Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 22/02/1999 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 3 bis. |
§ 5.2.76 - Legge Regionale 22 febbraio 1999, n. 6.
Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti o Feldenkrais” [1].
(B.U. n. 17 del 26 febbraio 1999).
1. La Regione partecipa, con la concessione di un contributo alle spese non coperte dal fondo sanitario regionale sostenute dai cittadini portatori di handicap psicofisici residenti in Veneto da almeno sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge che si avvalgono del "Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti o Feldenkrais", quale trattamento riabilitativo debitamente certificato.
1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, la Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 1 e per l'accreditamento delle relative somme all'ULSS di residenza.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificabile in lire 1.250 milioni per l'esercizio 1999, si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 13 del fondo globale per le spese correnti (capitolo n. 80210) del medesimo bilancio. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999 è istituito il capitolo n. 60230 denominato "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti o Feldenkrais", con lo stanziamento di lire 1.250 milioni per competenza e per cassa.
1. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione tecnico-scientifica sull'efficacia dei metodi autorizzati con la presente legge.
[1] Titolo già modificato dall’art. 10 della
[2] Articolo già modificato dall’art. 10 della
[3] Articolo già modificato dall’art. 10 della
[4] Articolo aggiunto dall’art. 10 della