Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 pesca |
Data: | 30/06/2006 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19. |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1998, n. 19. |
Art. 3. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19. |
Art. 4. Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19. |
Art. 5. Disposizioni transitorie. |
§ 3.5.17 – L.R. 30 giugno 2006, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
(B.U. 4 luglio 2006, n. 60).
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della
1. Il comma 5 dell’articolo 3 della
“5. Le province, per l’espletamento delle funzioni previste dagli articoli da 4 a 8, si avvalgono di una commissione tecnica provinciale.”.
Art. 2. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 5 della
“Art. 5 bis. Previsione di zone no kill e zone trofeo.
1. La carta ittica di cui all’articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua con caratteristiche naturali dove vi sia presenza di fauna ittica, zone no kill, ove la pesca viene esercitata con l’obbligo del rilascio immediato del pescato, e zone trofeo,ove è consentito trattenere il pesce di misura.
2. Lo sviluppo sia delle zone no kill che delle zone trofeo, compatibilmente con la rispettiva potenzialità biologica, deve interessare una percentuale compresa fra il 3 e 6 per cento dell'intero sviluppo idrografico d'ogni bacino; dette percentuali interessano sia le acque ove vi sia un concessionario delegato alla gestione dalla competente provincia sia, nella stessa proporzione, le acque libere da vincoli di concessione.
3. Le province definiscono modalità di pesca consentiti nelle zone no kill e, nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l’esercizio dell’attività di pesca, anche nel rispetto dei periodi di riproduzione delle stesse.
4. Le province provvedono altresì a curare iniziative di divulgazione in ordine all’avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazione nonché alla disciplina specifica per l’esercizio dell’attività di pesca.”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 9 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della
“3 bis. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 31 della
1. Al comma 5 dell’articolo 31 della
Art. 5. Disposizioni transitorie.
1. Le province adeguano la propria carta ittica alle previsioni di cui all’articolo 2 entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.