§ 5.2.50 - Legge Regionale 22 luglio 1994, n. 33.
Concorso regionale al finanziamento del progetto «Alcool, droga ed opere di pubblica utilità».


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:22/07/1994
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modalità di erogazione.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.2.50 - Legge Regionale 22 luglio 1994, n. 33. [1]

Concorso regionale al finanziamento del progetto «Alcool, droga ed opere di pubblica utilità».

(B.U. 26 luglio 1994, n. 61).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nel quadro degli interventi previsti dall'art. 6, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 concorre, con un contributo di lire 500 milioni, al finanziamento del progetto «Alcool, droga ed opere di pubblica utilità» predisposto dal consorzio Padova ricerche d'intesa con l'Università degli studi di Padova e l'Agenzia regionale per l'impiego.

 

     Art. 2. Modalità di erogazione.

     1. All'erogazione del contributo, da liquidarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede la Giunta regionale, con propria deliberazione.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. All'onere di lire 500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione per pari importo della partita n. 6 «Lavori socialmente utili» del fondo globale spese correnti, iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994.

     2. Nel medesimo stato di previsione è istituito il capitolo 20594 denominato «Concorso regionale al finanziamento del progetto "Alcool, droga ed opere di pubblica utilità"» con lo stanziamento di lire 500 milioni per competenza e per cassa per l'anno 1994.

 

     Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.