§ 5.2.31 - Regolamento Regionale 27 dicembre 1991, n. 9.
Determinazione delle procedure e delle modalità previste dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28, per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:27/12/1991
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità e destinatari.
Art. 2.  Funzioni del Comune.
Art. 3.  Prestazioni considerate.
Art. 4.  Condizioni di accesso.
Art. 5.  Presentazione delle domande.
Art. 6.  Sistema di rilevazione.
Art. 7.  Scale di valutazione.
Art. 8.  Criteri di attribuzione.
Art. 9.  Criteri di erogazione.
Art. 10.  Certificazioni.
Art. 11.  Aggiornamenti.
Art. 12.  Interventi dei Comuni.
Art. 13.  Formazione.
Art. 14.  Relazione annuale e modifiche.


§ 5.2.31 - Regolamento Regionale 27 dicembre 1991, n. 9. [1]

Determinazione delle procedure e delle modalità previste dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28, per la gestione delle provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio.

(B.U. n. 116 del 31 dicembre 1991).

 

Art. 1. Finalità e destinatari.

     1. L'intervento regionale a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio si colloca nel contesto delle prestazioni socio- sanitarie e assistenziali ed è finalizzato a diffondere criteri metodologici e strumenti standardizzati perché i Comuni possano svolgere adeguatamente il proprio ruolo nelle politiche sociali.

     2. L'intervento promosso dalla Regione è a favore delle persone residenti nel Veneto, in presenza dei seguenti presupposti:

     a) che le persone abbiano effettiva condizione di perdita di autonomia;

     b) che alle stesse persone vengano effettivamente erogate le prestazioni del numero e nella qualità di cui necessitano.

 

     Art. 2. Funzioni del Comune.

     1.Il Comune organizza a livello locale l'intervento regionale attraverso:

     a) la cura delle fasi di accertamento;

     b) l'invio alla Regione delle domande corredate delle informazioni acquisite e della relativa certificazione;

     c) lo svolgimento del servizio di tesoreria per la erogazione mensile delle somme ai singoli utenti, trattenendo le quote per i propri interventi di servizio domiciliare individuati ai sensi dell'art. 9, comma 2.

 

     Art. 3. Prestazioni considerate.

     1. Ai fini della erogazione dei contributi si prendono in considerazione le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali fornite:

     a) da parte dei familiari, dei parenti, del vicinato e delle reti di solidarietà;

     b) da parte del servizio domiciliare gestito dal Comune o dall'Ulss o da altri organismi con questi Enti convenzionati.

 

     Art. 4. Condizioni di accesso.

     1. L'attribuzione del contributo regionale è condizionata all'accertamento del livello di reddito della persona interessata al contributo.

     2. Sono escluse dal contributo regionale le persone il cui reddito supera i 14 milioni, calcolato con i criteri di cui al comma 3.

     3. Il reddito di cui al comma 2 è calcolato sommando i redditi al lordo, comprensivi delle eventuali indennità di accompagnamento, dei componenti il nucleo di stabile convivenza e dividendo tali redditi per il numero dei componenti il nucleo stesso.

     4. In ogni caso sono escluse dal contributo regionale le persone il cui nucleo di stabile convivenza ha un reddito annuo complessivo superiore a 65 milioni.

     5. Sono considerati componenti del nucleo di stabile convivenza tutti i soggetti che abbiano istituito una convivenza con carattere di continuità, di assiduità, e che possano fornire sostegno o assistenza ai componenti stessi.

 

     Art. 5. Presentazione delle domande.

     1. La persona che vuole ottenere il contributo regionale si rivolge al servizio sociale competente per territorio che provvede agli accertamenti e alle rilevazioni necessarie.

 

     Art. 6. Sistema di rilevazione.

     1. Il sistema di rilevazione e di accertamento è così articolato:

     a) richiesta al servizio sociale territoriale del Comune o dell'Ulss in caso di delega;

     b) rilevazione condizioni persona;

     c) rilevazione delle prestazioni erogate alla persona;

     d) accertamento.

     2. Il sistema di rilevazione di cui al comma 1 è attuato attraverso l'utilizzazione delle schede tecniche di cui agli allegati A, B, D, E.

 

     Art. 7. Scale di valutazione.

