Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 12/04/1999 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Programmi di intervento. |
Art. 3. Esecuzione degli interventi. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
Art. 5. Abrogazioni. |
§ 4.1.54 - Legge Regionale 12 aprile 1999, n. 17.
Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati.
(B.U. n. 33 del 13 aprile 1999).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione provvede, a tutela della pubblica incolumità, al finanziamento degli interventi per il consolidamento o il trasferimento di abitati minacciati da movimenti franosi o da altri fenomeni naturali.
2. La Regione, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, determina di volta in volta quali abitati o frazioni di essi siano da classificare o da declassificare ai fini del consolidamento o del trasferimento.
3. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge approva le norme e le procedure per la classificazione degli abitati da consolidare o da trasferire, nonché individua i criteri per la definizione delle priorità, privilegiando i nuclei familiari ivi insediati in modo continuativo.
4. I piani di trasferimento o le loro modifiche predisposti con le modalità previste dalle norme della
5. Ai fini della presente legge è da intendersi per centro abitato, suscettibile di consolidamento o trasferimento, un agglomerato di edifici, delimitato ai sensi dell'articolo 18 della
Art. 2. Programmi di intervento.
1. Gli interventi per il consolidamento degli abitati e per l'attuazione dei Piani di trasferimento sono finanziati in base ad un programma approvato con deliberazione della Giunta regionale.
2. Sono ammessi interventi per la difesa e la sistemazione di frane recenti, frane di crollo, colate di fango recente e, in generale, processi di dissesto che minacciano abitati, ancorché questi non siano ricompresi in quelli da consolidare.
3. Gli interventi per il consolidamento degli abitati ammessi al finanziamento regionale riguardano opere necessarie alla difesa dai movimenti franosi, o da altri fenomeni geologici e idrogeologici, nonché studi ed indagini atti a determinare le cause del fenomeno e le modalità di intervento.
4. Sono altresì ammesse a finanziamento le opere per il consolidamento delle strutture di fabbricati privati ed il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture, reti tecnologiche ed edifici pubblici danneggiati in conseguenza dei fenomeni sopraindicati.
5. Nelle zone soggette a consolidamento, ai sensi della presente legge si applicano le norme di cui all'articolo 2 della
Art. 3. Esecuzione degli interventi.
1. Salvo diversa espressa previsione stabilita dall'accordo in programma di cui al comma 4 dell'articolo 1, gli interventi previsti nei programmi sono eseguiti a cura degli Uffici del Genio Civile regionale competente o possono essere affidati in concessione ai Comuni che ne facciano richiesta e siano dotati di ufficio tecnico comunale.
2. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui alla
Art. 4. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si fa fronte, a partire dall'esercizio 1999, con le somme annualmente autorizzate ai sensi dell'articolo 32 bis della
Art. 5. Abrogazioni.
1. E' abrogata la