§ 4.3.26 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 53.
Studio di fattibilità di collegamento ferroviario Chioggia-Padova.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:14/09/1994
Numero:53


Sommario
Art. 1.      1. L'amministrazione provinciale di Padova è delegata a promuovere uno studio di fattibilità di un collegamento ferroviario Chioggia-Padova entro sei mesi dall'approvazione della presente legge [...]
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.3.26 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 53. [1]

Studio di fattibilità di collegamento ferroviario Chioggia-Padova.

(B.U. 16 settembre 1994, n. 77).

 

Art. 1.

     1. L'amministrazione provinciale di Padova è delegata a promuovere uno studio di fattibilità di un collegamento ferroviario Chioggia-Padova entro sei mesi dall'approvazione della presente legge con un finanziamento di lire 250 milioni. A tal fine l'amministrazione provinciale può avvalersi di organizzazioni che abbiano già svolto studi tecnico-economici sui traffici del bacino di utenza interessati.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri di lire 250 milioni per l'anno 1994 derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento di cui al cap. 7012 «Spese per progettazione di nuove opere in materia di trasporti e di lavori pubblici (legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 e legge regionale 16 agosto 1984, n. 42)» iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1994.

     2. Nel medesimo stato di previsione è istituito il cap. 7026 denominato «Spese per lo studio di fattibilità di un collegamento ferroviario Chioggia-Padova», con lo stanziamento di lire 250 milioni per competenza e per cassa.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.