     1. Ai fini della rilevazione delle condizioni della persona, la individuazione del livello di perdita dell'autonomia è effettuata attraverso la compilazione delle schede contenenti scale di valutazione della dipendenza, dell'orientamento, di valutazione delle condizioni del quadro fisico, conformi all'allegato A.

     2. Le schede di cui al comma 1 sono compilate a cura del servizio sociale, da parte dell'assistente sociale d'intesa con il medico convenzionato per la medicina di base del servizio sanitario nazionale, e sono sottoscritte da entrambi i compilatori.

     3. In assenza dell'intesa di cui al comma precedente, il ruolo del medico è svolto a cura dell'Ufficio di igiene pubblica dell'Ulss competente per territorio.

     4. La compilazione delle schede di rilevazione è effettuata in conformità alle apposite istruzioni predisposte a cura del dipartimento per i servizi sociali.

 

     Art. 8. Criteri di attribuzione.

     1. A ogni persona è attribuita una classe di punteggio, secondo la tabella di cui all'allegato C, sulla base delle schede di rilevazione di cui all'art. 7.

     2. Il livello delle prestazioni necessarie per la persona in perdita di autonomia determina la percentuale della quota attribuita alla singola persona richiedente, secondo la tabella presentata nell'allegato C.

     3. La quota massima attribuita è pari all'importo dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18.

 

     Art. 9. Criteri di erogazione.

     1. Il livello delle prestazioni complessive assicurate alla persona determina la percentuale di erogazione della quota attribuita.

     2. Il servizio sociale individua il livello degli interventi assicurati alla persona dal servizio socio-sanitario domiciliare integrato e il livello delle prestazioni assistenziali erogate alla persona dai familiari o dalle reti di solidarietà, attraverso gli strumenti di cui agli allegati D, E.

 

     Art. 10. Certificazioni.

     1. Il Sindaco o suo delegato, valuta e certifica le schede di rilevazione compilate.

     2. Le schede individuali certificate sono inviate al Dipartimento per i Servizi sociali della Regione, secondo le modalità che sono comunicate dallo stesso Dipartimento.

 

     Art. 11. Aggiornamenti.

     1. I dati di ogni richiedente relativi al livello di perdita dell'autonomia, al livello di reddito e alla quantità delle prestazioni erogate sono aggiornati periodicamente attraverso le apposite schede di aggiornamento periodico di cui agli allegati B, D, E.

     2. I casi in cui si determina la cessazione dell'intervento per la modifica stabile o definitiva delle condizioni della persona richiedente, ivi compreso il trasferimento definitivo presso servizi residenziali, devono essere tempestivamente segnalati al Dipartimento regionale competente da parte del servizio sociale territoriale.

     3. Il ricovero presso una struttura ospedaliera deve essere segnalato in modo analogo a quanto indicato nel comma 2, e determina l'interruzione del contributo.

 

     Art. 12. Interventi dei Comuni.

     1. I Comuni che erogano servizi di assistenza domiciliare, a gestione diretta o convenzionata, utilizzando parte della somma ricevuta per contribuire alle spese del servizio domiciliare, nel limite percentuale computato per le stesse, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 delle schede di compilazione di cui agli allegati D, E.

     2. Sulla scorta delle schede di valutazione il Dipartimento per i Servizi sociali comunica ai singoli Comuni e agli utenti la quota dell'erogazione regionale che gli stessi Comuni utilizzano secondo quanto disposto al comma 1.

 

     Art. 13. Formazione.

     1. Per consentire una corretta utilizzazione della metodologia e degli strumenti previsti nel presente Regolamento, il Dipartimento per i Servizi sociali organizza in modo ricorrente delle iniziative formative decentrate.

 

     Art. 14. Relazione annuale e modifiche.

     1. La Giunta regionale, per comprovate necessità operative e anche sulla scorta delle indicazioni fornite dagli operatori, può apportare modifiche tecniche necessarie alle schede e alle tabelle di cui agli allegati A, B, C, D, E, F nonché ai limiti di reddito di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 4.

     2. La deliberazione della Giunta è adottata, sentita la competente Commissione consiliare, in occasione della presentazione annuale della relazione sullo stato di attuazione della legge, secondo il disposto del comma 4, art. 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28.

 

 

 


[1] Abrogato dall’art. 26 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 9, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 26, L.R. 9/2005, con la decorrenza ivi indicata.