Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 28/03/1989 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Procedure di piano. |
Art. 2. Unità di servizio e distretti acquedottistici. |
Art. 3. Vigilanza e sanzioni. |
Art. 4. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.2.19 - Legge regionale 28 marzo 1989, n. 8. [1]
Norme di organizzazione e attuazione della delega in materia di programmazione acquedottistica.
(B.U. n. 16 del 31-3-1989)
Art. 1. Procedure di piano.
1. In armonia con quanto stabilito dal punto 2) dell'articolo 24 e dal quarto comma dell'articolo 7 della
2. Il procedimento di adozione e di approvazione delle varianti del P.R.G.A., nonché i relativi elaborati, sono quelli stabiliti per il piano regionale di risanamento delle acque ai sensi degli articoli 25 e 28 della
Art. 2. Unità di servizio e distretti acquedottistici.
1. In combinazione col disposto citato del punto 2) dell'articolo 24 e del quarto comma dell'articolo 7 della
2. In caso di mancato rispetto dei termini per la costituzione delle relative autorità, la Giunta regionale può nominare un commissario, o sostituirsi direttamente, anche mediante la concessione delle opere e della relativa gestione a una o più unità di servizio.
3. Gli enti esistenti continuano a svolgere la propria attività fino all'entrata in funzione delle unità di servizio e dei distretti acquedottistici, che vi succederanno secondo l'ambito delle rispettive competenze.
Art. 3. Vigilanza e sanzioni.
1. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza i Geni civili possono avvalersi dei Corpi di polizia locale urbana e rurale.
2. La violazione delle norme di piano comporta, quando non sia diversamente stabilito, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 5.000.000.
Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
[1] Abrogata dall’art. 1 della