§ 5.2.55 - Legge Regionale 20 marzo 1995, n. 12.
Concorso della Regione Veneto alle iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF in favore dei bambini profughi nelle zone di conflitto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:20/03/1995
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Veneto concorre con un contributo di lire 200.000.000 alle iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF, tendenti a garantire, nell'immediato, le condizioni fondamentali per la [...]
Art. 2.      1. Per i fini indicati dalla presente legge la Regione può promuovere altresì pubbliche sottoscrizioni da far affluire in apposito conto corrente
Art. 3.      1. I contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono erogati direttamente al Comitato italiano dell'UNICEF avente sede in Roma
Art. 4.      1. All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del fondo di riserva per le spese [...]
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto


§ 5.2.55 - Legge Regionale 20 marzo 1995, n. 12. [1]

Concorso della Regione Veneto alle iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF in favore dei bambini profughi nelle zone di conflitto.

(B.U. 24 marzo 1995, n. 27).

 

Art. 1.

     1. La Regione Veneto concorre con un contributo di lire 200.000.000 alle iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF, tendenti a garantire, nell'immediato, le condizioni fondamentali per la sopravvivenza dei bambini profughi nelle zone di conflitto.

 

     Art. 2.

     1. Per i fini indicati dalla presente legge la Regione può promuovere altresì pubbliche sottoscrizioni da far affluire in apposito conto corrente.

 

     Art. 3.

     1. I contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono erogati direttamente al Comitato italiano dell'UNICEF avente sede in Roma.

 

     Art. 4.

     1. All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 80020 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1995 e contemporanea istituzione del capitolo n. 70008 denominato "Fondo per interventi a favore dei bambini profughi nelle zone di conflitto, tramite le iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF" con lo stanziamento di lire 200.000.000 per competenza e per cassa.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.