§ 3.9.80 - L.R. 22 gennaio 2010, n. 1.
Modifiche della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:22/01/2010
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2.  Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 3.9.80 - L.R. 22 gennaio 2010, n. 1.

Modifiche della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni

(B.U. 26 gennaio 2010, n. 8)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni.

     1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, le parole: “il cui presidente sia nominato dalla Giunta regionale” sono soppresse.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni.

     1. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio”, è sostituito dal seguente:

     “1. Il collegio sindacale degli organismi di garanzia è composto secondo le norme del codice civile.”.

 

     Art. 3. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.