Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 caccia |
Data: | 27/10/2003 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Proroga dei termini. |
Art. 2. Rideterminazione del termine per la approvazione dei piani faunistico venatori provinciali. |
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.4.23 - L.R. 27 ottobre 2003, n. 25. [1]
Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 e proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)”
(B.U. 31 ottobre 2003, n. 103).
Art. 1. Proroga dei termini.
1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla
Art. 2. Rideterminazione del termine per la approvazione dei piani faunistico venatori provinciali.
1. Il termine previsto dall'articolo 2 della
successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che le Province abbiano approvato e trasmesso i piani faunistico venatori provinciali con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 2 della
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Legge abrogata dall'art. 6 della