Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 02/12/1977 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. Contenuto della legge. |
Art. 2. Oggetto e finalità della formazione. |
Art. 3. Istituzione delle scuole. |
Art. 4. Presentazione delle domande. |
Art. 5. Aggiornamento professionale. |
Art. 6. Regolamento delle scuole. |
Art. 7. Vigilanza. |
Art. 8. Convenzione. |
Art. 9. Diritto allo studio. |
Art. 10. Lavoratori studenti. |
Art. 11. Tirocinio. |
Art. 12. Aggiornamento degli insegnanti. |
Art. 13. Attività di promozione e piani di programmazione regionale. |
Art. 14. Finanziamento. |
Art. 15. Disposizioni di esecuzione. |
Art. 16. Disposizioni finali e transitorie. |
Art. 17. Urgenza della legge. |
§ 5.1.9 - Legge Regionale 2 dicembre 1977, n. 66. [1]
Norme per la formazione professionale e l'aggiornamento del personale di assistenza sanitaria-tecnica e riabilitativa.
(B.U. n. 55 del 5-12-1977)
Art. 1. Contenuto della legge.
La formazione professionale del personale di assistenza sanitaria, tecnica e riabilitativa spettante comunque alla Regione, in attesa della riforma della scuola media secondaria e del nuovo ordinamento della formazione professionale, è attuata secondo le norme della presente legge e sulla base delle esigenze qualitative e quantitative determinate dalla programmazione regionale.
Art. 2. Oggetto e finalità della formazione.
La formazione professionale si articola nelle seguenti funzioni:
- infermieristica;
- tecnico-strumentale;
- riabilitativa.
Essa si realizza con attività dirette al conseguimento:
a) del titolo di abilitazione professionale per le figure previste e disciplinate da leggi statali;
b) del necessario livello di preparazione per le altre figure giuridicamente previste;
c) dell'aggiornamento culturale e professionale di tutti gli operatori.
A qualunque livello la formazione professionale deve garantire:
- un insegnamento teorico adeguatamente integrato da tirocinio;
- una preparazione finalizzata all'attività di prevenzione di promozione e di difesa attiva della salute oltreché di cura e di riabilitazione;
- la capacità degli operatori di assumere responsabilità dirette nell'ambito di una corretta autonomia decisionale, di svolgere mansioni polivalenti nell'ambito della funzione esercitata e di lavorare singolarmente in gruppi organizzati anche in modo interdisciplinare;
- una preparazione atta a suscitare negli operatori una idonea conoscenza di fronte ai problemi sociali, ai bisogni della popolazione, alla realtà ambientale e alle esigenze di trasformazione dei servizi.
Art. 3. Istituzione delle scuole.
Il piano di programmazione regionale prevede le scuole e i corsi da istituire sulla base dei livelli di formazione professionale di cui al secondo comma del precedente articolo.
L'iniziativa per la loro istituzione di regola compete ai consorzi socio-sanitari, anche in collaborazione tra di loro.
Può altresì essere autorizzata la istituzione di scuole e corsi presso altri enti pubblici e istituzioni private purché gestiscano servizi sanitari.
L'istituzione è autorizzata dalla Giunta regionale alle condizioni e con le modalità previste dai seguenti articoli, previo accertamento di conformità con il piano di programmazione regionale.
Art. 4. Presentazione delle domande.
Gli enti di cui all'articolo precedente devono inoltrare domanda intesa a istituire scuole o corsi al Presidente della Giunta regionale, corredata della seguente documentazione:
a) delibera del consiglio direttivo;
b) regolamento approvato dal consiglio direttivo e formulato secondo quanto previsto al successivo art. 6;
c) relazione tecnica sulla disponibilità di locali e di attrezzature didattiche;
d) indicazione dei servizi socio-sanitari presso i quali gli allievi svolgeranno il tirocinio pratico.
Art. 5. Aggiornamento professionale.
Gli enti che gestiscono servizi sanitari o sociali sono tenuti a organizzare, anche in collaborazione tra loro, corsi di aggiornamento professionale programmi annualmente dall'assessorato regionale alla sanità, d'intesa con le organizzazioni sindacali più rappresentative.
I corsi devono svolgersi in maniera tale che a rotazione tutto il personale possa partecipare all'aggiornamento nell'attività della propria qualifica con la periodicità ritenuta idonea a garantire l'adeguamento all'evoluzione tecnico-scientifica e funzionale: in ogni caso almeno una volta ogni cinque anni.
La durata di ciascun corso deve essere commisurata alla natura del servizio e alla funzione esercitata e dovrà svolgersi mediamente in trenta ore.
La partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento, programmata dall'ente in relazione alle necessità dei servizi, è obbligatoria ed è considerata attività di servizio a tutti gli effetti.
