§ 3.2.10 - Legge Regionale 15 novembre 1994, n. 67.
Adempimento delle obbligazioni relative a garanzie fideiussorie concesse dalla Regione del Veneto a favore di organismi cooperativi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:15/11/1994
Numero:67


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalle garanzie fideiussorie concesse dalla Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 settembre [...]
Art. 2.      1. All'onere complessivo di lire 77 miliardi, derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede:
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


§ 3.2.10 - Legge Regionale 15 novembre 1994, n. 67.

Adempimento delle obbligazioni relative a garanzie fideiussorie concesse dalla Regione del Veneto a favore di organismi cooperativi appartenenti al comparto zootecnico.

(B.U. 18 novembre 1994, n. 98).

 

Art. 1.

     1. Al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalle garanzie fideiussorie concesse dalla Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 o dall'Ente per lo sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), a favore delle strutture cooperative o loro consorzi rientranti nel Piano carni Nord-Est o inclusi nel Piano straordinario regionale previsto dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 27, articolo 8, la Giunta regionale è autorizzata a definire le posizioni di debito con gli istituti di credito finanziatori, per la completa liberazione delle suddette obbligazioni e di tutti gli oneri ad esse connessi.

     2. La Giunta regionale, allo scopo di contenere l'onere finanziario a carico della Regione, per le fideiussioni di cui al comma 1 concesse a favore di strutture sottoposte a procedura concorsuale, è autorizzata a procedere anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, terzo comma, della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48.

 

     Art. 2.

     1. All'onere complessivo di lire 77 miliardi, derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede:

     a) mediante l'utilizzo dell'entrata di lire 45 miliardi sul capitolo n. 8502 "Recupero a seguito mancata attivazione del Piano-carni, di somme erogate (articolo 8 comma 5 lettera a), legge regionale 6 settembre 1991, n. 27)" di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1994 come da allegata tabella "A";

     b) quanto alla differenza di lire 32 miliardi, mediante la riduzione di spesa, per competenza e per cassa, dei capitoli n. 11504, 11506 e 11510, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994, come indicato nella tabella "B".

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 lo stanziamento del capitolo n. 88030 è corrispondentemente incrementato per lire 77 miliardi per competenza e per cassa.

     3. L'assunzione degli impegni sullo stanziamento del capitolo n. 88030 è subordinata, limitatamente all'importo di lire 45 miliardi, al preventivo accertamento della corrispondente entrata sul capitolo n. 8502.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.