Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 29/12/1988 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. Finalità della legge. |
Art. 2. Entità del contributo. |
Art. 3. Modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi. |
Art. 4. Riduzione e revoca del contributo. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
Art. 6. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.10.16 - Legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62.
Interventi in favore della aeroportualità turistica nel Veneto.
(B.U. n. 74 del 30-12-1988).
Art. 1. Finalità della legge.
1. La presente legge definisce l'intervento della Regione al fine di incentivare nel Veneto l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature aeroportuali per scopi turistici.
Art. 2. Entità del contributo.
1. Per agevolare l'adeguamento e il potenziamento delle strutture e delle attrezzature degli aeroporti turistici, e istituito il «Fondo regionale per interventi nel settore dell'aeroportualità turistica», con la dotazione per il 1989 di lire 1.500.000.000, per la concessione di contributi in conto capitale da assegnare ai soggetti titolari delle aree aeroportuali e/o dei soggetti esercenti i servizi di assistenza dei seguenti aeroporti turistici nel Veneto:
- Asiago;
- Belluno;
- Venezia-Lido;
- Verona Boscomantico;
- Vicenza;
- Thiene;
- Legnago;
- Cortina;
- Padova;
- Montagnana;
- Rovigo [1].
2. In sede di assegnazione dei contributi in conto capitale, la Giunta regionale privilegierà gli interventi volti a migliorare la sicurezza degli aeroporti.
Art. 3. Modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.
1. L'assegnazione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo precedente, entro il limite massimo del 50% della spesa ammissibile per ciascun intervento, è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, su domanda dei soggetti titolari delle aree aeroportuali e/o ai soggetti esercenti i servizi di assistenza degli aeroporti turistici del Veneto, da presentarsi nel 1989 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nonché per gli esercizi successivi entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
2. Le domande devono indicare il programma delle opere da eseguire, ed essere corredate dai progetti delle opere medesime.
3. La erogazione dei contributi è disposta con atti del dirigente responsabile del Dipartimento per la viabilità e i trasporti, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma, con le seguenti modalità;
a) per le opere di adeguamento e potenziamento degli aeroporti:
- un primo acconto, pari al 50% del contributo, sulla base della richiesta del singolo soggetto beneficiario comprovante l'avvenuta consegna dei lavori;
- un secondo acconto, pari al 40% del contributo, sulla base della richiesta del singolo soggetto beneficiario attestante l'avvenuta utilizzazione di almeno due terzi del primo acconto;
- il restante 10%, a saldo, sulla base della prescritta certificazione di regolare esecuzione o di collaudo delle opere, a norma di legge;
b) per la installazione di nuove attrezzature aeroportuali:
- un acconto pari al 75% del contributo, sulla base della richiesta del singolo soggetto beneficiario, con allegata la documentazione comprovante la avvenuta fornitura;
- il restante 25%, a saldo, sulla base del collaudo.
Art. 4. Riduzione e revoca del contributo.
1. il contributo assegnato ai singoli soggetti titolari delle aree aeroportuali e/o ai soggetti esercenti i servizi di assistenza degli aeroporti turistici è proporzionalmente ridotto qualora venga accertata una diminuzione della spesa ammessa a contributo.
2. Il contributo può altresì essere revocato se:
a) le opere non siano realizzate in maniera conforme al progetto inziale, ovvero alle stesse vengano apportate modifiche non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale;
b) siano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.
Art. 5. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a lire 1.500 milioni si provvede ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della vigente legge di contabilità regionale, mediante prelevamento di pari importo dalla partita 11 del fondo globale per le spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 è iscritto il capitolo 45330 denominato «Interventi regionali nel settore dell'eroportualità turistica», con uno stanziamento di lire 1.500 milioni.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi successivi, si provvederà con la legge finanziaria di cui all'articolo 32/Bis della
Art. 6. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Elenco già modificato dall'art. 64 della