§ 3.9.22 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 44.
Modifica della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'artigianato».


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:14/09/1994
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.


§ 3.9.22 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 44. [1]

Modifica della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'artigianato».

(B.U. 16 settembre 1994, n. 77).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

     1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni, è abrogato.

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

     1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

     1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni.

     1. Il termine previsto dall'articolo 34, comma 3 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 per l'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato, già prorogato dall'articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 32 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.