribuzione previdenziale obbligatoria o di lavoratori con discontinuità contributiva.
3. Nell’ambito delle disponibilità finanziarie che residuano a seguito dell’applicazione del comma 2, la Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori assunti per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996.
Art. 4. Interventi a sostegno delle imprese che favoriscono lo sviluppo della cultura della previdenza complementare.
1. Al fine di attivare nell’ambito del tessuto economico e produttivo veneto meccanismi incentivanti volti ad assicurare attuazione coerente alle disposizioni di cui al
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua l'ambito di intervento, sentita la competente commissione consiliare, e determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
Art. 5. Previdenza complementare a favore dei dipendenti regionali.
1. La Giunta regionale, al fine di incentivare l’adesione alla previdenza complementare dei dipendenti dell'amministrazione regionale, individua forme di adeguamento del trattamento di previdenza disciplinato dall’articolo 111 della
Art. 6. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 della presente legge, quantificati in euro 350.000,00 per l’esercizio 2007 e in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte, per competenza e cassa nell’esercizio 2007 e per sola competenza negli esercizi 2008 e 2009, mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 1 “Norme per la previdenza complementare” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2007 e in euro 2.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte:
a) per l’esercizio 2007 mediante prelevamento di pari importo per competenza e cassa dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 1 “Norme per la previdenza complementare” del bilancio di previsione 2007;
b) per l’esercizio 2008 mediante prelevamento di pari importo per sola competenza dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 1 “Norme per la previdenza complementare” del bilancio pluriennale 2007-2009;
c) per l’esercizio 2009 mediante prelevamento per sola competenza di euro 450.000,00 dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 1 “Norme per la previdenza complementare” e di euro 2.050.000,00 dall’upb U0199 “Rimborso prestiti” del bilancio pluriennale 2007-2009.
3. Contestualmente viene istituita l’upb U0229 “Azioni regionali per la promozione della previdenza complementare” all’interno della funzione obiettivo F0008 “Lavoro” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009, con stanziamento di euro 3.350.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2007 e di euro 2.600.000,00 per sola competenza per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009.
[1] Abrogata dall'art. 12 della