Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 28/12/1993 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 5. Modifica all'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12. |
Art. 6. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 così come modificato dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 7. |
Art. 7. Modifica all'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6. |
Art. 8. Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6. |
Art. 9. Modifica all'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17. |
Art. 10. Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17. |
Art. 11. Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 così come modificato dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1987, n. 60. |
Art. 12. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7. |
Art. 13. Modifica all'articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46. |
Art. 14. Collaudi. |
Art. 15. Norma transitoria. |
§ 3.10.19 – L.R. 28 dicembre 1993, n. 61.
Modifiche ed integrazioni di leggi regionali in tema di «Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico, di agenzie di viaggio e turismo, di turismo d'alta montagna, di interventi di interesse turistico, di interventi regionali per la sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali, di incentivazione di strutture ricettive per il turismo giovanile».
(B.U. 31 dicembre 1993, n. 111).
Titolo I [1]
Artt. 1. – 4. [2]
Titolo II
Modifica della
«Normativa regionale per l'incentivazione
d'interesse turistico»
Art. 5. Modifica all'articolo 2 della
(Omissis).
Titolo III
Modifiche della
«Interventi regionali per l'adeguamento strutturale e
funzionale delle norme di sicurezza delle sale
cinematografiche e teatrali così come modificata
dalla
Art. 6. Modifica all'articolo 1 della
(Omissis).
Art. 7. Modifica all'articolo 4 della
(Omissis).
Art. 8. Modifica all'articolo 5 della
(Omissis).
Titolo IV
Modifiche della legge regionale 26 luglio 1991,
n. 17 «Incentivazione di strutture ricettive
per il turismo giovanile»
Art. 9. Modifica all'articolo 4 della
(Omissis).
Art. 10. Modifica all'articolo 5 della
(Omissis).
Titolo V
Modifiche alla
«Disciplina della professione di guida turistica,
interprete turistico e accompagnatore turistico»
così come modificata dalla legge regionale
16 dicembre 1987, n. 60
Art. 11. Modifica all'articolo 8 della
Art. 12. Modifica all'articolo 9 della
Titolo VI
«Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e degli
altri organismi operanti nella materia mediante
delega alle Province», così come modificata dalla
Art. 13. Modifica all'articolo 16 della
Titolo VII
Norme generali
Art. 15. Norma transitoria.
1. I termini previsti dalla presente legge trovano applicazione a partire dall'esercizio 1995.
2. Per l'esercizio 1994 continuano ad applicarsi i termini previsti dagli articoli 6, 14, 16, 17 della
3. Le Commissioni per gli esami abilitativi di cui all'articolo 8 della
[1] Titolo I e articoli da 1 a 4 abrogati dall’art. 130 della
[2] Titolo I e articoli da 1 a 4 abrogati dall’art. 130 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 18 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 18 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 20 della