§ 3.9.52 - L.R. 4 aprile 2003, n. 8.
Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:04/04/2003
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2 . Definizioni.
Art. 3.  Indicatori di rilevanza dei sistemi produttivi locali.
Art. 4.  Soggetti.
Art. 5.  Criteri per la redazione dei patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale.
Art. 6.  Rappresentante del patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale.
Art. 7.  Ammissibilità del patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale.
Art. 8.  Procedure di ammissibilità.
Art. 9.  Consulta dei distretti e metadistretti.
Art. 10.  Bandi di assegnazione.
Art. 10 bis.  Azioni a sostegno delle aggregazioni d’imprese.
Art. 10 ter.  Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per i progetti presentati all’interno dei Patti di sviluppo distrettuale.
Art. 11.  Criteri di valutazione.
Art. 11 bis.  Criteri di valutazione dei progetti per le aggregazioni d’impresa.
Art. 11 ter.  Criterio di premialità.
Art. 12.  Interventi.
Art. 12 bis.  Disposizioni in materia di acquisizione di beni materiali ed immateriali.
Art. 13.  Destinatari.
Art. 14.  Attività di promozione e verifica.
Art. 14 bis.  Promozione economica distrettuale e metadistrettuale.
Art. 15.  Norma finanziaria.
Art. 16.  Norma di prima applicazione.
Art. 17.  Disposizioni finali.


§ 3.9.52 - L.R. 4 aprile 2003, n. 8. [1]

Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale. [2]

(B.U. 8 aprile 2003, n. 36).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle competenze regionali di cui all’articolo 117 della Costituzione e in conformità ai principi fondamentali statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell’innovazione per i settori produttivi e della disciplina dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di stato alle imprese, promuove tenendo conto del principio di concertazione azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale [3].

     2. La presente legge disciplina, nell’ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo, i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi e delle altre forme di aggregazione produttiva nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo locale [4].

 

     Art. 2. Definizioni. [5]

     1. Il distretto produttivo è espressione della capacità di imprese tra loro integrate in un sistema produttivo rilevante e degli altri soggetti di cui all’articolo 4 di sviluppare una progettualità strategica che si esprime in un patto per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.

     2. Il metadistretto è un distretto produttivo che presenta, oltre alle caratteristiche di cui al comma 1, una estesa diffusione della filiera sul territorio regionale, risultando strumento strategico per l’economia della regione.

     3. L’aggregazione di filiera o di settore è espressione della capacità di un insieme di imprese di sviluppare una progettualità strategica comune. L’aggregazione richiede una intesa, tra imprese, in numero non inferiore a 10, riferibili ad una medesima filiera o settore produttivi.

     4. Il numero delle imprese che aderiscono ad un patto distrettuale o metadistrettuale, non può essere superiore al trenta per cento del numero complessivo delle imprese di cui al comma 3, se aderenti ad un solo patto di sviluppo distrettuale o metadistrettuale, al cinquanta per cento se a due o più patti.

 

     Art. 3. Indicatori di rilevanza dei sistemi produttivi locali. [6]

     1. Ai fini della eligibilità a distretto un sistema produttivo locale è rilevante quando:

     a) comprende un numero di imprese locali produttive operanti, anche in sistemi di specializzazione integrata, su una specifica filiera, non inferiore a cento e un numero di addetti non inferiore a mille. Per entrambi gli indicatori fa fede il dato reso disponibile dal più recente censimento dell’istituto nazionale di statistica (ISTAT) per la codificazione delle attività economiche, o da altre fonti informative riconosciute dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     b) presenta al suo interno un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio, documentabile dall’analisi organizzativa delle catene di fornitura;

     c) è in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata da una descrizione dell’originalità dei prodotti e dei processi, dalla presenza di imprese leader nei singoli settori, dal numero di brevetti registrati dalle imprese, nonché dalla presenza di istituzioni formative specifiche o centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro;

     d) comprende un insieme di soggetti istituzionali aventi competenze ed operanti nell’attività di sostegno all’economia locale.

     2. Ai fini della eligibilità a metadistretto, un sistema produttivo è rilevante quando comprende un numero di imprese locali produttive non inferiore a duecentocinquanta e un numero di addetti non inferiore a cinquemila operanti, anche in sistemi di specializzazione integrata, su una specifica filiera e presenta gli indicatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1.

