§ 4.3.23 - Legge Regionale 2 agosto 1994, n. 36.
Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54«Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale» come da ultimo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:02/08/1994
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 30.
Art. 2.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.3.23 - Legge Regionale 2 agosto 1994, n. 36.

Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54«Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale» come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 30.

(B.U. 5 agosto 1994, n. 64).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 30.

     1. L'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 30, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.