§ 3.4.23 - L.R. 27 ottobre 2003, n. 25.
Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 e proroga dei termini della legge regionale 27 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:27/10/2003
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Proroga dei termini.
Art. 2.  Rideterminazione del termine per la approvazione dei piani faunistico venatori provinciali.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.4.23 - L.R. 27 ottobre 2003, n. 25. [1]

Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 e proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)”

(B.U. 31 ottobre 2003, n. 103).

 

Art. 1. Proroga dei termini.

     1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)" e successive modificazioni è prorogata sino al 31 marzo 2004.

 

     Art. 2. Rideterminazione del termine per la approvazione dei piani faunistico venatori provinciali.

     1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 è rideterminato al trentesimo giorno

     successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che le Province abbiano approvato e trasmesso i piani faunistico venatori provinciali con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la Giunta regionale predispone il piano faunistico venatorio regionale, tenuto conto dei piani faunistico venatori provinciali approvati e trasmessi.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Legge abrogata dall'art. 6 della L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.