Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 07/05/1991 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Continuità degli interventi. |
Art. 2. Convenzioni. |
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 5.2.29 - Legge Regionale 7 maggio 1991, n. 9. [1]
Interventi a favore dei minori ciechi, sordi e dei minori figli naturali riconosciuti dalla sola madre.
(B.U. n. 42 del 10-5-1991).
Art. 1. Continuità degli interventi.
1. In attesa della normativa regionale di cui all'art. 3 della
2. Le province nell'ambito delle funzioni attribuite dal comma 2 dell'art. 14 della
3. Con apposita circolare la Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per il perfezionamento delle convenzioni di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale determina annualmente una quota di partecipazione in favore delle forme di gestione associata della materia di cui al precedente comma correlata al miglioramento dei servizi erogati.
Art. 2. Convenzioni.
1. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 1, le province garantiscono le risorse e i livelli di prestazioni erogate nel 1990 a favore dei minori ciechi e sordi e dei minori figli naturali riconosciuti dalla sola madre.
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Abrogata dall’art. 1 della