§ 4.1.16 - Legge Regionale 3 aprile 1980, n. 21.
Formazione dell'anagrafe dell'utenza degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo statale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:03/04/1980
Numero:21


Sommario
Art. 1.      In attuazione dell'art. 14 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e di quanto disposto dal Programma regionale di Sviluppo approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11, la Giunta regionale [...]
Art. 2.      Per l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente articolo la Giunta regionale si avvale del Consorzio regionale fra gli I.A.C.P., con il quale è autorizzata a stipulare apposita [...]
Art. 3.      Al fine di acquisire più ampi elementi di giudizio in base ai quali la Regione possa programmare gli interventi nel settore dell'edilizia pubblica residenziale, l'indagine conoscitiva di cui al [...]
Art. 4.      La pubblicazione e la diffusione dei dati riassuntivi o generali dell'anagrafe è soggetta al preventivo parere della Giunta regionale.
Art. 5.      Gli Istituti Autonomi Case Popolari territorialmente competenti procederanno alla rilevazione dei dati sulla base di appositi questionari la cui formulazione sarà approvata dalla Giunta [...]
Art. 6.      Ciascun I.A.C.P. è tenuto a formare ed a conservare uno schedario dei concorrenti ai bandi generali e speciali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata.
Art. 7.      Gli I.A.C.P. provvederanno a trasmettere al Consorzio regionale degli I.A.C.P., per l'unificazione a livello regionale degli schedari previsti dall'art. 14, terzo comma, del D.P.R. 30 dicembre [...]
Art. 8.      I soggetti interessati all'indagine di cui alla presente legge sono tenuti a prestare la loro collaborazione per la rilevazione dei dati.


§ 4.1.16 - Legge Regionale 3 aprile 1980, n. 21. [1]

Formazione dell'anagrafe dell'utenza degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo statale.

(B.U. n. 21 dell'8-4-1980).

 

Art. 1.

     In attuazione dell'art. 14 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e di quanto disposto dal Programma regionale di Sviluppo approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11, la Giunta regionale promuove l'istituzione di una anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica comunque fruenti di contributo statale.

     Sulla base dei criteri definiti dal Comitato di edilizia residenziale, la Giunta regionale è autorizzata a formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo statale.

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente articolo la Giunta regionale si avvale del Consorzio regionale fra gli I.A.C.P., con il quale è autorizzata a stipulare apposita convenzione per disciplinare le modalità di affidamento dell'indagine.

     Il Consorzio regionale fra gli I.A.C.P., oltre alla predisposizione dell'anagrafe, provvederà all'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:

     a) individuare la consistenza e lo stato del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035;

     b) il calcolo del «canone sociale» di locazione ai sensi dell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513 ovvero dell'art. 19 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035;

     c) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

     d) la verifica dello stato d'uso degli alloggi, con particolare riferimento alla non sussistenza, per l'assegnatario e per ciascun componente il nucleo familiare, delle condizioni di revoca di cui all'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035;

     e) la promozione di interventi atti a favorire la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia pubblica, al fine del pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi;

     f) l'individuazione di caratteristiche costruttive e tipologiche delle abitazioni ai fini della predisposizione di nuovi programmi di intervento.

 

     Art. 3.

     Al fine di acquisire più ampi elementi di giudizio in base ai quali la Regione possa programmare gli interventi nel settore dell'edilizia pubblica residenziale, l'indagine conoscitiva di cui al precedente articolo è estesa agli immobili ad uso abitazione di proprietà dei Comuni, Province, I.P.A.B., Enti ospedalieri, amministrazioni statali, ancorché non compresi nell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

 

     Art. 4.

     La pubblicazione e la diffusione dei dati riassuntivi o generali dell'anagrafe è soggetta al preventivo parere della Giunta regionale.

 

     Art. 5.

     Gli Istituti Autonomi Case Popolari territorialmente competenti procederanno alla rilevazione dei dati sulla base di appositi questionari la cui formulazione sarà approvata dalla Giunta regionale.

     I dati acquisiti devono essere fatti pervenire al Consorzio regionale tra gli I.A.C.P. il quale li elaborerà secondo le modalità e i criteri che saranno indicati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 6.

     Ciascun I.A.C.P. è tenuto a formare ed a conservare uno schedario dei concorrenti ai bandi generali e speciali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata.

     Lo schedario deve contenere, per ciascun concorrente, le seguenti notizie:

     a) il numero progressivo di collocazione nella graduatoria;

     b) il cognome, il nome, luogo e data di nascita del concorrente;

     c) il Comune di residenza e il Comune sede di lavoro;

     d) i punteggi attribuiti e le relative motivazioni;

     e) ogni altro elemento utile emerso in sede di assegnazione dei punteggi;

     f) l'esistenza dei requisiti di carattere particolare, nel caso di bandi per categorie speciali.

     Gli schedari vengono formati dagli I.A.C.P. entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e vengono aggiornati entro 90 giorni dall'aggiornamento delle singole graduatorie da effettuarsi ai sensi dell'art. 9 del 30 dicembre 1972, n. 1035.

     Gli schedari provinciali sono unificati a livello regionale a cura della Regione, la quale si avvale del Consorzio regionale fra gli I.A.C.P.

 

     Art. 7.

     Gli I.A.C.P. provvederanno a trasmettere al Consorzio regionale degli I.A.C.P., per l'unificazione a livello regionale degli schedari previsti dall'art. 14, terzo comma, del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, i dati in loro possesso relativamente ai soci fruenti, di contributo dello Stato o di Enti pubblici.

 

     Art. 8.

     I soggetti interessati all'indagine di cui alla presente legge sono tenuti a prestare la loro collaborazione per la rilevazione dei dati.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.