     3. La Giunta regionale, in deroga ai requisiti quantitativi di cui ai commi 1 e 2, sentite le associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative su base regionale, può riconoscere, quale distretto produttivo o metadistretto, sistemi di imprese e altri soggetti di cui all’articolo 4 per la tutela dell’eccellenza di specifici settori produttivi o per l’avvio a soluzione di crisi produttive di settori strategici per l’economia regionale, cui possono aderire anche aziende che hanno sottoscritto patti per lo sviluppo di altri distretti produttivi.

     4. Ai distretti ed ai metadistretti di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all’articolo 7, comma 3.

 

          Art. 4. Soggetti.

     1. I soggetti di cui all’articolo 2 comma 1 sono:

     a) imprese operanti nel territorio regionale;

     b) enti locali;

     c) autonomie funzionali;

     d) associazioni di categoria previste dal tavolo di concertazione regionale;

     e) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, cooperative, attivi nell’ambito della promozione, dell’innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo;

     f) istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo dell’istruzione e della formazione professionale.

 

     Art. 5. Criteri per la redazione dei patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale. [7]

     1. La Giunta regionale sentite le associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative su base regionale adotta i criteri per la redazione dei patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale e li approva, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

 

     Art. 6. Rappresentante del patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale. [8]

     1. I soggetti partecipanti al patto individuano nel proprio ambito e contestualmente alla sua sottoscrizione tramite specifico mandato contenuto nel medesimo, la persona titolata a rappresentare il patto stesso nella consulta di cui all’articolo 9, ad assicurarne la coerenza strategica, nonché a monitorare la fase di realizzazione del patto di sviluppo industriale e dei progetti su di esso realizzati.

     2. La persona di cui al comma 1 è individuata all’interno dei soggetti di cui all’articolo 4.

     3. La sostituzione avviene in seguito a comunicazione delle proprie dimissioni a tutti i sottoscrittori il patto, da parte del rappresentante uscente, e con l’accettazione da parte della nuova persona individuata con le modalità di cui al comma 1. La variazione è comunicata tempestivamente alla competente struttura regionale.

 

     Art. 7. Ammissibilità del patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale. [9]

     1. La camera di commercio, nel cui ambito territoriale opera il maggior numero di imprese del distretto o del metadistretto come individuati dall’articolo 3, iscritte al registro delle imprese, verifica la compatibilità economica e di fattibilità complessiva del patto, anche in relazione all’adeguatezza dei soggetti componenti la coalizione che esprime il patto medesimo e rende un parere motivato sulla rispondenza degli obiettivi del patto alle finalità della presente legge.

     2. Le province nel cui ambito territoriale operano le imprese del distretto o del metadistretto esprimono parere in ordine alla compatibilità dei patti di sviluppo con riferimento agli strumenti della programmazione provinciale.

     3. Ciascun patto è destinato a valere per il triennio successivo decorrente dalla data della sua approvazione da parte della Giunta regionale, sino al 31 dicembre del terzo anno di vigenza del patto stesso.

     4. Alla scadenza del triennio la Giunta regionale, verificata la permanenza degli indicatori di cui all’articolo 3 e dell’attività effettivamente svolta nel triennio sulla base del patto di sviluppo in scadenza, su richiesta del rappresentante di cui all’articolo 6 può riconoscere il patto e il relativo distretto o metadistretto per il triennio successivo, tramite la presentazione di un nuovo patto di sviluppo secondo le procedure di cui all’articolo 8, anche nel corso del terzo anno di vigenza del patto. Il nuovo patto diviene efficace dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) dell’atto di riconoscimento.

 

     Art. 8. Procedure di ammissibilità. [10]

     1. Il patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale deve essere depositato dal rappresentante di cui all’articolo 6, entro il 31 gennaio di ogni anno, presso la sede della camera di commercio individuata ai sensi dell’articolo 7, comma 1 e presso la sede delle province interessate di cui all’articolo 7, comma 2.

     2. Le camere di commercio entro il 10 marzo provvedono alle verifiche e trasmettono il patto, corredato del parere di cui di cui all’articolo 7, comma 1 alla struttura regionale competente ai fini delle conseguenti determinazioni in ordine alla compatibilità del patto con la programmazione regionale generale e settoriale.

