| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Veneto | 
| Materia: | 4. assetto del territorio | 
| Capitolo: | 4.3 trasporti | 
| Data: | 05/12/1995 | 
| Numero: | 45 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non [...] | 
| Art. 2. Dichiarazione d'urgenza. | 
§ 4.3.33 - Legge Regionale 5 dicembre 1995, n. 45. [1]
Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".
(B.U. n. 109 dell'8 dicembre 1995).
Art. 1. Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della 
     1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della 
     2. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1 della 
Art. 2. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Abrogata dall’art. 1 della