§ 4.2.19 - Legge regionale 28 marzo 1989, n. 8.
Norme di organizzazione e attuazione della delega in materia di programmazione acquedottistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:28/03/1989
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Procedure di piano.
Art. 2.  Unità di servizio e distretti acquedottistici.
Art. 3.  Vigilanza e sanzioni.
Art. 4.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.2.19 - Legge regionale 28 marzo 1989, n. 8. [1]

Norme di organizzazione e attuazione della delega in materia di programmazione acquedottistica.

(B.U. n. 16 del 31-3-1989)

 

Art. 1. Procedure di piano.

     1. In armonia con quanto stabilito dal punto 2) dell'articolo 24 e dal quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, secondo cui il servizio di acquedotto costituisce una componente del piano regionale di risanamento delle acque, i contenuti delle varianti di aggiornamento e modifica al P.R.G.A. (piano regolatore generale degli acquedotti), relativamente alla Regione del Veneto, sono stabiliti in coerenza col piano regionale di risanamento delle acque, con particolare riferimento alla determinazione dei perimetri e delle forme ottimali di gestione.

     2. Il procedimento di adozione e di approvazione delle varianti del P.R.G.A., nonché i relativi elaborati, sono quelli stabiliti per il piano regionale di risanamento delle acque ai sensi degli articoli 25 e 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, tenendo fermo che, in relazione alla natura delegata delle funzioni, sono vincolanti per la Regione, in sede di approvazione, le direttive, i vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, comportanti una diversa distribuzione delle riserve idriche fra le regioni, e indicati dallo Stato, in sede di osservazioni sul piano adottato, a norma del punto 4) dell'articolo 91 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 2. Unità di servizio e distretti acquedottistici.

     1. In combinazione col disposto citato del punto 2) dell'articolo 24 e del quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, per la realizzazione e gestione di una rete ottimale di captazione, adduzione e distribuzione delle acque, il P.R.G.A. suddividerà il territorio della Regione Veneto in circoscrizioni elementari, denominate «unità di servizio»; per la realizzazione e gestione delle opere di captazione, adduzione e distribuzione a servizio di più unità di servizio, le stesse sono raggruppate in circoscrizioni più vaste, denominate «Distretti acquedottistici».

     2. In caso di mancato rispetto dei termini per la costituzione delle relative autorità, la Giunta regionale può nominare un commissario, o sostituirsi direttamente, anche mediante la concessione delle opere e della relativa gestione a una o più unità di servizio.

     3. Gli enti esistenti continuano a svolgere la propria attività fino all'entrata in funzione delle unità di servizio e dei distretti acquedottistici, che vi succederanno secondo l'ambito delle rispettive competenze.

 

     Art. 3. Vigilanza e sanzioni.

     1. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza i Geni civili possono avvalersi dei Corpi di polizia locale urbana e rurale.

     2. La violazione delle norme di piano comporta, quando non sia diversamente stabilito, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 5.000.000.

 

     Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.