Gli enti di cui al primo comma del presente articolo devono inviare entro il 31 luglio di ogni anno all'assessorato regionale alla sanità una circostanziata relazione sullo svolgimento e sull'esito dei corsi effettuati, con eventuali proposte e suggerimenti.
Art. 6. Regolamento delle scuole.
Il regolamento di cui al precedente articolo 4, lett. b), deve essere conforme alle seguenti disposizioni:
1) gestione delle scuole: la gestione compete al consiglio direttivo del consorzio socio-sanitario che ha istituito la scuola, il quale si avvale di:
a) un comitato tecnico-promozionale: è unico per tutte le scuole e corsi. E' costituito da:
- il soprintendente sanitario ove esiste, e in tale caso anche i direttori sanitari dei vari stabilimenti o il direttore sanitario, che lo coordina;
- 3 membri del consorzio socio-sanitario, di cui 1 della minoranza;
- 1 direttore didattico di scuola o corso, eletto dai colleghi, ove esistano più scuole;
- 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- rappresentante del distretto scolastico;
- 1 rappresentante degli insegnanti eletto dagli stessi;
- 1 rappresentante degli allievi eletto dagli stessi.
Il comitato tecnico promozionale ha compiti consultivi e promozionali sulle materie di competenza del consiglio direttivo e di coordinamento per i fini e le attività delle scuole e dei corsi;
b) un comitato didattico per ogni scuola o corso: è costituito dal direttore didattico che lo presiede, da tre insegnanti, un monitore e un allievo, eletti dai colleghi per ogni sezione.
Il comitato didattico organizza e coordina il regolare svolgimento dei programmi didattici e propone la nomina dei tre insegnanti nella commissione d'esame;
c) un consiglio di classe: ogni classe ha un proprio consiglio che è presieduto dal direttore didattico ed è costituito dagli insegnanti e dai monitori della classe, nonché da due allievi eletti dai colleghi. Questi ultimi non partecipano alle riunioni di valutazione periodica e finale degli allievi.
Il consiglio di classe è responsabile del coordinamento e della realizzazione dei programmi didattici, valuta il profitto degli allievi, formula proposte in ordine all'azione educativa e didattica e agevola i rapporti reciproci tra insegnanti e allievi;
d) direttore didattico: la nomina è deliberata dal consiglio direttivo a norma delle leggi vigenti. E' suo compito curare l'esecuzione delle decisioni degli organi responsabili nelle attività scolastiche, oltre agli altri adempimenti previsti dalle leggi istitutive delle scuole e dei rispettivi regolamenti;
e) personale amministrativo: appartiene ai ruoli dell'ente gestore; è proporzionale al numero delle scuole, dei corsi e degli allievi; cura tutti gli adempimenti burocratici e le funzioni di segreteria dei vari organi scolastici;
2) ordinamento delle scuole: il numero dei posti delle varie scuole e corsi è stabilito dalla programmazione regionale.
I corsi vanno suddivisi in classi scolastiche che non possono superare i 30 allievi nè essere inferiori ai 15.
Le lezioni teoriche hanno inizio e fine secondo il calendario scolastico statale per la scuola media superiore e terminano, relativamente all'ultimo anno del corso, il 31 maggio; il tirocinio deve concludersi con gli esami di diploma.
Gli allievi hanno diritto di usufruire di un mese di vacanza durante l'estate.
Durante il mese di giugno si terranno gli esami finali o di promozione.
Non sono ammessi agli esami gli allievi che risultino non aver frequentato, anche per giustificati motivi, un terzo delle lezioni o del tirocinio o che non abbiano dimostrato sufficiente attitudine nello svolgimento dello stesso; ogni allievo deve essere provvisto dell'apposito libretto personale, conforme al tipo predisposto dalla Giunta regionale, sul quale verranno riportati, oltre ai dati anagrafici personali:
- l'esito degli accertamenti sanitari effettuati prima dell'ammissione alla scuola e le eventuali malattie contratte durante la scuola;
- le note di profitto, il tirocinio svolto, le assenze, i risultati degli esami e gli eventuali provvedimenti disciplinari;
- il profilo espresso dal consiglio di classe al termine di ogni anno scolastico.
Il consiglio di classe dovrà presentare agli esami ciascun allievo con un profilo valutativo che deve essere portato a conoscenza dell'interessato almeno un mese prima degli esami finali, con facoltà di quest'ultimo di essere sentito dal consiglio stesso prima degli esami;
3) insegnanti: sono nominati dal consiglio direttivo del consorzio socio-sanitario. Devono essere provvisti di laurea ovvero di diploma di abilitazione nella disciplina oggetto di insegnamento, avuto riguardo delle norme di equivalenza valide per l'insegnamento dello Stato.
Gli insegnanti sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organismi scolastici di cui fanno parte e a svolgere l'insegnamento conforme ai programmi ufficiali negli orari e nei locali prestabiliti.
Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento.
Gli insegnanti sono retribuiti mediante un compenso orario stabilito annualmente dalla Giunta regionale;
4) monitori: devono essere previsti in numero adeguato a quello degli allievi, insegnano le materie loro affidate, assistono alle altre lezioni e fanno svolgere il tirocinio;
5) allievi: i requisiti per l'ammissione a scuole o corsi sono stabiliti in via generale dalla legge.
L'ammissione viene deliberata dal consiglio direttivo.
Qualora le domande di ammissione superino il numero programmato dei posti sono introdotti dal comitato tecnico-promozionale criteri e colloquio selettivi. La frequenza alle lezioni e al tirocinio è obbligatoria.
Ai lavoratori dipendenti da enti che erogano servizi sanitari o sociali, è riservato di norma il 50 per cento dei posti disponibili per ogni corso o scuola, salvo il superamento della percentuale in carenza di domande esterne. E' ammesso il trasferimento degli allievi ad altra scuola;
6) commissioni d'esame: le commissioni d'esame sono nominate dal consiglio direttivo del consorzio socio-sanitario.
Per gli esami di promozione alla classe superiore la commissione è composta da:
- presidente del consiglio direttivo o suo delegato;
- direttore didattico;
- tre insegnanti.
Per gli esami di diploma o di abitazione, oltre ai componenti di cui sopra, fanno parte della commissione un rappresentante dell'assessore regionale alla sanità e, ove previsti dalle leggi vigenti, uno del ministero della pubblica istruzione e uno del ministero della sanità.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'ente gestore.
Il diploma verrà rilasciato a firma del presidente del consiglio direttivo, dei rappresentanti della Regione e dei ministeri della pubblica istruzione e della sanità;
7) consiglio di disciplina: il consiglio di disciplina è unico per tutte le scuole gestite dallo stesso ente. E' composto da un direttore didattico e da due docenti eletti dai colleghi, da un rappresentante eletto dagli allievi di tutte le scuole e da un rappresentante nominato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Esso dura in carica un anno scolastico. Il consiglio di disciplina è organo deliberante in materia disciplinare degli allievi.
Contro le decisioni del consiglio di disciplina è ammesso il ricorso al consiglio direttivo dell'ente.
Art. 7. Vigilanza.
La Giunta regionale coordina e ispeziona le scuole e i corsi di formazione e di aggiornamento previsti dalla presente legge a mezzo di apposito servizio.
La Giunta regionale può sospendere l'autorizzazione per accertate irregolarità o gravi carenze organizzative o didattiche; revoca l'autorizzazione qualora vengano meno le condizioni essenziali che ne avevano motivato l'istituzione.
Art. 8. Convenzione.
Il rapporto fra consorzio socio-sanitario e istituzioni private che gestiscono scuole o corsi di formazione professionale previsti dalla presente legge e sovvenzionati dalla Regione è regolato mediante apposita convenzione secondo lo schema predisposto dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 9. Diritto allo studio. [2]
L'iscrizione, la divisa e il materiale per il tirocinio non devono comportare alcun onere a carico degli studenti.
Gli enti gestori erogano un assegno di studio a tutti gli allievi privi di reddito di lavoro, che frequentino per la prima volta i corsi oggetto della presente legge.
La misura e i criteri per la erogazione dell'assegno di studio agli aventi diritto sono determinati prima dell'inizio di ciascun anno scolastico dalla Giunta regionale in misura differenziata per ciascun anno di corso in relazione al complessivo carico scolastico per lezioni teoriche e tirocinio pratico; la corresponsione di detto assegno agli allievi avverrà in rate mensili posticipate.
Nell'ambito dell'attività ispettiva di cui al precedente art. 7 la Giunta regionale vigila sull'esatta rispondenza dell'erogazione ai criteri di cui al secondo comma dello stesso articolo 7 e richiede la documentazione dell'avvenuto pagamento.
Il consiglio direttivo dell'ente dispone la sospensione o la revoca per gravi motivi disciplinari dell'assegno di studio con proprio motivato provvedimento.
L'assegno di studio viene proporzionalmente ridotto in caso che il cumulo delle assenze superi i 20 giorni nell'anno scolastico.
L'assistenza sanitaria gratuita e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro la tubercolosi devono essere garantite dall'ente gestore a tutti gli allievi che ne siano privi.
Gli enti gestori di scuole o corsi che dispongano di mense aziendali per il personale dipendente possono consentirne l'accesso anche agli allievi esterni.
L'internato è abolito in tutte le scuole e corsi di cui alla presente legge.
Art. 10. Lavoratori studenti.
Il personale sanitario-ausiliario ed esecutivo in servizio presso enti gestori di servizi sanitari o sociali può partecipare al primo anno di scuola o corso di formazione professionale di cui all'art. 2 della presente legge, usufruendo delle agevolazioni previste dagli accordi nazionali di lavoro.
