§ 3.3.11 - Legge Regionale 27 aprile 1978, n. 17.
Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1975, n. 59, relativa a provvidenze per la bonifica e l'irrigazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:27/04/1978
Numero:17


Sommario
Art. 1.      In relazione al combinato disposto dall'art. 1 con l'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 59, il mutuo di L. 2 miliardi, contratti per le finalità dell'art. 2 e secondo le modalità [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.3.11 - Legge Regionale 27 aprile 1978, n. 17. [1]

Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1975, n. 59, relativa a provvidenze per la bonifica e l'irrigazione.

(B.U. 2 maggio 1978, n. 19)

 

     Art. 1.

     In relazione al combinato disposto dall'art. 1 con l'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 59, il mutuo di L. 2 miliardi, contratti per le finalità dell'art. 2 e secondo le modalità dell'art. 5 della stessa legge, è utilizzabile anche per il completamento, l'adeguamento ed il ripristino delle opere pubbliche di bonifica, progettate successivamente all'entrata in vigore della richiamata legge regionale 30 maggio 1975, n. 59 e da eseguire in concessione a cura dei Consorzi di bonifica, ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.