Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 trasporti |
Data: | 05/05/1998 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. |
Art. 2. Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. |
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.3.41 - Legge Regionale 5 maggio 1998, n. 20.
Modifiche all'articolo 18 e alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia", come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 21.
(B.U. n. 40 dell'8 maggio 1998).
Art. 1. Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della
1. Limitatamente all'acquisizione dei servizi nelle acque di navigazione interna del Comune di Venezia e limitatamente ai soggetti iscritti, entro il 31 maggio 1995, al ruolo di Conducenti di natanti di cui all'articolo 13 della
a) la sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della
b) la sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1 della
Art. 2. Modifiche dell'articolo 18 della
1. [2]
2. [3]
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Lettera già modificata dall'art. 1 della
[1] Lettera già modificata dall'art. 1 della
[2] Modifica il comma 1 dell'art. 18 della
[3] Sostituisce il comma 3 dell'art. 18 della