Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 02/05/1980 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Per la formazione dell'anagrafe dell'utenza degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo statale è autorizzata per il 1980 una spesa di L. 100 milioni [...] |
Art. 2. La pubblicazione e la diffusione dei dati riassuntivi o generali dell'anagrafe non è soggetta al preventivo parere della Giunta regionale. |
Art. 3. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni: |
§ 4.1.10 - Legge Regionale 2 maggio 1980, n. 34. [1]
Finanziamento e integrazione della legge regionale 3 aprile 1980, n. 21, relativa a «Formazione dell'anagrafe dell'utenza degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo statale».
(B.U. n. 28 del 7-5-1980).
Per la formazione dell'anagrafe dell'utenza degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo statale è autorizzata per il 1980 una spesa di L. 100 milioni da erogare al Consorzio regionale fra gli I.A.C.P. del Veneto.
Alla copertura della spesa di cui al precedente comma, si provvede a carico dei fondi di cui all'art. 2, lett. f), della
La pubblicazione e la diffusione dei dati riassuntivi o generali dell'anagrafe non è soggetta al preventivo parere della Giunta regionale.
La pubblicazione e la diffusione dei dati dell'anagrafe non è consentita se non in forma collettiva in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 1 della