§ 3.3.371 - Direttiva 19 settembre 1996, n. 60.
Direttiva n. 96/60/CE della Commissione recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:19/09/1996
Numero:60


Sommario
Art. 1.      1. La presente direttiva si applica alle lavasciuga biancheria domestiche alimentate dalla rete elettrica. Sono esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di [...]
Art. 2.      1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 92/75/CEE contiene quanto segue
Art. 3.      Gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori e i distributori stabiliti nel loro territorio adempiano gli obblighi derivanti dalla presente direttiva
Art. 4.      1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 luglio 1997 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano [...]
Art. 5.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.371 - Direttiva 19 settembre 1996, n. 60.

Direttiva n. 96/60/CE della Commissione recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.

(G.U.C.E. 18 ottobre 1996, n. L 266).

 

Art. 1.

     1. La presente direttiva si applica alle lavasciuga biancheria domestiche alimentate dalla rete elettrica. Sono esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia.

     2. I dati da fornire in applicazione della presente direttiva vengono misurati in base a norme armonizzate i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle relative norme nazionali di recepimento. Conformemente alla presente direttiva, ogni disposizione che esiga di fornire dati relativi al rumore si applica solo se richiesto in forza dell'articolo 3 della direttiva 86/594/CEE del Consiglio. I dati richiesti, se del caso, vengono misurati in conformità con la suddetta direttiva.

     3. Le norme armonizzate di cui al paragrafo 2, sono stabilite su mandato della Commissione in conformità con la direttiva 83/189/CEE.

     4. I termini utilizzati nella presente direttiva hanno lo stesso significato dei termini utilizzati nella direttiva 92/75/CEE, salvo quando il contesto esiga altrimenti.

 

     Art. 2.

     1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 92/75/CEE contiene quanto segue:

     - il nome e l'indirizzo del fornitore;

     - una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente;

     - informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;

     - i risultati delle pertinenti misurazioni effettuate in base alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della presente direttiva;

     - le eventuali istruzioni per l'uso.

     2. L'etichetta di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/75/CEE deve essere conforme al modello di cui all'allegato I. L'etichetta viene apposta esternamente sulla parte anteriore o superiore dell'apparecchio, in modo da essere chiaramente visibile e non occultata.

     3. Il contenuto e il formato della scheda informativa, di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/75/CEE devono corrispondere alle indicazioni dell'allegato II della presente direttiva.

     4. Nel caso di offerta di vendita, noleggio o locazione-vendita secondo le modalità di cui all'articolo 5 della direttiva 92/75/CEE e mediante comunicazione stampata come un catalogo di vendita per corrispondenza, detta comunicazione include tutte le informazioni di cui all'allegato III della presente direttiva.

     5. La categoria di efficienza energetica di ogni apparecchio, come pure la classe di efficienza del lavaggio, sono determinate conformemente all'allegato IV.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori e i distributori stabiliti nel loro territorio adempiano gli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 luglio 1997 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° agosto 1997.

Tuttavia, gli Stati membri consentono fino al 31 gennaio 1998:

     - l'immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l'esposizione di prodotti, nonché

     - la distribuzione di comunicazioni stampate di cui all'articolo 2, paragrafo 4,

che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 5.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I [1]

ETICHETTA

 

     Modello dell'etichetta

     1. L'etichetta deve essere conforme alla versione linguistica adeguata, secondo il seguente modello:

     (omissis)

 

     2. Nelle note seguenti sono definite le informazioni da fornire:

     Nota:

     I. Nome o marchio del fornitore.

     II. Identificazione del modello di fornitore.

     III. La categoria di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata conformemente all'allegato IV. Essa deve essere sistemata in corrispondenza della relativa freccia.

     IV. Fatte salve tutte le disposizioni relative al sistema di attribuzione del marchio UE di qualità ecologica, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un «marchio UE di qualità ecologica» ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, è possibile aggiungere qui una riproduzione del marchio ecologico. La «Guida per il disegno dell'etichetta delle lavasciuga», citata più avanti, specifica come il contrassegno ecologico può essere inserito nell'etichetta.

