Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 zootecnia |
Data: | 07/03/1985 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Stanziamento. |
Art. 2. Casi in cui può essere concesso il sussidio di cui all'art. 1. |
Art. 3. Misura del sussidio. |
Art. 4. Domanda e documentazione. |
§ 3.2.6 - Legge Regionale 7 marzo 1985, n. 25.
Norme per l'erogazione di sussidi ad allevatori, singoli o associati, in casi particolarmente gravi di perdita di animali per morte o disgrazia.
(B.U. n. 10 dell'8 marzo 1985).
Art. 1. Stanziamento.
La Regione Veneto stanzia ogni anno con legge di bilancio la somma di L. 20.000.000 (ventimilioni) per l'erogazione di sussidi agli allevatori singoli o associati, in casi particolarmente gravi di perdita per morte o per disgrazia di animali da reddito.
La somma, che trova collocazione nel capitolo 012206 del bilancio regionale,qualora non venga impegnata nel corso dell'esercizio finanziario a cui il bilancio si riferisce, non verrà conservata a residui.
Art. 2. Casi in cui può essere concesso il sussidio di cui all'art. 1.
I sussidi di cui all'art. 1 possono essere concessi dalla Giunta regionale, nella misura massima stabilita al successivo art. 3, nei seguenti casi:
a) morte o abbattimento volontario od obbligatorio e conseguente distruzione di animali ammalati, infetti o sospetti nei focolai di malattie infettive, nonché di animali introdotti da paesi a rischio di BSE per particolari disposizioni nazionali e comunitarie, con particolare riguardo per le zoonosi, per le quali le vigenti disposizioni statali e comunitarie non prevedono la concessione di indennizzi [1];
b) abbattimento di animali sospetti di infezione o di contaminazione, ancorché negativi agli accertamenti diagnostici, presenti in allevamenti riconosciuti gravemente infetti da tubercolosi o da brucellosi, al fine di conseguire più rapidamente il risanamento degli allevamenti stessi;
c) morte di animali per eventi imprevisti:
folgorazione, anafilassi conseguente a vaccinazioni obbligatorie.
c bis) sussidi agli allevatori per il mancato reddito in relazione a provvedimenti di polizia veterinaria emanati da autorità regionali o nazionali [2].
Art. 3. Misura del sussidio.
La misura massima del sussidio che la Giunta regionale può erogare a ciascun allevatore singolo o associato è così stabilita:
1) per i casi sub a) del precedente articolo: si fa riferimento alle disposizioni di cui alla
2) per i casi sub b) del precedente articolo: si fa riferimento alle misure stabilite con
1) per i casi sub c) del precedente articolo: l'indennizzo non potrà superare l'80 per cento del danno effettivamente subito e documentato.
Art. 4. Domanda e documentazione.
Allo scopo di ottenere i sussidi di cui all'art. 1 della presente legge
regionale, gli interessati dovranno presentare, per il tramite dell'Unità
locale socio-sanitaria competente per territorio, apposita domanda al
Presidente della Giunta regionale corredata dalla documentazione che sarà
stabilita con apposita deliberazione della Giunta regionale per i casi di
cui alle lettere a), b), c) dell'art. 2.
[1] Lettera così sostituita dall'art. 40 della
[2] Lettera inserita dall'art. 40 della
[3] Numero così sostituito dall'art. 40 della