§ 4.1.99 – L.R. 2 dicembre 2005, n. 22.
Ulteriori disposizioni in materia di approvazione di varianti per strutture commerciali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:02/12/2005
Numero:22

§ 4.1.99 – L.R. 2 dicembre 2005, n. 22. [1]

Ulteriori disposizioni in materia di approvazione di varianti per strutture commerciali.

(B.U. 6 dicembre 2005, n. 115).

 

     Art 1.

     1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e comunque fino all’approvazione del primo Piano di assetto territoriale (PAT), i comuni, per l’attuazione dell’articolo 10, comma 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, possono adottare entro il 30 aprile 2006 le varianti allo strumento urbanistico generale secondo le disposizioni previste dall’articolo 50, comma 6 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, approvandole ai sensi delle disposizioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 50.


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.