§ 5.1.220 - L.R. 5 dicembre 2008, n. 22.
Modifiche all'allegato a) di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “norme e principi per il riordino del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:05/12/2008
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'ambito territoriale dell'unità locale socio-sanitaria n. 14 di cui all’allegato A) dell’articolo 9, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il [...]
Art. 2.  Modifica dell'ambito territoriale dell'unità locale socio-sanitaria n. 16 di cui all’allegato A) dell’articolo 9, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il [...]
Art. 3.  Norma transitoria.


§ 5.1.220 - L.R. 5 dicembre 2008, n. 22.

Modifiche all'allegato a) di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e conseguente inserimento dei comuni di Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove Di Sacco, Polverara, Pontelongo, S. Angelo Di Piove Di Sacco all’interno dell’ULSS n. 16

(B.U. 9 dicembre 2008, n. 101)

 

Art. 1. Modifica dell'ambito territoriale dell'unità locale socio-sanitaria n. 14 di cui all’allegato A) dell’articolo 9, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1. L’ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria n. 14, descritto nell’allegato A) di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modificazioni, è così modificato:

"Unità locale socio-sanitaria n. 14

Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 14:

Cavarzere

Chioggia

Cona”.

 

     Art. 2. Modifica dell'ambito territoriale dell'unità locale socio-sanitaria n. 16 di cui all’allegato A) dell’articolo 9, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1. L’ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria n. 16, così come descritto nell'allegato A) di cui all’articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è così modificato:

"Unità locale socio-sanitaria n. 16

Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 16:

Abano Terme

Albignasego

Arzergrande

Brugine

Cadoneghe

Casalserugo

Cervarese Santa Croce

Codevigo

Correzzola

Legnaro

Limena

Maserà di Padova

Mestrino

Montegrotto Terme

Noventa Padovana

Padova

Piove di Sacco

Polverara

Pontelongo

Ponte S. Nicolò

Rovolon

Rubano

Saccolongo

Saonara

S. Angelo di Piove di Sacco

Selvazzano Dentro

Teolo

Torreglia

Veggiano”.

 

     Art. 3. Norma transitoria.

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 come modificato dall’articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 “Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996-1998”, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è subordinata alla preventiva approvazione delle relative schede di dotazione ospedaliera secondo la normativa vigente, garantendo agli ospedali di Chioggia e Piove di Sacco la qualifica per acuti ed il mantenimento per entrambi dei servizi, anche a scavalco, resi alla data odierna, adeguatamente implementati.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno in ogni caso efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo all’adozione delle schede di dotazione ospedaliera da parte dalla Giunta regionale.