Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 trasporti |
Data: | 02/04/1996 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non [...] |
Art. 2. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.3.34 - Legge Regionale 2 aprile 1996, n. 9. [1]
Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modificazioni.
(B.U. 5 aprile 1996, n. 34).
Art. 1. Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della
1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1 della
Art. 2. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Abrogata dall’art. 1 della
[2] L'art. 49 della
[3] L'art. 49 della