Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 04/03/2010 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Istituzione della direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e della direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. |
Art. 3. Obiettivi delle direzioni. |
Art. 4. Incarichi di tipo gestionale e professionale. |
Art. 5. Sperimentazioni assistenziali. |
Art. 6. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. [...] |
Art. 7. Attuazione. |
§ 5.1.226 - L.R. 4 marzo 2010, n. 17. [1]
Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
(B.U. 9 marzo 2010, n. 21)
Art. 1. Finalità.
1. La Regione del Veneto promuove la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, con il fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, all’integrazione socio sanitaria e al miglioramento dell’organizzazione multiprofessionale del lavoro, attraverso l’istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
Art. 2. Istituzione della direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e della direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
1. Le aziende unità locali socio sanitarie (ULSS), fermo restando quanto previsto dagli articoli 22, 23 e 24 della
2. I direttori generali delle aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliere-universitarie integrate e degli IRCCS, nell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1 bis, del
Art. 3. Obiettivi delle direzioni.
1. Le direzioni hanno la responsabilità del governo dei processi di assistenza infermieristica, ostetrica, riabilitativa, tecnico-sanitaria e della prevenzione, concorrendo, in integrazione con le altre professioni operanti nel servizio sanitario regionale, al perseguimento degli obiettivi dell’azienda anche attraverso:
a) l’appropriatezza delle prestazioni erogate, assumendo la centralità del paziente e del suo percorso verso il ripristino dello stato di salute o delle capacità residue come principio fondante del proprio agire;
b) la definizione di percorsi di salute basati sull’integrazione delle diverse competenze professionali;
c) l’adozione di standard assistenziali in un’ottica di miglioramento continuo della qualità;
d) la sicurezza dei processi, finalizzata a garantire la migliore tutela agli utenti da eventi indesiderati e prevedibili;
e) la programmazione, direzione e gestione delle risorse professionali, mediante:
1) la pianificazione del fabbisogno delle risorse a medio e lungo periodo in conformità con la programmazione aziendale;
2) la mappatura delle professionalità esistenti;
3) l’elaborazione di procedure di accoglimento, inserimento e affiancamento del personale neo assunto;
4) l’elaborazione di criteri di valutazione dell’attività professionale;
5) la definizione di percorsi di sviluppo dell’attività professionale;
f) lo sviluppo di nuovi percorsi assistenziali ed organizzativi per la presa in carico dell’assistito;
g) la misurazione dei risultati raggiunti, utilizzando indicatori riconosciuti a livello nazionale ed internazionale;
h) la valorizzazione della multidisciplinarietà, anche attraverso la realizzazione di strumenti di integrazione funzionale ed organizzativa;
i) la valorizzazione dei professionisti, attraverso il coinvolgimento attivo nella rivisitazione dei processi assistenziali ed organizzativi, la formazione permanente e ricorrente, la valutazione delle prestazioni in termini di efficienza ed efficacia.
Art. 4. Incarichi di tipo gestionale e professionale.
1. Ai dirigenti delle professioni sanitarie dell’area infermieristica, ostetrica, della riabilitazione, tecnico-sanitaria, e della prevenzione gli incarichi dirigenziali sono conferiti secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia di personale dirigente del ruolo sanitario.
Art. 5. Sperimentazioni assistenziali.
1. Al fine di rispondere ai bisogni di salute della persona, dopo la dimissione da una struttura di ricovero per acuti, le aziende ULSS, in coerenza con la programmazione socio sanitaria, possono, in via sperimentale e previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, attivare specifiche strutture residenziali a prevalente gestione infermieristica e ambulatori territoriali affidati a personale appartenente alle professioni sanitarie di cui alla presente legge, nel rispetto di quanto previsto dalla
Art. 6. Modifica dell’articolo 14 della
1. Al comma 3 dell’articolo 14 della
Art. 7. Attuazione.
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito provvedimento le linee guida per la elaborazione dell’atto aziendale di cui all’articolo 2, comma 2, ai fini dell’integrazione degli adempimenti previsti dalla presente legge con la programmazione socio sanitaria.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2011, n. 106, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.