§ 4.2.15 - Legge Regionale 28 agosto 1986, n. 40.
Interventi straordinari a sostegno dell'edilizia sportiva degli Enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:28/08/1986
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Oggetto.
Art. 3.  Interventi e priorità.
Art. 4.  Domande.
Art. 5.  Riparto dei fondi.
Art. 6.  Concessione ed erogazione del contributo.
Art. 7.  Autorizzazione di spesa.
Art. 8.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.2.15 - Legge Regionale 28 agosto 1986, n. 40. [1]

Interventi straordinari a sostegno dell'edilizia sportiva degli Enti locali.

(B.U. n. 42 del 29-8-1986).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Veneto, in armonia con il proprio Statuto e con la normativa statale e regionale vigente, riconosce l'importanza degli impianti sportivi di base per la diffusione dell'attività sportiva tra i cittadini, e ne sostiene la realizzazione mediante la concessione di contributi ai Comuni.

     Sono escluse dai contributi le strutture finalizzate prevalentemente allo sport-spettacolo.

 

     Art. 2. Oggetto.

     Gli impianti sportivi di base, di cui all'articolo 1, sono costituiti, principalmente, dalle seguenti tipologie:

     1) campi a manto erboso;

     2) palestre;

     3) impianti polivalenti.

     Tali impianti devono essere caratterizzati:

     1) dalle dimensioni consentite dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali interessate, per le aree di gioco, i locali e le attrezzature complementari;

     2) da un rapporto ottimale costi-benefici in relazione alla potenziale utenza.

 

     Art. 3. Interventi e priorità.

     I contributi di cui alla presente legge sono concessi «una tantum» in conto capitale per un importo fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, nella misura massima di 200 milioni, per i seguenti interventi:

     1) costruzione di nuovi impianti;

     2) completamento funzionale di impianti, o di stralci funzionali di impianti, non ancora realizzati in conformità al progetto approvato.

     La concessione dei contributi deve privilegiare i Comuni fino a 10.000 abitanti, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità in ordine decrescente:

     1) relativamente alle tipologie indicate al precedente articolo 2:

     a) mancanza di qualsiasi impianto di base;

     b) mancanza di due delle predette tipologie;

     c) mancanza di una delle predette tipologie;

     2) relativamente alla progettazione:

     a) campi a manto erboso aventi capienza non superiore a 500 spettatori;

     b) palestre aventi capienza non superiore a 400 spettatori;

     c) impianti polivalenti.

     A parità di graduatoria sono privilegiati i Comuni compresi nel territorio di una Comunità Montana e dell'area polesana.

     Ad esaurimento della graduatoria, nel caso rimangano fondi da ripartire, possono essere ammesse con gli stessi criteri anche le domande dei Comuni fino a 20.000 abitanti.

 

     Art. 4. Domande.

     Le domande volte a ottenere la concessione dei contributi devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Son fatte salve le domande presentate dagli Enti locali ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, purché corredate della documentazione di cui ai successivi commi.

     Le domande riguardanti la costruzione di nuovi impianti devono essere corredate della seguente documentazione:

     1) copia della deliberazione dell'Ente locale che individui l'area in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti;

     2) relazione che illustri dettagliatamente:

     - le motivazioni della necessità, urgenza e priorità dell'opera con riferimento sia allo stato di fatto che ai futuri fabbisogni accertati;

     - le caratteristiche tecnico-funzionali del progetto, la previsione dei tempi e delle fasi di attuazione, nonché il preventivo del costo dell'opera evidenziando i mezzi finanziari con i quali si fa fronte per la parte non coperta dal contributo regionale che si richiede;

     - la localizzazione dell'intervento e la sua coerenza con le prescrizioni della strumentazione urbanistica in vigore, anche avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 e successive modifiche, nonché la disponibilità delle aree necessarie all'intervento;

     3) copia del progetto di massima, approvato dal Comune.

     Le domande riguardanti il completamento di impianti sportivi devono essere corredate da:

     1) copia del progetto approvato dagli organi competenti;

     2) relazione tecnico-finanziaria sullo stato di attuazione dell'opera, sui motivi del mancato completamento, evidenziando, nel caso di impianti progettati per stralci, se le nuove opere da finanziare consentono la realizzazione almeno di uno stralcio funzionale;

     3) relazione che illustri dettagliatamente le caratteristiche tecnico- funzionali dell'impianto, l'indicazione dei tempi di completamento nonché del costo dello stesso, evidenziando i mezzi finanziari con i quali si fa fronte per la parte non coperta dal contributo regionale che si richiede.

 

     Art. 5. Riparto dei fondi.

     Sulla base delle domande presentate ai sensi del precedente articolo, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede a effettuare il riparto dei fondi fra le iniziative di spesa ammesse a contributo.

 

     Art. 6. Concessione ed erogazione del contributo.

     Il provvedimento di concessione e di impegno del contributo regionale è adottato dal Coordinatore della struttura sport e tempo libero sulla base del riparto effettuato a norma dell'articolo precedente.

     Le modalità di erogazione dei contributi, nonché la riduzione o la revoca dei medesimi, sono regolate dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 7. Autorizzazione di spesa.

     All'onere di lire 4.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge - di cui lire 3.200 milioni sono riservati per gli interventi di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 3 e lire 800 milioni per gli interventi di cui al punto 2) del primo comma dell'articolo 3 - si provvede, per competenza e per cassa, mediante prelevamento della somma di lire 3.000 milioni dal fondo globale per le spese d'investimento (capitolo 80230), partita n. 3, e per la restante somma di lire 1.000 milioni mediante riduzione di pari importo dal capitolo 80210 con riferimento alla partita n. 6.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986 è istituito il capitolo 73024 (codice ISTAT 3.1.2.32.3.06.09) denominato «Interventi a sostegno dell'edilizia sportiva degli Enti locali» dotato di uno stanziamento di lire 4.000 milioni per competenza e per cassa.

 

     Art. 8. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.