§ 3.2.6 - Legge Regionale 7 marzo 1985, n. 25.
Norme per l'erogazione di sussidi ad allevatori, singoli o associati, in casi particolarmente gravi di perdita di animali per morte o disgrazia.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:07/03/1985
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Stanziamento.
Art. 2.  Casi in cui può essere concesso il sussidio di cui all'art. 1.
Art. 3.  Misura del sussidio.
Art. 4.  Domanda e documentazione.


§ 3.2.6 - Legge Regionale 7 marzo 1985, n. 25.

Norme per l'erogazione di sussidi ad allevatori, singoli o associati, in casi particolarmente gravi di perdita di animali per morte o disgrazia.

(B.U. n. 10 dell'8 marzo 1985).

 

Art. 1. Stanziamento.

     La Regione Veneto stanzia ogni anno con legge di bilancio la somma di L. 20.000.000 (ventimilioni) per l'erogazione di sussidi agli allevatori singoli o associati, in casi particolarmente gravi di perdita per morte o per disgrazia di animali da reddito.

     La somma, che trova collocazione nel capitolo 012206 del bilancio regionale,qualora non venga impegnata nel corso dell'esercizio finanziario a cui il bilancio si riferisce, non verrà conservata a residui.

 

     Art. 2. Casi in cui può essere concesso il sussidio di cui all'art. 1.

     I sussidi di cui all'art. 1 possono essere concessi dalla Giunta regionale, nella misura massima stabilita al successivo art. 3, nei seguenti casi:

     a) morte o abbattimento volontario od obbligatorio e conseguente distruzione di animali ammalati, infetti o sospetti nei focolai di malattie infettive, nonché di animali introdotti da paesi a rischio di BSE per particolari disposizioni nazionali e comunitarie, con particolare riguardo per le zoonosi, per le quali le vigenti disposizioni statali e comunitarie non prevedono la concessione di indennizzi [1];

     b) abbattimento di animali sospetti di infezione o di contaminazione, ancorché negativi agli accertamenti diagnostici, presenti in allevamenti riconosciuti gravemente infetti da tubercolosi o da brucellosi, al fine di conseguire più rapidamente il risanamento degli allevamenti stessi;

     c) morte di animali per eventi imprevisti:

folgorazione, anafilassi conseguente a vaccinazioni obbligatorie.

     c bis) sussidi agli allevatori per il mancato reddito in relazione a provvedimenti di polizia veterinaria emanati da autorità regionali o nazionali [2].

 

     Art. 3. Misura del sussidio.

     La misura massima del sussidio che la Giunta regionale può erogare a ciascun allevatore singolo o associato è così stabilita:

     1) per i casi sub a) del precedente articolo: si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218 "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali" e al decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 [3];

     2) per i casi sub b) del precedente articolo: si fa riferimento alle misure stabilite con Legge 28 maggio 1981 n. 296 e successive modificazioni per gli animali infetti da tubercolosi o da brucellosi;

     1) per i casi sub c) del precedente articolo: l'indennizzo non potrà superare l'80 per cento del danno effettivamente subito e documentato.

 

     Art. 4. Domanda e documentazione.

Allo scopo di ottenere i sussidi di cui all'art. 1 della presente legge

regionale, gli interessati dovranno presentare, per il tramite dell'Unità

locale socio-sanitaria competente per territorio, apposita domanda al

Presidente della Giunta regionale corredata dalla documentazione che sarà

stabilita con apposita deliberazione della Giunta regionale per i casi di

cui alle lettere a), b), c) dell'art. 2.

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 40 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[2] Lettera inserita dall'art. 40 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[3] Numero così sostituito dall'art. 40 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.