§ 3.8.84 - L.R. 22 gennaio 2010, n. 6.
Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 fiere, mercati, commercio
Data:22/01/2010
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Il commercio equo e solidale.
Art. 3.  Il prezzo equo.
Art. 4.  Istituzione dell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.
Art. 5.  Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale.
Art. 6.  Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale.
Art. 7.  Giornata regionale del commercio equo e solidale.
Art. 8.  Fiera del commercio equo e solidale.
Art. 9.  Disposizioni attuative.
Art. 10.  Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.
Art. 11.  Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”.
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 3.8.84 - L.R. 22 gennaio 2010, n. 6.

Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”

(B.U. 26 gennaio 2010, n. 8)

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e costituzionali, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori di Paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, al fine di valorizzare attività produttive volte a consentire l’accesso al mercato a produttori marginali, a perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

     2. La Regione persegue gli obiettivi previsti dal comma 1 attraverso:

a) una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;

b) una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale;

c) [il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”] [1].

     3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, la presente legge individua i prodotti ed i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Veneto.

 

     Art. 2. Il commercio equo e solidale.

     1. Il commercio equo e solidale è un’attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l’attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata tra il produttore e l’acquirente, aventi i seguenti contenuti:

a) il pagamento di un prezzo equo;

b) misure a carico dell’acquirente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;

c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;

d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;

e) l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall’Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre una esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali.

     2. La proposta contrattuale dell’acquirente è accompagnata dall’offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell’ordine oppure da altri strumenti finanziari adeguati a sostegno dei produttori. Nel caso in cui il produttore rinunci a tale offerta, gli accordi previsti dal comma 1 ne danno espressamente atto, indicandone i motivi.

 

     Art. 3. Il prezzo equo.

     1. Il prezzo pagato ai produttori è equo quando è definito dalle parti all’esito di un processo fondato sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità reciproca e quando è proposto dal produttore ed eventualmente modificato insieme dalle parti in seguito alla valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l’impresa del produttore, nonché degli effetti che tale misura produce sulla filiera produttiva e distributiva fino al consumatore.

     2. In relazione all’entità dei prodotti venduti il prezzo deve essere idoneo a generare per l’impresa del produttore un reddito da destinare agli investimenti e a consentirle di remunerare i lavoratori in misura adeguata a condurre una esistenza libera e dignitosa, nonché di coprire gli altri costi inerenti agli obblighi espressamente assunti dalle parti nel contratto.

 

     Art. 4. Istituzione dell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.

     1. E' istituito, presso la struttura regionale competente, l’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.

     2. Sono iscritti nell’elenco regionale previsto dal comma 1 i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale e appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso dell’accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi;

b) altri soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con le disposizioni attuative previste dall’articolo 9.

     3. I requisiti e le modalità di iscrizione nell’elenco regionale sono stabiliti con le disposizioni attuative previste dall’articolo 9.

 

     Art. 5. Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale.

     1. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità:

a) provenienza dei prodotti da un’organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a);

b) certificazione dei prodotti da parte degli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) attraverso l’attribuzione di un marchio di garanzia.

 

     Art. 6. Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale.

     1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità previste dall’articolo 1:

a) promuove e sostiene iniziative divulgative e di sensibilizzazione, volte a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma anche gli effetti sociali ed ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;

b) promuove e sostiene in particolare iniziative di informazione e sensibilizzazione sui prodotti del commercio equo e solidale certificati con marchio di garanzia rilasciato dagli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO);

c) promuove e sostiene specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;

d) promuove e sostiene iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

e) promuove e sostiene le giornate del commercio equo e solidale e la fiera del commercio equo e solidale previste dagli articoli 7 e 8;

f) promuove e sostiene la creazione sulla rete internet di un portale regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in materia di commercio equo e solidale;

g) concede alle organizzazioni iscritte nell’elenco regionale previsto dall’articolo 4 finanziamenti a fondo perduto, fino ad un massimo del quaranta per cento delle spese ammissibili relative a investimenti materiali e immateriali, funzionali all’espletamento dell’attività dell’organizzazione, per apertura e ristrutturazione della sede, acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;

h) promuove e sostiene l’utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell’ambito delle attività degli enti pubblici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi;

i) promuove e sostiene iniziative nel campo della cooperazione a sostegno e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e solidale previsti dall’articolo 5.

     2. L’iscrizione nell’elenco regionale previsto dall’articolo 4 è condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 7. Giornata regionale del commercio equo e solidale.

     1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, sostiene annualmente, con specifici contributi, in collaborazione con le organizzazioni iscritte nell’elenco regionale previsto dall’articolo 4, una o più giornate del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la comunità veneta e la realtà del commercio equo e solidale.

 

     Art. 8. Fiera del commercio equo e solidale.

     1. La Giunta regionale promuove e sostiene annualmente, con specifici contributi, una fiera organizzata in collaborazione con le organizzazioni iscritte nell’elenco regionale previsto dall’articolo 4 per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.

 

     Art. 9. Disposizioni attuative.

     1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

a) i requisiti e le modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell’elenco regionale previsto dall’articolo 4, nonché le ipotesi di sospensione e cancellazione dallo stesso;

b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;

c) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti dagli articoli 6, 7 e 8.

 

     Art. 10. Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.

     1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d’esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria; l’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea è oggetto di avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

 

     Art. 11. Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”.

     1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55, è inserita la seguente lettera:

“g bis) la promozione del commercio equo e solidale, attraverso il sostegno ad iniziative che valorizzino le produzioni autoctone delle aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo, garantiscano una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale, offrano una maggiore informazione ai consumatori per favorire consumi responsabili.”.

     2. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55, è inserita la seguente lettera:

“h bis) due rappresentanti effettivi e uno supplente designati d’intesa tra le organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell’elenco regionale.”.

     3. Al comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55, le parole: “La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), i), l)” sono sostituite dalle seguenti: “La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), h bis), i), l)”.

     4. L’articolo 20 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55, è così sostituito:

“Art. 20. Conferenza regionale e manifestazione sulla cooperazione allo sviluppo.

     1. La Giunta regionale convoca, con cadenza biennale, una conferenza sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di incontro e confronto di esperienze tra i soggetti presenti nel territorio regionale che operano nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale, nonché di verifica delle iniziative intraprese in attuazione della presente legge.

     2. Nell’ambito della conferenza, la Giunta regionale promuove una manifestazione finalizzata alla presentazione di progetti, iniziative ed attività collegate alla cooperazione allo sviluppo.”.

     5. La designazione prevista dal comma 2 è effettuata a decorrere dalla nona legislatura.

 

     Art. 12. Norma transitoria.

     1. Fino all’istituzione dell’elenco regionale previsto dall’articolo 4 possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale e sono iscritti nel registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES).

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 200.000,00 a decorrere dall’esercizio 2010, si fa fronte:

a) quanto all’esercizio 2010, mediante prelevamento di euro 200.000,00 dalle risorse allocate nell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, del bilancio di previsione per l’anno 2010 e contestuale aumento dell’upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale”;

b) quanto agli esercizi 2011 e 2012, con le risorse allocate nell’upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio pluriennale 2010-2012.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale relativa al “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012”.


[1] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 21 giugno 2018, n. 21.