Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 artigianato e industria |
Data: | 22/01/2010 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 2. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 3. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 3.9.80 - L.R. 22 gennaio 2010, n. 1.
Modifiche della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni
(B.U. 26 gennaio 2010, n. 8)
Art. 1. Modifica dell’articolo 5 della
1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 della
Art. 2. Modifica dell’articolo 14 della
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della
“1. Il collegio sindacale degli organismi di garanzia è composto secondo le norme del codice civile.”.
Art. 3. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.