§ 3.4.46 – L.R. 30 ottobre 2006, n. 20.
Proroga dei termini in materia di pianificazione faunistico-venatoria.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:30/10/2006
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Proroga termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)" e successive modificazioni.
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 3.4.46 – L.R. 30 ottobre 2006, n. 20. [1]

Proroga dei termini in materia di pianificazione faunistico-venatoria.

(B.U. 31 ottobre 2006, n. 94).

 

Art. 1. Proroga termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)" e successive modificazioni.

     La validità del vigente piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, così come da ultimo determinata dall’articolo 30 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15, è prorogata al 30 giugno 2007.

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Legge abrogata dall'art. 6 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.