Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 artigianato e industria |
Data: | 06/04/1999 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. 1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, così come modificato dalla legge 23 [...] |
§ 3.9.38 - Legge Regionale 6 aprile 1999, n. 16. [1]
Disposizioni in materia di conversione di autorizzazioni per l'esercizio dei mestieri affini, disciplinati dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 in attività di estetista e dell'attività di barbiere in parrucchiere per uomo e donna.
(B.U. n. 32 del 9 aprile 1999).
1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della
2. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere, che non l'hanno già fatto, possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al comma 1, a condizione che:
a) sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, così come individuate dall'articolo 4, primo comma, lettera B) dello schema di regolamento approvato con
b) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria di locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli articoli 19 e 20 del predetto schema di regolamento.
3. Le conversioni possono essere concesse anche in deroga a quanto previsto dai regolamenti comunali in materia di distanze minime tra esercizi qualora l'attività oggetto di conversione sia mantenuta negli stessi locali.
4. L'assegnazione delle nuove tipologie, viene stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 7 della
5. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono sostitutivi di ogni altro termine previsto in materia dai regolamenti comunali di cui all'articolo 6 della
[1] Abrogata dall’art. 1 della