§ 4.1.41 - Legge Regionale 12 novembre 1996, n. 34.
Modifica della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:12/11/1996
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10.
Art. 2.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.1.41 - Legge Regionale 12 novembre 1996, n. 34. [1]

Modifica della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".

(B.U. 15 novembre 1996, n. 101).

 

     Art. 1. Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10.

     (Omissis).

 

     Art. 2. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.