     3. Le province, entro il 10 marzo provvedono alle verifiche di cui all’articolo 7, comma 2 e trasmettono il loro parere sui patti di loro competenza. Trascorso tale termine la struttura regionale procede alle determinazioni di competenza. Nel caso di pareri contrastanti prevale quello della provincia sul cui territorio opera il maggior numero di imprese.

     4. Entro il 15 maggio la struttura regionale competente, acquisito il parere della consulta dei distretti e metadistretti di cui all’articolo 9, invia i patti pervenuti, corredati dalla documentazione e da una relazione conclusiva afferente le valutazioni di cui al comma 2, alla Giunta regionale affinché provveda all’approvazione dei nuovi patti di sviluppo e all’emanazione dei bandi di cui al comma 5.

     5. La Giunta regionale, entro il 30 giugno approva i bandi per l’assegnazione delle risorse ai progetti di attuazione dei patti di sviluppo distrettuali e metadistrettuali e ne determina le modalità di gestione.

 

          Art. 9. Consulta dei distretti e metadistretti. [11]

     1. Presso la Giunta regionale è istituita la consulta dei distretti e metadistretti [12].

     2. La consulta è l’organismo di partecipazione dei distretti alla fase di realizzazione e monitoraggio dei patti di sviluppo distrettuale.

     3. La consulta di cui al comma 1 è composta dai rappresentanti individuati da ciascun patto ai sensi dell’articolo 6, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni previste dal tavolo di concertazione regionale ed è presieduta dall’Assessore competente in materia di politiche per l’impresa, che la convoca.

     4. Ciascun componente della consulta decade di diritto allo scadere del triennio indicato all’articolo 7 comma 3 [13].

     5. La consulta esprime parere sui patti di sviluppo distrettuale presentati ai sensi dell’articolo 8 [14].

 

          Art. 10. Bandi di assegnazione.

     1. L’assegnazione delle risorse, destinate alla realizzazione dei progetti che danno concreta attuazione al patto di sviluppo distrettuale, è regolata da specifici bandi.

     2. Ciascun bando individua i soggetti pubblici e privati ammessi a partecipare ed indica:

     a) gli ambiti territoriali e settoriali nonché le materie prioritarie sulla base di quanto contenuto nel patto di sviluppo distrettuale;

     b) le iniziative agevolabili, la procedura di attuazione e la ripartizione percentuale degli stanziamenti disponibili per ciascuna categoria di iniziativa;

     c) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile in relazione a ciascun tipo d'iniziativa;

     d) la quota massima di cofinanziamento regionale, non può essere maggiore del quaranta per cento dei costi dichiarati. Per gli interventi di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell’articolo 12, la quota di cofinanziamento regionale, che comunque non deve essere superiore alla percentuale sopraindicata, non può eccedere quella di partecipazione delle imprese di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 [15];

     e) le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, ivi comprese eventuali anticipazioni non superiori al quaranta per cento della quota regionale;

     f) i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione richiesta a pena di decadenza, le procedure per la rendicontazione e per il controllo;

     g) i criteri di priorità e di preferenza per l'assegnazione delle agevolazioni;

     h) le intensità e le forme di aiuto, il divieto o la possibilità di cumulo con altri aiuti comunitari, nazionali, regionali e locali ed eventualmente le regole di cumulo;

     i) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti;

     3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del provvedimento della Giunta regionale che approva ciascun bando, i soggetti di cui al comma 2 devono presentare i progetti esecutivi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo [16].

     3 bis. Qualora il bando sia selettivo, per misure e progetti, la Giunta regionale acquisisce il parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si prescinde dal parere [17].

     3 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce un nucleo di valutazione per progetti ritenuti ricevibili, ammissibili e che abbiano conseguito un punteggio minimo stabilito dal bando annuale [18].

 

     Art. 10 bis. Azioni a sostegno delle aggregazioni d’imprese. [19]

     1. La Giunta regionale, allo scopo di promuovere l’integrazione tra imprese, può attivare azioni per il sostegno allo sviluppo tramite l’assegnazione di risorse per interventi destinati ad aggregazioni di filiere omogenee.

     2. La Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, approva i bandi anche selettivi per misure e progetti, per l’assegnazione delle risorse. La quota di cofinanziamento regionale non può superare la misura del cinquanta per cento delle spese ammesse e rendicontate e non può comunque eccedere la percentuale di partecipazione economica delle imprese. Anche per le risorse di cui al comma 1 valgono le prescrizioni stabilite alle lettere b), c), e), f), g), h) ed i) del comma 2 dell’articolo 10 [20].