Tali agevolazioni saranno concesse anche per gli anni successivi a condizione che l'allievo ottenga la promozione e frequenti scuole o corsi tendenti a conseguire qualifiche superiori nell'ambito della stessa funzione.
La Giunta regionale stabilirà le sedi scolastiche più idonee a consentire l'agevole partecipazione dei lavoratori-studenti ammessi ai corsi, alle attività didattiche e in particolare al tirocinio pratico.
A tal fine deve essere loro assicurata la piena mobilità nell'ambito dei servizi intra ed extraospedalieri previsti dai programmi di studio.
La partecipazione di personale dipendente ai corsi di qualificazione o di riqualificazione, non può in ogni caso costituire motivo per l'assunzione di personale sostitutivo.
Durante il tirocinio continuerà a essere corrisposta ai partecipanti la normale retribuzione prevista dai corrispettivi contratti di lavoro.
Art. 11. Tirocinio.
Durante il tirocinio gli allievi devono essere adibiti esclusivamente a servizi attinenti alle finalità di formazione previste dal corso cui partecipano.
Per gli allievi dipendenti da enti ospedalieri presso cui vengono svolte le attività pratiche delle scuole o corsi di formazione professionale, di cui all'art. 2 della presente legge, il servizio effettuato nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma è valido a tutti gli effetti come tirocinio.
Il tirocinio si svolge presso l'ente gestore e presso altri servizi ospedalieri territoriali.
In deroga, il tirocinio delle scuole infermieri professionali può aver luogo limitatamente al primo biennio, presso gli ospedali dai quali gli allievi dipendono.
La deroga presuppone una specifica convenzione fra gli enti interessati, fermo restando che la responsabilità del regolare svolgimento del tirocinio e la relativa attestazione competono ai rispettivi direttori sanitari preposti.
Durante il tirocinio svolto presso sedi o servizi diversi da quelli nei quali normalmente prestano servizio, i lavoratori-studenti di cui allo art. 10 della presente legge, possono essere temporaneamente sostituiti da personale in organico nei servizi sedi di tirocinio.
Detti tirocinanti sono considerati a tutti gli effetti facenti parte dell'organico dei servizi in cui svolgono il tirocinio.
Art. 12. Aggiornamento degli insegnanti.
La Giunta regionale promuove lo aggiornamento periodico dei direttori didattici, degli insegnanti e dei monitori delle scuole e dei corsi per personale socio-sanitario e tecnico.
L'organizzazione dei corsi di aggiornamento è affidata di norma agli enti di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge.
Lo svolgimento dei corsi può venire anche presso altre sedi ritenute idonee.
La partecipazione ai corsi di aggiornamento non deve in ogni caso pregiudicare il regolare svolgimento dei programmi o causare pregiudizievoli sospensioni nell'iter formativo degli allievi.
Art. 13. Attività di promozione e piani di programmazione regionale.
La Regione promuove l'istituzione delle scuole e dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale nel quadro della programmazione regionale in materia socio-sanitaria, incentivando la partecipazione e la frequenza agli stessi.
A tal fine, il piano di programmazione regionale deve prevedere:
a) il fabbisogno qualitativo e quantitativo di personale;
b) le scuole e i corsi che, conseguentemente, devono essere istituiti o soppressi;
c) gli indirizzi e i criteri per la formulazione del programma annuale dei corsi di aggiornamento di cui al primo comma dell'art. 5 della presente legge;
d) le forme e i modi di finanziamento.
Art. 14. Finanziamento.
La Regione finanzia le scuole e i corsi autorizzati, a mezzo di:
- contributi commisurati alla natura dell'insegnamento, al numero degli allievi partecipanti, all'entità degli assegni previsti dall'art. 9 della presente legge;
- assegnazione di contributi per l'acquisto e l'ammodernamento delle attrezzature necessarie allo studio e al tirocinio.
Il finanziamento regionale verrà imputato, a seconda della competenza, ai capitoli di bilancio previsti per l'istruzione professionale e per il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.
Art. 15. Disposizioni di esecuzione.
La Giunta regionale emanerà disposizioni esecutive di attuazione della presente legge ai sensi dell'art. 32, lett. g) dello Statuto della Regione del Veneto.
Art. 16. Disposizioni finali e transitorie.
Fino a quando non entreranno in funzione i consorzi socio-sanitari di cui alla
Gli enti di cui al primo comma del presente articolo, devono rinnovare alla Giunta regionale la domanda di autorizzazione alla continuazione di tutte le attività scolastiche gestite, corredata dei regolamenti delle singole scuole, debitamente uniformati alle norme di cui al precedente art. 6, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17. Urgenza della legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall’art. 1 della
[2] Il secondo e il terzo comma del presente articolo sono stati così modificati dall'art. 1 della