§ 5.2.29 - Legge Regionale 7 maggio 1991, n. 9.
Interventi a favore dei minori ciechi, sordi e dei minori figli naturali riconosciuti dalla sola madre.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:07/05/1991
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Continuità degli interventi.
Art. 2.  Convenzioni.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.2.29 - Legge Regionale 7 maggio 1991, n. 9. [1]

Interventi a favore dei minori ciechi, sordi e dei minori figli naturali riconosciuti dalla sola madre.

(B.U. n. 42 del 10-5-1991).

 

Art. 1. Continuità degli interventi.

     1. In attesa della normativa regionale di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la gestione delle prestazioni e degli interventi assistenziali già di competenza delle province ai sensi della lettera g) dell'art. 144 del rd 3 marzo 1934, n. 383, abrogato dalla legge n. 142/1990, è assicurata, senza soluzione di continuità, dai comuni singoli o associati che provvedono direttamente o in convenzione con le province medesime.

     2. Le province nell'ambito delle funzioni attribuite dal comma 2 dell'art. 14 della legge n. 142/1990, coordinano le iniziative dedotte in convenzione ai sensi del comma 1, concorrendo alla loro attuazione anche con proprie risorse e strutture.

     3. Con apposita circolare la Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per il perfezionamento delle convenzioni di cui al comma 1.

     4. La Giunta regionale determina annualmente una quota di partecipazione in favore delle forme di gestione associata della materia di cui al precedente comma correlata al miglioramento dei servizi erogati.

 

     Art. 2. Convenzioni.

     1. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 1, le province garantiscono le risorse e i livelli di prestazioni erogate nel 1990 a favore dei minori ciechi e sordi e dei minori figli naturali riconosciuti dalla sola madre.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.