§ 5.1.23 - Legge Regionale 31 maggio 1982, n. 17.
Istituzione di borse di studio per iscritti alle scuole di radiologia, anestesia e rianimazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:31/05/1982
Numero:17


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il conferimento delle borse di studio verrà effettuato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di apposito concorso bandito dalla Regione
Art. 3.      Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno fare domanda alla Giunta regionale allegando il certificato di laurea, il certificato di iscrizione a una delle scuole di specializzazione [...]
Art. 4.      I borsisti hanno l'obbligo di seguire regolarmente le attività di ricerca e didattiche previste dal piano di studio delle singole scuole di specializzazione
Art. 5.      Le borse di studio hanno durata annuale
Art. 6.      Per il rinnovo delle borse di studio i borsisti dovranno inviare alla Giunta regionale, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno e a pena di decadenza, la certificazione dell'attività [...]
Art. 7.      (omissis) (Norme finanziarie
Art. 8.      (omissis) (Norme finanziarie
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto


§ 5.1.23 - Legge Regionale 31 maggio 1982, n. 17. [1]

Istituzione di borse di studio per iscritti alle scuole di radiologia, anestesia e rianimazione.

(B.U. n. 24 del 4-6-1982).

 

Art. 1. [2]

     La Regione Veneto, a decorrere dall'anno accademico 1985-1986, istituisce n. 16 borse di studio per i cittadini italiani in possesso della laurea in medicina e chirurgia, iscritti alle scuole di specializzazione di radiologia e di anestesia e rianimazione presso le Università di Padova e di Verona.

     Le borse di studio saranno suddivise:

     a) per gli iscritti alla scuola di specializzazione di Radiologia: n. 4 all'Università di Padova e n. 4 all'Università di Verona;

     b) per gli iscritti alla scuola di specializzazione di Anestesia e Rianimazione: n. 4 all'Università di Padova e n. 4 all'Università di Verona.

 

     Art. 2.

     Il conferimento delle borse di studio verrà effettuato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di apposito concorso bandito dalla Regione.

     La commissione giudicatrice è composta come segue:

     - l'assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, presidente;

     - due esperti nelle materie comprese nei piani di studio delle scuole interessate, di cui uno indicato dall'associazione regionale di categoria;

     - due funzionari della Regione, di cui uno con funzioni anche di segretario.

     Il candidato potrà inoltre produrre, all'atto della presentazione dei documenti, sue eventuali pubblicazioni, ricerche, elaborati e ogni altro titolo di cui la commissione effettuerà preventivamente idonea valutazione.

     Ai componenti della commissione giudicatrice viene corrisposto il compenso di cui all'articolo 1 - punto 2) - della legge regionale 24 dicembre 1984, n. 64 e successive modificazioni [3].

 

     Art. 3.

     Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno fare domanda alla Giunta regionale allegando il certificato di laurea, il certificato di iscrizione a una delle scuole di specializzazione di una delle facoltà mediche della Regione, nonché il certificato di cittadinanza.

     Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere titolari di rapporto d'impiego, d'incarico o di consulenza e di non essere in godimento di altre borse di studio, premi o assegni comunque corrisposti da altri enti pubblici o privati.

     Il bando di concorso, emanato con decreto del Presidente della Giunta, dovrà indicare la data entro cui dovrà essere presentata la domanda di ammissione, i requisiti e le condizioni generali richiesti dalla presente legge.

     Al bando sarà data la massima diffusione nelle sedi universitarie e sanitarie; esso verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

     Art. 4.

     I borsisti hanno l'obbligo di seguire regolarmente le attività di ricerca e didattiche previste dal piano di studio delle singole scuole di specializzazione.

     Al fine dell'integrazione fra preparazione teorica e pratica, i borsisti dovranno osservare gli orari previsti dalle scuole frequentate per il tempo pieno.

 

     Art. 5.

     Le borse di studio hanno durata annuale.

     Esse sono automaticamente rinnovabili per un periodo massimo di anni tre, previo accertamento da parte della Giunta regionale che i borsisti abbiano rispettato le condizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 6.

     Per il rinnovo delle borse di studio i borsisti dovranno inviare alla Giunta regionale, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno e a pena di decadenza, la certificazione dell'attività svolta di cui all'art. 4 e la certificazione del superamento delle prove d'esame previste dal piano di studi, rilasciate dalla scuola di specializzazione, dichiarando al contempo di non essere titolari di rapporti d'impiego, d'incarico o di consulenza e di non essere in godimento di altre borse di studio, premi o assegni comunque corrisposti da altri enti pubblici o privati.

     In caso di mancata osservanza delle predette condizioni, la Giunta regionale dispone che la borsa di studio non venga rinnovata.

 

     Art. 7.

     (omissis) (Norme finanziarie)

 

     Art. 8.

     (omissis) (Norme finanziarie)

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 giugno 1986, n. 23 (B.U. n. 31/1986).

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 17 giugno 1986, n. 23 (B.U. n. 31/1986).