     V. Consumo di energia in kWh per un ciclo completo di operazione (di lavaggio, centrifugazione e asciugatura) con ciclo normale cotone a 60 °C e ciclo di asciugatura «cotone asciutto», conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

     VI. Consumo di energia in kWh per ciclo di lavaggio (lavaggio e centrifugazione) utilizzando solo il ciclo normale cotone a 60 °C, conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

     VII. Classe di efficienza del lavaggio sulla base dei valori di cui all'allegato IV.

     VIII. Velocità massima di centrifugazione raggiunta durante il ciclo normale cotone a 60 °C, conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

     IX. Capacità dell'apparecchio per il ciclo normale cotone a 60 °C (senza asciugatura), espressa in kg, conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

     X. Capacità dell'apparecchio per il ciclo «cotone asciutto» (con asciugatura), espressa in kg, conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

     XI. Consumo d'acqua in litri per un ciclo completo di operazione (di lavaggio, centrifugazione e asciugatura) con ciclo normale cotone a 60 °C e ciclo di asciugatura «cotone asciutto», conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

     XII. Rumorosità durante i cicli di lavaggio, centrifugazione e asciugatura normali a 60 °C, conformemente alla direttiva 86/594/CEE del Consiglio.

 

Nota La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell'allegato V.

 

     Stampa

     3. I seguenti criteri definiscono alcuni aspetti dell'etichetta: (omissis)

 

     Colori usati:

     CMGN: cian, magenta, giallo, nero.

     Esempio: 07X0: 0 % cian, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero. Frecce:

     - A: X0X0

     - B: 70X0,

     - C: 30X0,

     - D: 00X0,

     - E: 03X0,

     - F: 07X0,

     - G: 0XX0.

     Contorno colore: X070.

     Tutto il testo è nero su sfondo bianco.

     Informazioni complete relativamente alla stampa sono contenute in un «Guida per il disegno dell'etichettatura delle lavasciuga» che può essere richiesta presso:

     Segreteria del comitato regolatore per l'etichettatura energetica ed informazioni uniformi relative agli elettrodomestici

     Direzione generale dell'energia XVII

     Commissione delle Comunità europee

     Rue de la Loi/Wetstraat 200

     B-1049 Bruxelles

 

 

ALLEGATO II

SCHEDA

 

     La scheda deve contenere le seguenti informazioni che possono essere inserite in una tabella comprendente diversi apparecchi forniti dallo stesso fornitore. Le informazioni devono essere fornite nell'ordine indicato sotto a meno che siano contenute in una descrizione più completa dell'apparecchio:

     1. Marchio del fornitore.

     2. Identificazione del modello del fornitore.

     3. La classe di efficienza energetica del modello, di cui all'allegato 4, definita come «classe di efficienza energetica . . . su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)». Se viene usata una tabella, questa informazione può essere espressa in altro modo purché sia chiaro che la scala va da A (bassi consumi) a G (alti consumi).

     4. Se le informazioni sono fornite sotto forma di tabella, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un «marchio UE di qualità ecologica» ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92, è possibile aggiungere questa informazione sulla tabella aggiungendo la menzione «marchio UE di qualità ecologica», seguita dal contrassegno ecologico. Questa possibilità tuttavia non pregiudica l'applicazione di tutte le disposizioni relative al sistema di assegnazione del marchio UE di qualità ecologica

     5. «Consumo di energia per lavaggio e asciugatura» espresso in kWh per un ciclo completo di operazione, come specificato alla nota V dell'allegato I.

     6. «Consumo di energia per il solo lavaggio e centrifugazione», espresso in kWh per ciclo, come specificato alla nota VI dell'allegato I.

     7. Classe di efficienza del lavaggio in base ai valori di cui all'allegato 4, definita come «Classe di efficacia del lavaggio ... su una scala da A (alta) a G (bassa).» Questa informazione può essere espressa in altro modo purché sia chiaro che la scala va da A (alta) a G (bassa).

