§ 4.2.28 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 48.
Disciplina delle procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati, in applicazione di leggi statali o regionali, per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:14/09/1994
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Procedure.
Art. 3.  Pareri.
Art. 4.  Erogazione del finanziamento.
Art. 5.  Disposizioni transitorie.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 4.2.28 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 48.

Disciplina delle procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati, in applicazione di leggi statali o regionali, per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

(B.U. 16 settembre 1994, n. 77).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina le procedure per il finanziamento di maggiori oneri maturati nell'esecuzione di opere di competenza regionale, anche in regime di concessione, in quanto compatibili con i relativi disciplinari, per adempimenti obbligatori a prescrizioni di organi od enti esterni alla Regione, per interessi legali e/o moratori dovuti a ritardati pagamenti, per spese generali riconoscibili ai sensi delle vigenti leggi, ma non sufficientemente preventivate, per riserve d'impresa riconosciute dalla Commissione tecnica regionale e per altri oneri riconoscibili a seguito di atti ablativi.

     1 bis. Le procedure di cui alla presente legge si applicano altresì per le opere date in concessione ai Consorzi di bonifica della Regione, in deroga a eventuali clausole ostative contenute nei relativi disciplinari concessori [1].

 

     Art. 2. Procedure.

     1. Il dirigente generale della struttura dipartimentale competente per materia individua gli oneri di cui al precedente articolo e dispone il relativo impegno di spesa con proprio decreto, sentito l'ufficio del Genio civile regionale competente per territorio, nel caso questo sia titolare dell'alta sorveglianza dell'opera stessa.

 

     Art. 3. Pareri.

     1. Restano salve, ove applicabili, le competenze degli organi consultivi di cui agli articoli 25 e 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

 

     Art. 4. Erogazione del finanziamento.

     1. L'erogazione del finanziamento avviene ai sensi degli articoli 58 e 59 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì per finanziare maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, in quanto compatibile con le leggi statali e regionali.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. All'onere di lire 7 miliardi derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1994, si provvede mediante prelievo di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 3 del fondo globale - spese correnti iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio, del capitolo 80400 denominato «Spese per maggiori oneri maturati per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale» con lo stanziamento di lire 7 miliardi per competenza e per cassa.

     2. Per gli esercizi successivi al 1994 lo stanziamento del capitolo 80400 verrà determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e sue successive modifiche ed integrazioni.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 60 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.