     3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del provvedimento della Giunta regionale che approva ciascun bando, i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 2 devono presentare i progetti esecutivi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo.

     4. La Giunta regionale approva i bandi di cui al comma 2 acquisito il parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.

 

     Art. 10 ter. Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per i progetti presentati all’interno dei Patti di sviluppo distrettuale. [21]

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, presso un ente qualificato da scegliersi nel rispetto della disciplina comunitaria, un apposito fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per i progetti presentati all’interno dei Patti di sviluppo distrettuale, definendo con proprio provvedimento le modalità operative dello stesso.

     2. Nel fondo confluiscono le risorse assegnate sulla base dei riparti annuali del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, allocate all’upb U0053 “Interventi a favore delle P.M.I.” del bilancio di previsione, nonché ulteriori risorse attribuite per le medesime finalità.

     3. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dall’Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente i criteri di utilizzo del fondo medesimo.

 

          Art. 11. Criteri di valutazione.

     1. I criteri di valutazione dei progetti esecutivi privilegiano:

     a) il coinvolgimento di più province nel progetto;

     b) la coerenza rispetto alle priorità strategiche della politica economica e occupazionale regionale e del patto di sviluppo distrettuale;

     c) l’assunzione di rischio e il grado di autofinanziamento dei promotori, tramite la misurazione della dimensione complessiva delle risorse autonomamente impegnate nel progetto;

     d) la creazione di esternalità positive anche attraverso il sostegno dei livelli occupazionali e la formazione delle risorse umane, definite come beneficio sociale creato dalla realizzazione del progetto in termini di competenze, conoscenze, innovazioni diffuse nel distretto e non appropriabili o utilizzabili in via esclusiva da chi effettua l’investimento;

     e) la valorizzazione di risorse e strutture locali, tramite il numero e la rilevanza delle strutture già presenti nel distretto coinvolte dal singolo progetto;

     f) la partecipazione di più attori alla realizzazione del progetto, tramite il numero e la rilevanza dei soggetti coinvolti nel singolo progetto, con priorità accordata ai soggetti firmatari del patto di sviluppo distrettuale;

     g) le maggiori prospettive sull’occupazione delle imprese coinvolte nel progetto anche tramite impiego di personale in mobilità [22];

     g bis) le sinergie e l’integrazione con progetti avviati coinvolgenti distretti produttivi di regioni confinanti sulla base di appositi accordi [23].

 

     Art. 11 bis. Criteri di valutazione dei progetti per le aggregazioni d’impresa. [24]

     1. I criteri di valutazione dei progetti ai fini della predisposizione delle graduatorie relative agli interventi di cui al comma 1 bis dell’articolo 12 sono:

     a) il maggior numero di imprese partecipanti al progetto;

     b) la coerenza rispetto alle priorità strategiche della politica economica e occupazionale regionale;

     c) il maggior numero di università, parchi scientifici e tecnologici, enti locali e altri soggetti di diritto pubblico presenti nel territorio regionale, coinvolti nel progetto;

     d) grado di assunzione di autofinanziamento e relativa percentuale richiesta di sostegno regionale;

     e) le maggiori prospettive sull’occupazione delle imprese coinvolte nel progetto anche tramite impiego di personale in mobilità;

     f) i migliori interventi in materia di innovazione e trasferimento tecnologico secondo i parametri individuati dai bandi.

 

     Art. 11 ter. Criterio di premialità. [25]

     1. I bandi di attuazione possono prevedere, per specifiche misure, l’attribuzione di ulteriori sostegni ai progetti presentati, ritenuti meritevoli secondo criteri di premialità, con un contributo nella misura stabilita dai bandi, sino ad un massimo del dieci per cento della spesa regolarmente rendicontata a saldo.

     2. I criteri di premialità, regolati dagli specifici bandi, privilegiano i progetti che presentano:

     a) la maggiore capacità d’accesso a ulteriori contributi nazionali e comunitari;

     b) il minore scostamento della rendicontazione e la maggior coincidenza cronologica tra l’esecuzione dell’attività e il progetto preventivato in fase di domanda;

     c) la maggiore percentuale di sostegno non regionale con esclusione dei contributi di cui alla lettera a).

 

          Art. 12. Interventi.

