§ 3.8.63 - L.R. 12 agosto 2005, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 fiere, mercati, commercio
Data:12/08/2005
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 3 legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.
Art. 2.  Modifica all’articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.
Art. 3.  Modifica all’articolo 6 della legge regionale del 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.
Art. 4.  Modifica all’articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.


§ 3.8.63 - L.R. 12 agosto 2005, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.

(B.U. 16 agosto 2005, n. 77).

 

Art. 1. Modifica all’articolo 3 legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.

     1. L’articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 è così sostituito:

      “Art. 3. Manifestazioni non rientranti nella tipologia delle manifestazioni fieristiche.

     1. Non rientrano nella categoria delle manifestazioni fieristiche:

     a) le esposizioni universali;

     b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi o show rooms;

     c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;

     d) l’attività di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di settore;

     e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d’arte o di beni culturali;

     f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali;

     g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche;

     h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;

     i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato.”.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.

     1. L’articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 è così sostituito:

      “Art. 5. Modalità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche.

     1. Le manifestazioni fieristiche hanno una durata massima di giorni quindici, estensibile a trenta.

     2. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione, per le fiere con qualifica di rilevanza internazionale ovvero di rilevanza nazionale, la denominazione, la qualifica, il luogo di effettuazione e la data di inizio e chiusura della manifestazione con l’indicazione delle finalità dell’iniziativa, del settore o dei settori merceologici interessati, della sua apertura al pubblico o della riserva ai soli operatori economici e professionali interessati.

     3. Alla comunicazione sono allegati:

     a) il programma e il regolamento della manifestazione, con specificazione dell’ammontare delle quota di partecipazione richieste agli espositori e delle tariffe dei servizi non ricompresi nelle quote offerti agli stessi;

     b) una attestazione recante:

     1) l’idoneità della sede fieristica per gli aspetti relativi alla sicurezza e all’agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione anche in riferimento alla qualifica richiesta;

     2) la garanzia che le modalità organizzative, compatibilmente con gli spazi disponibili, consentano condizioni di accesso non discriminatorie agli operatori interessati;

     3) che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondano a criteri di trasparenza, tali da escludere condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all’accettazione di prestazioni supplementari.

     4. L’ammissione degli espositori è disposta dal soggetto organizzatore secondo quanto stabilito dal regolamento di ciascuna manifestazione.

     5. La possibilità di vendita immediata o differita dei beni o dei servizi esposti nelle fiere generali e nelle mostremercato deve essere prevista nei regolamenti delle singole manifestazioni e realizzata in conformità alla normativa vigente in materia di commercio.

     6. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale è comunicato al comune nel cui ambito territoriale si svolge l’evento, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.”.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 6 della legge regionale del 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.

     1. L’articolo 6 della legge regionale del 23 maggio 2002, n. 11 è così sostituito:

      “Art. 6. Calendario delle manifestazioni fieristiche.

     1. La Regione promuove la realizzazione e pubblicazione del calendario delle manifestazioni con qualifica di internazionale e nazionale che si svolgeranno nel Veneto durante l’anno. In tale calendario possono venire indicate anche le manifestazioni con qualifica locale.

     2. Nel calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:

     a) la denominazione ufficiale;

     b) la tipologia e la qualifica;

     c) il luogo e il periodo di svolgimento;

     d) i settori merceologici interessati.”.

 

     Art. 4. Modifica all’articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.

     1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 è abrogato.