§ 3.9.38 - Legge Regionale 6 aprile 1999, n. 16.
Disposizioni in materia di conversione di autorizzazioni per l'esercizio dei mestieri affini, disciplinati dall'articolo 1 della legge 14 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:06/04/1999
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, così come modificato dalla legge 23 [...]


§ 3.9.38 - Legge Regionale 6 aprile 1999, n. 16. [1]

Disposizioni in materia di conversione di autorizzazioni per l'esercizio dei mestieri affini, disciplinati dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 in attività di estetista e dell'attività di barbiere in parrucchiere per uomo e donna.

(B.U. n. 32 del 9 aprile 1999).

 

Art. 1.

     1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, con l'esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, che non l'hanno già fatto, devono presentare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge apposita istanza per la conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'articolo 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

     2. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere, che non l'hanno già fatto, possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al comma 1, a condizione che:

     a) sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, così come individuate dall'articolo 4, primo comma, lettera B) dello schema di regolamento approvato con delibera della Giunta regionale n. 655 del 12 febbraio 1992, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 15 maggio 1992, n. 52;

     b) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria di locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli articoli 19 e 20 del predetto schema di regolamento.

     3. Le conversioni possono essere concesse anche in deroga a quanto previsto dai regolamenti comunali in materia di distanze minime tra esercizi qualora l'attività oggetto di conversione sia mantenuta negli stessi locali.

     4. L'assegnazione delle nuove tipologie, viene stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e previo parere della commissione provinciale per l'artigianato (CPA) ai sensi dell'articolo 8 della legge medesima.

     5. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono sostitutivi di ogni altro termine previsto in materia dai regolamenti comunali di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.