     1. Sono oggetto d'intervento le seguenti iniziative:

     a) realizzazione di opere ed infrastrutture strettamente funzionali e connesse al potenziamento, miglioramento e risanamento ambientale del territorio e delle aree produttive incluse nel sistema produttivo locale o altre attività rivolte alla riduzione delle emissioni inquinanti [26];

     b) attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo trasferimento tecnologico, interscambio di conoscenze e tecnologie, anche al fine delle compatibilità agli standard tecnici internazionali realizzate o commissionate da una molteplicità d’imprese aggregate in una delle forme previste dall’articolo 13 [27];

     c) realizzazione, avvio o fusione per settori omogenei, di banche dati ed osservatori [28];

     d) realizzazione di servizi informatici e telematici, che attengano ai settori individuati dal patto di sviluppo distrettuale e destinati a fornire alle imprese informazioni di mercato, produttive e tecnologiche in grado di stimolare l'interazione e l’integrazione fra imprese della stessa filiera produttiva;

     e) allestimento di temporanee esposizioni dimostrative di macchine, attrezzature, prototipi e servizi, con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti la filiera produttiva di cui alla lettera d);

     f) promozione commerciale di prodotti innovativi anche mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, effettuazione di studi e ricerche di mercato;

     f bis) servizi logistici di sostegno al sistema distrettuale [29];

     f ter) riconversione del ciclo lavorativo ed interventi per il risparmio energetico e l’utilizzo di energia pulita su più siti produttivi [30].

     1 bis. Sono oggetto d’intervento per le aggregazioni di impresa ed in relazione ai bandi di cui all’articolo 10 bis le seguenti iniziative:

     a) progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico anche tramite la condivisione di conoscenze specifiche del processo produttivo, al fine di accrescere la competitività;

     b) attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, test di prototipi, test di campionari presso centri prova di distretto, laboratori universitari, parchi scientifici regionali o di imprese aderenti ad un distretto o metadistretto;

     c) riconversione del ciclo lavorativo ed interventi per il risparmio energetico nonché per l’utilizzo di energia pulita su più siti produttivi;

     d) centri di assistenza post vendita all’estero, esclusivamente presso showroom attive appartenenti alla stessa categoria di filiera, come previsto nei bandi relativi ai distretti e metadistretti produttivi;

     e) azioni logistiche aggregate tramite razionalizzazione dei trasporti, dell’immagazzinamento dei materiali, ai fini anche della riduzione dei consumi energetici;

     f) informatizzazione e introduzione delle nuove tecnologie per le comunicazioni;

     g) programmi di riconversione industriale per il sostegno all’occupazione;

     h) sostegno alla partecipazione a progetti della Unione europea. [31]

     2. Gli interventi di cui al comma 1 e al comma 1bis. sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione europea in virtù del Regolamento (CE) n. 994/1998 del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero in virtù di regimi notificati. Gli strumenti applicativi della legge precisano, di volta in volta, la tipologia di regime di esenzione applicabile ovvero l’avvenuto adempimento dell’obbligo di notifica se necessaria [32].

 

     Art. 12 bis. Disposizioni in materia di acquisizione di beni materiali ed immateriali. [33]

     1. I beni materiali e immateriali, conseguiti con la realizzazione dei progetti cofinanziati con i contributi regionali ai sensi della presente legge, appartengono ai proponenti e realizzatori dei progetti medesimi. Il patto di sviluppo deve contenere, pena la non ammissibilità, le modalità d’accesso ai risultati o ai beni conseguiti dai progetti da parte delle imprese sottoscrittrici il patto costituenti il distretto o metadistretto medesimo.

     2. I singoli progetti devono contenere specifica previsione di quanto stabilito al comma 1.

 

     Art. 13. Destinatari. [34]

     1. Possono concorrere alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge in relazione agli interventi di cui all’articolo 12, comma 1:

     a) per la lettera a): gli enti locali e le autonomie funzionali, i loro enti strumentali, gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico aderenti al patto di sviluppo distrettuale e, se previsti dal bando, altri soggetti pubblici o privati;

     b) per le lettere b), c), d), e), f), f bis, f ter: i consorzi d’impresa, le società consortili, le associazioni temporanee d’impresa che siano partecipati, sia per i distretti produttivi che per i metadistretti, da almeno rispettivamente, dieci e quindici imprese aderenti al patto di sviluppo, nonché secondo le modalità previste dal bando, i soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell’articolo 4 e, se previsti dal bando, altri soggetti pubblici o privati e nei casi previsti dal bando entrambi.

