§ 3.2.14 - L.R. 31 maggio 2001, n. 13.
Iniziative regionali per la qualificazione della carne bovina.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:31/05/2001
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Incentivazione dei sistemi per la gestione e l'assicurazione della qualità nel settore zootecnico.
Art. 4.  Contributi per favorire la rintracciabilità dell'origine.
Art. 5.  Iniziative per l'informazione dei consumatori.
Art. 6.  Misure straordinarie di intervento.
Art. 6 bis.  Interventi strutturali e dotazionali.
Art. 7.  Attuazione e controlli.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Parere comunitario di compatibilità.


§ 3.2.14 - L.R. 31 maggio 2001, n. 13.

Iniziative regionali per la qualificazione della carne bovina.

(B.U. 5 giugno 2001, n. 52).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle finalità perseguite dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, dal regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 agosto 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 novembre 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini ed all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e nell'ambito delle finalità perseguite dall'articolo 7 bis della legge 9 marzo 2001, n. 49, "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio."", relativo alla realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza del settore zootecnico causata dalla encefalopatia spongiforme bovina, pone in essere interventi diretti a stabilizzare gli assetti economici delle imprese del settore bovino da carne e qualificarne la produzione e la commercializzazione in funzione delle maggiori esigenze di tutela ed informazione del consumatore.

     2. Gli interventi sono diretti a:

     a) promuovere la realizzazione dei sistemi di etichettatura facoltativa da parte dei produttori;

     b) promuovere la rintracciabilità dell'origine delle carni bovine mediante la realizzazione di un sistema informatico;

     c) assicurare al consumatore un'idonea informazione sui sistemi di produzione, commercializzazione ed etichettatura delle carni bovine;

     d) sostenere il reddito delle imprese del settore zootecnico attraverso misure straordinarie di intervento, integrative a quelle previste dall'articolo 7 bis della legge n. 49/2001.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge si intende per:

     a) produttori: i soggetti indicati nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999;

     b) sistema di etichettatura facoltativa: il sistema di etichettatura previsto dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, dal regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 e dal d.m. politiche agricole e forestali del 30 agosto 2000;

     c) disciplinare di etichettatura facoltativa: il documento tecnico- operativo previsto dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, dal regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 e dal d.m. politiche agricole e forestali del 30 agosto 2000;

     d) sede: sede operativa ubicata nel territorio regionale.

 

     Art. 3. Incentivazione dei sistemi per la gestione e l'assicurazione della qualità nel settore zootecnico. [1]

     1. Al fine di migliorare la qualità dei processi aziendali lungo tutta la filiera zootecnica e fornire ulteriori garanzie ai consumatori, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, alle imprese che producono o trasformano bovini da carne, contributi in conto capitale per l'introduzione e la certificazione dei sistemi per la gestione e l'assicurazione della qualità.

     2. Sono ammissibili le spese relative all'adeguamento strutturale e dotazionale degli impianti di allevamento, all'acquisizione di dotazioni informatiche e dei relativi programmi applicativi nonché le spese afferenti strumenti di analisi e di laboratorio necessari per la certificazione.

      3. Il contributo è concesso nella misura massima del 55% delle spese sostenute dall'allevamento ed è modulato secondo i livelli massimi di aiuto previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, in relazione all'età del conduttore, alla zona di ubicazione dell'allevamento, alla tipologia delle iniziative da realizzare. Si applicano i volumi massimi di investimento per azienda stabiliti dal Piano di Sviluppo Rurale del Veneto.

     4. Sono altresì ammissibili le spese immateriali relative allo studio, alla progettazione e al supporto tecnico svolto da professionisti o società di consulenza, nonché quelle relative alle analisi svolte presso laboratori esterni accreditati e alle tariffe dell'organismo di certificazione accreditato.

     5. Per le spese di cui al comma 4, il contributo è concesso nella misura massima del cinquanta per cento e non può comunque eccedere 50.000 euro per ogni soggetto beneficiario.

      6. Nella concessione dei contributi previsti dal presente articolo è accordata priorità alle imprese zootecniche aderenti ad organismi che gestiscono sistemi di etichettatura facoltativi delle carni bovine conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

 

     Art. 4. Contributi per favorire la rintracciabilità dell'origine.

     01. La Giunta regionale promuove nel settore dei bovini da carne l'adozione del sistema di etichettatura facoltativa di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000, quale strumento di identificazione e tracciabilità delle carni e mezzo di comunicazione delle informazioni sul prodotto ai consumatori [2].

