§ 3.8.17 - Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 39.
Interventi per i mercati all'ingrosso.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 fiere, mercati, commercio
Data:10/10/1989
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Soggetti beneficiari e programmi.
Art. 3.  Concessione dei contributi.
Art. 4.  Misura dei benefici.
Art. 5.  Cumulabilità degli interventi.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 3.8.17 - Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 39.

     Interventi per i mercati all'ingrosso.

(B.U. n. 58 del 3-10-1989).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La Regione del Veneto, al fine di contribuire al miglioramento e al potenziamento delle strutture mercantili, in armonia con quanto previsto dal programma regionale di sviluppo e dalla vigente normativa statale e regionale, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai mercati all'ingrosso.

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari e programmi.

     1. Sono beneficiari dei contributi gli enti gestori dei mercati o, su richiesta presentata dagli enti gestori, gli operatori assegnatari di posteggio e le imprese che forniscono servizi all'interno dei mercati.

     2. Sono finanziabili i programmi che comportino miglioramenti strutturali o funzionali delle strutture annonarie o di singole parti di esse con le seguenti priorità:

     a) modifiche dirette all'adeguamento a modelli funzionali avanzati;

     b) formazione di sistemi informatici di gestione;

     c) dotazione di attrezzature e servizi per il miglioramento della movimentazione e dello stoccaggio delle merci.

 

     Art. 3. Concessione dei contributi.

     1. I soggetti di cui all'articolo 2 presentano domanda di contributo entro il 31 gennaio di ogni anno, allegando una relazione descrittiva dell'intervento e un preventivo di spesa.

     2. Per l'anno 1989 la domanda di cui al comma 1 dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il mancato rispetto dei termini, per il computo dei quali si adottano le modalità di cui alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 23, comporta l'esclusione della domanda.

     4. La Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, definisce una graduatoria tra le richieste pervenute e procede a un piano di riparto delle somme disponibili.

     5. I soggetti beneficiari debbono trasmettere, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'inserimento nel piano di riparto, una relazione contenente le modalità operative di realizzazione dell'intervento proposto.

     6. La Giunta regionale, previa verifica della corrispondenza del progetto operativo alla relazione descrittiva, autorizza l'erogazione del 50% del contributo assegnato.

     7. Il restante 50% viene erogato su presentazione di documentazione di spesa e di analitica relazione sull'intervento realizzato.

     8. La Giunta regionale, autorizza l'erogazione previa verifica della corrispondenza dell'intervento realizzato al progetto ammesso.

     9. La Giunta regionale, a seguito delle verifiche di cui ai commi 6 e 8, può richiedere che il progetto o il programma realizzato sia modificato sino a raggiungere la corrispondenza con quello ammesso al piano di riparto.

     10. In caso di rinunce, mancate realizzazioni totali o parziali o risultati negativi delle verifiche di corrispondenza, la Giunta procede alla revoca totale o parziale del contributo concesso, assegnando le somme disponibili a ulteriori soggetti compresi nella graduatoria di cui al comma 4 del presente articolo.

 

     Art. 4. Misura dei benefici.

     1. Il contributo non può essere superiore al 50% delle spese preventive.

     2. Qualora, in sede di consuntivo, risultino spese inferiori rispetto a quelle ammesse a contributo lo stesso viene proporzionalmente ridotto.

 

     Art. 5. Cumulabilità degli interventi.

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli richiesti o ottenuti in applicazione di altre leggi statali o regionali.

     2. I soggetti che abbiano richiesto altre provvidenze o ne abbiano già beneficiato possono optare per quelle previste dalla presente legge, ove siano loro assegnate, previa rinuncia alla domanda o a quanto già concesso, con restituzione delle somme eventualmente percepite.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 6. Interventi sulle strutture dei mercati all'ingrosso del fondo globale per le spese d'investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988.

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1989 è iscritto il capitolo 32070 denominato «Interventi sulle strutture dei mercati all'ingrosso» con lo stanziamento di lire 500 milioni.

     3. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge annuale di bilancio.