     2. Per accedere alle agevolazioni di cui al comma 2 dell’articolo 12 le imprese si costituiscono in associazioni temporanee di impresa o di scopo, in consorzi ovvero nelle altre forme di aggregazione previste dall’ordinamento giuridico. Alle predette aggregazioni possono inoltre aderire gli altri soggetti di cui all’articolo 4.

 

          Art. 14. Attività di promozione e verifica.

     1. La Giunta regionale svolge azione di promozione e di informazione nei confronti dei destinatari di cui all'articolo 13 ed attua altresì specifiche azioni di ispezione e verifica sullo stato di attuazione degli interventi ammessi.

     1 bis. La Giunta regionale promuove altresì programmi e progetti promozionali presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni, società a prevalente capitale pubblico, nonché da soggetti privati non aventi finalità di lucro, operanti nel territorio veneto [35].

     2. Il rappresentante del patto di sviluppo distrettuale di cui all’articolo 6 trasmette, con cadenza stabilita dalla Giunta regionale, le informazioni finanziarie ed una relazione contenente i risultati e le valutazioni degli interventi realizzati ai sensi della presente legge.

     3. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

 

     Art. 14 bis. Promozione economica distrettuale e metadistrettuale. [36]

     1. La Giunta regionale promuove l’accesso ad idonee agenzie di valutazione del merito di credito per i distretti produttivi e per i metadistretti e delle relative imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali creditizi in considerazione del recepimento degli accordi di Basilea in materia bancaria e finanziaria.

     2. La Regione promuove le iniziative dei distretti, dei metadistretti, delle aggregazioni di imprese e delle singole imprese ad essi aderenti, volte all’accertamento dei presupposti che consentono l’accesso ad agevolazioni ed incentivi tributari e contributivi ed all’espletamento degli adempimenti previsti per la concessione dei relativi benefici.

 

          Art. 15. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 15.000.000,00 per ogni esercizio del triennio 2003-2005, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0053 “Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005, che vengono incrementate mediante prelevamento di pari importo dall’u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento”, partita n. 6 “Interventi per lo sviluppo del sistema dei distretti industriali (quota finanziata con il fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui all’articolo 55 della legge regionale n. 11/2001)” per competenza e cassa quanto all’esercizio 2003 e per sola competenza quanto ai due esercizi successivi.

 

          Art. 16. Norma di prima applicazione. [37]

     [1. In sede di prima applicazione i bandi di cui all’articolo 10 sono approvati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge.]

 

          Art. 17. Disposizioni finali.

     1. Dall'entrata in vigore della presente legge, cessa di avere efficacia il Provvedimento del Consiglio regionale n. 79 del 22 novembre 1999, “Individuazione dei distretti industriali del Veneto”, adottato ai sensi della legge 5 ottobre 1991 n. 317 “Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese” e successive modificazioni.


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 30 maggio 2014, n. 13.

[2] Titolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[3] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[4] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[11] Rubrica così sostituita dall’art. 9 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[12] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[13] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[14] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[15] Lettera così sostituita dall’art. 10 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[16] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5. Per una riduzione del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 20 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[17] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[18] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 16 agosto 2007, n. 21.

[19] Articolo inserito dall’art. 11 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[20] Per un possibile differimento del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 20 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[21] Articolo inserito dall'art. 45 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2.

[22] Lettera così sostituita dall’art. 12 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[23] Lettera aggiunta dall’art. 12 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[24] Articolo inserito dall’art. 13 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[25] Articolo inserito dall’art. 14 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[26] Lettera così modificata dall’art. 15 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[27] Lettera così modificata dall’art. 15 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[28] Lettera così sostituita dall’art. 15 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[29] Lettera aggiunta dall’art. 15 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[30] Lettera aggiunta dall’art. 15 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[31] Comma inserito dall’art. 15 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[32] Comma così sostituito dall’art. 15 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[33] Articolo inserito dall’art. 16 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[34] Articolo così sostituito dall’art. 17 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[35] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 16 agosto 2007, n. 21.

[36] Articolo inserito dall’art. 18 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.

[37] Articolo abrogato dall’art. 19 della L.R. 16 marzo 2006, n. 5.