Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 fiere, mercati, commercio |
Data: | 14/09/1994 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Orari dei pubblici esercizi. |
Art. 3. Deroga per particolari periodi ed occasioni. |
Art. 4. Limiti agli orari e compatibilità con l'inquinamento acustico. |
Art. 5. Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche. |
Art. 6. Orario degli esercizi misti. |
Art. 7. Orario degli esercizi annessi ad alberghi. |
Art. 8. Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni. |
Art. 9. Orari di altri esercizi pubblici. |
Art. 10. Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari. |
Art. 11. Scelta dell'orario. |
Art. 12. Deroghe generali all'orario minimo. |
Art. 13. Chiusura settimanale. |
Art. 14. Deroga all'obbligo di chiusura. |
Art. 15. Cartello orario. |
Art. 16. Ferie. |
Art. 17. Abrogazione. |
Art. 18. Norme transitorie. |
§ 3.8.20 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 40. [1]
Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
(B.U. 16 settembre 1994, n. 77).
Art. 1. Finalità.
1. Con la presente legge vengono fissati criteri per la disciplina degli orari delle attività e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del
Art. 2. Orari dei pubblici esercizi.
1. Il Sindaco, sentite congiuntamente le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, l'azienda di promozione turistica e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in ambito regionale, determina l'orario minimo e massimo nella fascia oraria compresa:
a) tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo per gli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della
b) tra le ore 8 antimeridiane e le ore 4 del giorno successivo per gli esercizi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della
2. L'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio deve essere compreso tra le cinque e le otto ore giornaliere, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. L'orario massimo di attività non può superare:
a) le 16 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 5 della
b) le 20 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alle lettere b) e d) di cui al comma 1 dell'articolo 5 della
c) le 13 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della
4. L'orario, nel rispetto del numero massimo di ore consentito per le singole tipologie, può essere differenziato dal Sindaco per tipo di esercizio e di servizio svolto, per zona e per periodi dell'anno, con fissazione di limiti anche più ristretti in relazione alle diverse esigenze.
5. I titolari dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello, ben visibile.
6. Gli esercizi di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 3. Deroga per particolari periodi ed occasioni.
1. Il Sindaco può autorizzare la protrazione dell'orario massimo di chiusura per tutte le tipologie di esercizi pubblici di cui alla presente legge, fino alle ore 5 dopo la mezzanotte nei periodi:
a) dal 1° dicembre al 6 gennaio successivo, compreso;
b) i 15 giorni precedenti il mercoledì delle Ceneri;
c) dal 1° al 25 agosto compreso;
d) in occasione della festa patronale e per speciali manifestazioni locali.
2. Le limitazioni di orario di cui alla presente legge non si applicano nei giorni 31 dicembre e 1° gennaio di ogni anno.
Art. 4. Limiti agli orari e compatibilità con l'inquinamento acustico.
1. Nella determinazione degli orari degli esercizi di cui alla presente legge il Sindaco deve assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica.
Art. 5. Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche.
1. Limitazioni agli orari possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, dal Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 2.
Art. 6. Orario degli esercizi misti.
1. Gli esercizi misti di ristorazione, di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 5 della
2. Gli esercizi misti muniti congiuntamente di autorizzazione per la somministrazione e di autorizzazione per il commercio o per altre attività economiche devono osservare i limiti temporali previsti per ciascuna attività e sospendere la somministrazione ovvero la vendita dei relativi generi rispettivamente nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura per ciascuna specifica attività.
Art. 7. Orario degli esercizi annessi ad alberghi.
1. Negli esercizi annessi ad alberghi o altri complessi ricettivi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche fuori dall'orario di cui ai precedenti articoli, limitatamente alle persone alloggiate.
Art. 8. Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni.
1. Nei pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno di stazioni ferroviarie e di autolinee, di aeroporti e di autoporti è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito dall'articolo 2.
Art. 9. Orari di altri esercizi pubblici.
1. Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, negli spacci degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la vendita esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le disposizioni sugli orari di cui all'articolo 2.
Art. 10. Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari.
1. I pubblici esercizi di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 11. Scelta dell'orario.
1. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Sindaco, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede o di modificazione dell'autorizzazione.
3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, vale l'orario prescelto dal precedente titolare.
5. L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto per l'intero anno solare; l'eventuale modifica per l'anno successivo deve essere comunicata al Sindaco entro il 1° dicembre. Modifiche per comprovati motivi, nel corso dell'anno, possono essere consentite dal Sindaco su richiesta dell'esercente, purché non contrastino con le esigenze dell'utenza.
6. Qualora le ore di apertura in talune zone si concentrino abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulti dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, il Sindaco, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 1 della
Art. 12. Deroghe generali all'orario minimo.
1. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e, qualora l'esercente abbia scelto un orario continuativo di almeno 10 ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.
3. In caso di sospensione dell'attività, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia al Sindaco almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.
Art. 13. Chiusura settimanale.
1. E' obbligatorio per gli esercizi pubblici un giorno di chiusura settimanale determinato secondo le modalità della
2. L'esercente ha facoltà di scegliere un'ulteriore mezza giornata di chiusura settimanale, immediatamente antecedente o successiva alla giornata di turno di riposo obbligatorio, previa comunicazione al Sindaco.
Art. 14. Deroga all'obbligo di chiusura.
1. Il Sindaco, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 2, comma 1, può consentire, per periodi che complessivamente non possono essere superiori a 90 giorni per ciascun anno solare, la deroga all'obbligo di chiusura settimanale di cui all'articolo 7 della
2. Analoghe deroghe possono essere concesse per avvenimenti eccezionali non ricorrenti o per avvenimenti a carattere nazionale con ripercussioni a livello locale o per armonizzare il sistema di apertura dei pubblici esercizi con quelli del commercio al dettaglio in forma fissa o in forma ambulante.
3. Può essere prevista anche una deroga temporanea, per non più di cinque giornate in un anno solare per ciascun esercente, quando ricorrono particolari festività o manifestazioni o per motivi di interesse pubblico.
Art. 15. Cartello orario.
1. E' fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello visibile al pubblico, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al Sindaco, nonché il giorno in cui si effettua la chiusura settimanale obbligatoria e quella facoltativa eventualmente prescelta.
Art. 16. Ferie.
1. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il Sindaco predispone, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 1, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge, in modo da garantire un adeguato livello del servizio per ciascun tipo di esercizio.
2. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno 20 giorni, di un apposito cartello ben visibile.
Art. 17. Abrogazione.
1. Con l'entrata in vigore della presente legge, il provvedimento del Consiglio regionale n. 743 del 28 maggio 1993 è abrogato.
Art. 18. Norme transitorie.
1. Il Sindaco, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve emanare apposita ordinanza di disciplina degli orari dei pubblici esercizi, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla legge stessa.
2. Fino all'emanazione dell'ordinanza di cui al comma 1 si applicano i criteri per la determinazione degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al PCR 28 maggio 1993, n. 743.
3. I titolari di esercizi già in attività devono comunicare le scelte relative all'orario entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento comunale assunto in applicazione della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 37 della
[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della