§ 3.5.2 - Legge Regionale 4 maggio 1979, n. 36.
Classificazione delle acque marine ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 pesca
Data:04/05/1979
Numero:36


Sommario
Art. 1.      La classificazione delle acque, di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è deliberata dalla Giunta regionale. Entra in vigore il 18 novembre 1979, contestualmente alla legge 2 maggio [...]
Art. 2.      Il nulla-osta igienico-sanitario, preventivo alla concessione di zone di mare approvate o condizionate o di zone costiere per l'attivazione di impianti fissi o galleggianti di coltivazione, [...]
Art. 3.      La vigilanza per l'applicazione della legge 2 maggio 1977, n. 192, è esercitata dal medico provinciale competente per territorio, che può avvalersi a tal fine anche del personale dell'ufficio [...]
Art. 4.      Ai fini delle provvidenze di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1977, n. 192, gli interessati devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata [...]
Art. 5.      Le assegnazioni derivanti a norma dell'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192 e i corrispondenti oneri saranno iscritti, rispettivamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta


§ 3.5.2 - Legge Regionale 4 maggio 1979, n. 36. [1]

Classificazione delle acque marine ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192.

(B.U. n. 22 del 7-5-1979).

 

Art. 1.

     La classificazione delle acque, di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è deliberata dalla Giunta regionale. Entra in vigore il 18 novembre 1979, contestualmente alla legge 2 maggio 1922, n. 192 e sarà sottoposta a revisione annuale.

     A tal fine, la Giunta regionale può far ricorso, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, a consulenze esterne.

     In ogni caso, quando si verifichino le condizioni, di cui alla lett. a) dell'art. 3 della legge 2 maggio 1977, n. 192, la mappa deve essere adeguata alle risultanze dei controlli eseguiti entro trenta giorni dal loro accertamento.

 

     Art. 2.

     Il nulla-osta igienico-sanitario, preventivo alla concessione di zone di mare approvate o condizionate o di zone costiere per l'attivazione di impianti fissi o galleggianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito di acque marine di molluschi eduli lamellibranchi, è rilasciato dal medico provinciale competente per territorio; spetta pure al medico provinciale competente per territorio il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, di cui all'VIII comma del predetto art. 2 e la sua eventuale revoca di cui al secondo comma dell'art. 3 nonché le funzioni e i poteri di cui all'art. 22 della suddetta legge.

     Contro i provvedimenti del medico provinciale è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 che si pronuncia udita una apposita commissione tecnica nominata dalla Giunta.

 

     Art. 3.

     La vigilanza per l'applicazione della legge 2 maggio 1977, n. 192, è esercitata dal medico provinciale competente per territorio, che può avvalersi a tal fine anche del personale dell'ufficio del veterinario provinciale, del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi nonché degli ufficiali sanitari territorialmente competenti.

 

     Art. 4.

     Ai fini delle provvidenze di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1977, n. 192, gli interessati devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella sua prima applicazione e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno, indicando la data di inizio dei lavori e la presumibile durata degli stessi, allegando il progetto di massima delle opere da realizzare e il preventivo delle spese.

     Il contributo è disposto dalla Giunta regionale sulla base di un piano di priorità, secondo i criteri di cui al II comma dell'art. 17 citato, previo parere del medico provinciale e del direttore dell'ufficio del genio civile regionale, competenti per territorio, sulla idoneità tecnica ed economica dell'opera stessa.

     Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina i collaudatori dell'opera e dispone la liquidazione del contributo nella misura del 30 per cento, entro un mese dall'inizio dei lavori, del successivo 40 per cento in base agli stati di avanzamento vistati dal direttore dell'ufficio del genio civile regionale, territorialmente competente, e il saldo ad avvenuto collaudo dell'opera.

 

     Art. 5.

     Le assegnazioni derivanti a norma dell'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192 e i corrispondenti oneri saranno iscritti, rispettivamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei bilanci annuali della Regione, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.