     1. La Giunta regionale concede alle organizzazioni dei produttori che aderiscono al sistema di etichettatura facoltativa, un contributo fino al cinquanta per cento delle spese sostenute per lo studio, l'elaborazione e la realizzazione di sistemi informativi-informatici per la gestione dei dati relativi ai singoli soggetti della filiera delle carni bovine.

     2. Alle imprese di macellazione o di commercializzazione delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, aventi sede nel territorio regionale e che aderiscono al sistema di etichettatura facoltativa, è concesso un contributo fino al quaranta per cento della spesa sostenuta per l'implementazione del sistema di cui al comma 1.

 

     Art. 5. Iniziative per l'informazione dei consumatori.

     1. La Giunta regionale realizza iniziative per informare i consumatori sui sistemi di etichettatura delle carni bovine, con particolare riguardo ai contenuti informativi delle etichette, ai sistemi di allevamento e ai regimi alimentari.

 

     Art. 6. Misure straordinarie di intervento.

     1. In relazione alla perdurante situazione di crisi di mercato che determina criticità finanziarie e di redditività delle imprese del settore, la Regione interviene con misure straordinarie di soccorso finalizzate al ripristino delle condizioni ordinarie di reddito dei produttori di bovini.

     2. La Giunta regionale concede ai produttori titolari di allevamento zootecnico da carne ubicati nel territorio regionale un indennizzo per i danni subiti a causa della crisi di mercato, di entità non superiore alla perdita di reddito subita determinata nella misura massima di euro 160,00 per ogni bovino di età compresa fra 12 e 18 mesi, di euro 240,00 per ogni bovino di età compresa fra 18 e 24 mesi e di euro 290,00 per ogni bovino di età compresa fra 24 e 30 mesi [3].

     3. L'indennizzo è corrisposto, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 8, lettera d), previa attestazione di macellazione, avvenuta a decorrere dal 1° aprile 2001 al 30 giugno 2001, del bovino tenuto in azienda per almeno cinque mesi [4].

 

     Art. 6 bis. Interventi strutturali e dotazionali. [5]

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi per interventi a carattere strutturale e dotazionale nelle imprese di allevamento di bovino da carne finalizzati all'innovazione tecnologica, all'introduzione di sistemi di allevamento che consentano il risparmio idrico ed energetico, al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli animali, all'adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard qualitativi minimi, alla riduzione delle fonti di inquinamento, nonché al trattamento dei reflui zootecnici ed al loro utilizzo a fini agronomici.

     2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle procedure, dei criteri e dei livelli di aiuto previsti dal Piano di sviluppo rurale della Regione Veneto di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), approvato con decisione della Commissione europea del 29 settembre 2000.

 

     Art. 7. Attuazione e controlli.

     1. La Giunta regionale attua gli interventi previsti e dispone i controlli sulla applicazione della presente legge.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 20.000 milioni per l'esercizio 2001, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e cassa, dal capitolo n. 80230, partita n. 6 "Interventi nelle aree di crisi agricola", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001; contestualmente sono istituiti, nel medesimo stato di previsione della spesa i seguenti capitoli:

     a) capitolo n. 11603 denominato "Interventi regionali per la realizzazione dei sistemi volti a favorire la rintracciabilità delle carni bovine" con lo stanziamento di lire 500 milioni, in termini di competenza e cassa per il 2001;

     b) capitolo n. 11604 denominato "Interventi regionali a favore delle aziende che aderiscono ai programmi di etichettatura facoltativa" con lo stanziamento di lire 1.000 milioni, in termini di competenza e cassa per il 2001;

     c) capitolo n. 11605 denominato "Iniziative regionali per l'informazione dei consumatori in materia di carni bovine" con lo stanziamento di lire 1.000 milioni, in termini di competenza e cassa per il 2001;

     d) capitolo n. 11606 denominato "Misure straordinarie di intervento a ristoro dei danni subiti dalle aziende del settore zootecnico" con lo stanziamento di lire 17.500 milioni, in termini di competenza e cassa per il 2001.

     2. Per gli esercizi successivi al 2001 si provvede ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

 

     Art. 9. Parere comunitario di compatibilità.

     1. Gli effetti di cui alla presente legge sono subordinati alla acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del Trattato CE.

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 novembre 2003, n. 37.

[2] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 24 novembre 2003, n. 37.

[3] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 24 novembre 2003, n. 37.

[4] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 24 novembre 2003, n. 37.

[5] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 24 novembre 2003, n. 37.