     8. Efficienza di estrazione dell'acqua, conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2 in caso di ciclo normale cotone 60 °C, definita come «Acqua rimanente dopo la centrifugazione ... % (in relazione al peso della biancheria asciutta).»

     9. Velocità massima di centrifugazione, come specificato alla nota VIII dell'allegato I.

     10. Capacità di lavaggio dell'apparecchio in caso di ciclo normale cotone a 60 °C, come specificato alla nota IX dell'allegato I.

     11. Capacità di asciugatura dell'apparecchio per il ciclo normale «cotone asciutto», come specificato alla nota X dell'allegato I.

     12. Consumo di acqua per lavaggio, centrifugazione, e asciugatura, espresso in litri per un ciclo completo di operazione, come specificato alla nota XI dell'allegato I.

     13. «Consumo di acqua per i soli lavaggio e centrifugazione», espresso in litri per ciclo normale di lavaggio (e centrifugazione) cotone a 60 °C, conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

     14. «Tempo di lavaggio e asciugatura». Durata del programma di un ciclo completo di operazione (di lavaggio, centrifugazione e asciugatura) con ciclo normale cotone a 60 °C e ciclo di asciugatura «cotone asciutto», conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

     15. I fornitori possono includere altre informazioni riguardo ad altri cicli di lavaggio o di asciugatura dal punto 5 al 14 precedentemente citato.

     16. Il consumo di energia e d'acqua pari a 200 volte i consumi espressi ai punti 5 (energia) e 12 (acqua), definito come «consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone che utilizza sempre l'asciugabiancheria per asciugare il bucato [200 cicli]».

     17. Il consumo di energia e d'acqua pari a 200 volte i consumi espressi ai punti 6 (energia) e 13 (acqua), definito come «consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone che non utilizza mai l'asciugabiancheria [200 cicli]».

     18. La rumorosità durante il lavaggio, la centrifugazione e l'asciugatura in caso di cicli normali a 60 °C, conformemente alla direttiva 86/594/CEE.

Se nella scheda è presentata una copia dell'etichetta, in bianco e nero o a colori, si devono includere solo le nuove informazioni riportate nella scheda.

 

Nota: La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell'allegato V.

 

 

ALLEGATO III

VENDITA PER CORRISPONDENZA O ALTRO TIPO DI VENDITA A DISTANZA

 

     I cataloghi di vendita per corrispondenza o le altre comunicazioni scritte di cui all'articolo 2.5 devono contenere nell'ordine le seguenti informazioni:

     1. Classe di efficienza energetica (allegato II, punto 3)

     2. Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) (allegato II, punto 5)

     3. Consumo di energia (solo lavaggio e centrifugazione) (allegato II, punto 6)

     4. Classe di efficienza del lavaggio (allegato II, punto 7)

     5. Efficienza di estrazione dell'acqua (allegato II, punto 8)

     6. Velocità di centrifugazione (allegato II, punto 9)

     7. Capacità (lavaggio) (allegato II, punto 10)

     8. Capacità (asciugatura) (allegato II, punto 11)

     9. Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) (allegato II, punto 12

     10. Consumo di acqua (solo lavaggio e centrifugazione) (allegato II, punto 13)

     11. «Consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone che utilizza sempre l'asciugabiancheria per asciugare il bucato [200 cicli]» (allegato II, punto 16)

     12. «Consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone che non utilizza mai l'asciugabiancheria [200 cicli]» (allegato II, punto 17)

     13. La rumorosità (allegato I, punto XI)

     Qualsiasi altra informazione inserita nella scheda informativa deve essere fornita nella forma definita nell'allegato II e deve essere inserita nell'elenco di cui sopra nell'ordine definito per la scheda.

 

Nota: La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell'allegato V.

 

 

ALLEGATO IV

CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA

 

     1. La classe di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata in base alla seguente tabella 1:

      (omissis)

     2. La classe di efficienza di lavaggio di un apparecchio deve essere determinata in base alla seguente tabella 2:

      (omissis)

 

 

ALLEGATO V [2]

 

      (Omissis)

 


[1] Allegato modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[2] Allegato modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.