§ 4.2.29 - Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 22.
Contributo a favore del Consorzio acquedotto di Rovigo ad integrazione tariffaria sul costo presunto di concessione dell'acqua.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:14/04/1995
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di superare le problematiche gestionali, relative alla condotta di collegamento della rete del consorzio acquedotto di Rovigo con la centrale di Vescovana del consorzio acquedotto [...]
Art. 2.      1. Il contributo di cui all'articolo 1, che riveste carattere di eccezionalità, integra l'importo tariffario eccedente le 300 L/mc limitatamente al periodo di fornitura dal 1° settembre 1992 al [...]
Art. 3.      1. Al Dipartimento per i lavori pubblici sono demandate le procedure per la liquidazione del contributo al consorzio acquedotto di Rovigo, sulla base della documentazione amministrativa [...]
Art. 4.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 1995 in un massimo di lire 300 milioni, si fa fronte mediante utilizzo per pari importo, dei fondi [...]


§ 4.2.29 - Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 22. [1]

Contributo a favore del Consorzio acquedotto di Rovigo ad integrazione tariffaria sul costo presunto di concessione dell'acqua.

(B.U. 18 aprile 1995, n. 37).

 

Art. 1.

     1. Al fine di superare le problematiche gestionali, relative alla condotta di collegamento della rete del consorzio acquedotto di Rovigo con la centrale di Vescovana del consorzio acquedotto dell'Adige, sorte tra le amministrazioni dei consorzi stessi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, ad integrazione tariffaria sul costo presunto di concessione dell'acqua, un contributo in conto capitale in favore del consorzio acquedotto di Rovigo pari ad un massimo di lire 300.000.000 per l'anno 1995.

 

     Art. 2.

     1. Il contributo di cui all'articolo 1, che riveste carattere di eccezionalità, integra l'importo tariffario eccedente le 300 L/mc limitatamente al periodo di fornitura dal 1° settembre 1992 al 31 luglio 1993.

 

     Art. 3.

     1. Al Dipartimento per i lavori pubblici sono demandate le procedure per la liquidazione del contributo al consorzio acquedotto di Rovigo, sulla base della documentazione amministrativa presentata dal consorzio stesso.

 

     Art. 4.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 1995 in un massimo di lire 300 milioni, si fa fronte mediante utilizzo per pari importo, dei fondi iscritti al capitolo n. 50036 «Interventi regionali per la sistemazione e l'adeguamento di impianti di potabilizzazione e per l'approvvigionamento idropotabile (legge regionale 16 agosto 1984 n. 42)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo n. 50040 denominato «Contributo a favore del consorzio acquedotto di Rovigo ad integrazione tariffaria sul costo presunto di concessione dell'acqua» con lo stanziamento di lire 300 milioni per competenza e per cassa.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.